Risposta n. 141 del 3/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che la documentazione finora utilizzata (inclusa la dichiarazione del cessionario che attesta la ricezione della merce, unitamente a fatture, Intrastat, documentazione bancaria e contrattuale) sia compatibile con le nuove regole introdotte dall'art. 45-bis e dal Regolamento UE 2018/1912 e, dunque, idonea a comprovare il trasporto in altro Stato membro.
Cessioni intracomunitarie: prova del trasporto o della spedizione (art. 45-bis Regolamento UE 282/2011)
Il quesito
La Società ALFA chiede se il set documentale da essa raccolto (fattura, elenchi Intrastat, rimessa bancaria, contratto/ordine, DDT, CMR e/o dichiarazione del cessionario) sia ancora idoneo, a partire dal 1° gennaio 2020, a provare le cessioni intracomunitarie e se possa essere acquisito "senza indugio" secondo la prassi richiamata (ris. 19/E/2013).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che l'art. 45-bis introduce una presunzione relativa condizionata alla specifica documentazione: se il venditore ha spedito/trasportato i beni occorre la sua dichiarazione più almeno due documenti non contraddittori provenienti da parti indipendenti (es. CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto) oppure un documento di trasporto più un altro documento tra quelli elencati (assicurazione, documenti bancari, attestazione pubblica, ricevuta di deposito). Se il trasporto è a cura dell'acquirente, quest'ultimo deve fornire entro il 10° giorno del mese successivo una dichiarazione con dati specifici e almeno due documenti di trasporto indipendenti (o combinazioni analoghe). È esclusa la presunzione quando il trasporto è effettuato dal cedente/cessionario con mezzi propri senza intervento di terzi. La presunzione opera solo se i requisiti sono rispettati; le autorità fiscali possono comunque superarla e il contribuente può fornire altri elementi di prova. Infine, la circolare 12/E/2020 conferma che, se la presunzione non è applicabile, continua a trovare applicazione la prassi nazionale più flessibile e restano valide le indicazioni della risoluzione 19/E/2013.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 3 mar 2021Risposta n. 138 del 3/03/2021
- Interpello · 3 mar 2021Risposta n. 139 del 3/03/2021
- Interpello · 3 mar 2021Risposta n. 140 del 3/03/2021
- Interpello · 3 mar 2021Risposta n. 142 del 3/03/2021
- Interpello · 3 mar 2021Risposta n. 143 del 3/03/2021
- Interpello · 3 mar 2021Risposta n. 144 del 3/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →