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Interpello

Risposta n. 143 del 3/03/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che il REGE avanzato non costituisca un nuovo soggetto passivo IVA e che, quindi, i riaddebiti interni non assumano rilevanza ai fini IVA in Italia; cita giurisprudenza e pareri (incluso il Vat Expert Group) per sostenere l'analogia con la liquidazione IVA di gruppo.

Gruppo IVA - Rapporti casa madre e stabile organizzazione - art. 70-quinquies, comma 4-quinquies, d.P.R. 26/10/1972 n. 633 (effetti del regime spagnolo REGE avanzato)

Il quesito

La stabile organizzazione italiana (ALFA) della società spagnola BETA chiede se i riaddebiti per servizi di supporto effettuati dalla casa madre, che ha aderito al regime spagnolo REGE avanzato, siano soggetti a IVA in Italia, dato che il REGE non sarebbe considerato dalla normativa spagnola un soggetto passivo distinto.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate, acquisito il chiarimento dell'Amministrazione spagnola secondo cui il REGE avanzato attua la disciplina comunitaria dell'art. 11 della Direttiva IVA, ritiene applicabile l'art. 70-quinquies, comma 4-quinquies, del d.P.R. n. 633/1972: i riaddebiti dalla casa madre alla stabile organizzazione italiana sono rilevanti ai fini IVA in Italia.

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