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Interpello

Risposta n. 141 del 3/03/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che la documentazione finora utilizzata (inclusa la dichiarazione del cessionario che attesta la ricezione della merce, unitamente a fatture, Intrastat, documentazione bancaria e contrattuale) sia compatibile con le nuove regole introdotte dall'art. 45-bis e dal Regolamento UE 2018/1912 e, dunque, idonea a comprovare il trasporto in altro Stato membro.

Cessioni intracomunitarie: prova del trasporto o della spedizione (art. 45-bis Regolamento UE 282/2011)

Il quesito

La Società ALFA chiede se il set documentale da essa raccolto (fattura, elenchi Intrastat, rimessa bancaria, contratto/ordine, DDT, CMR e/o dichiarazione del cessionario) sia ancora idoneo, a partire dal 1° gennaio 2020, a provare le cessioni intracomunitarie e se possa essere acquisito "senza indugio" secondo la prassi richiamata (ris. 19/E/2013).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva che l'art. 45-bis introduce una presunzione relativa condizionata alla specifica documentazione: se il venditore ha spedito/trasportato i beni occorre la sua dichiarazione più almeno due documenti non contraddittori provenienti da parti indipendenti (es. CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto) oppure un documento di trasporto più un altro documento tra quelli elencati (assicurazione, documenti bancari, attestazione pubblica, ricevuta di deposito). Se il trasporto è a cura dell'acquirente, quest'ultimo deve fornire entro il 10° giorno del mese successivo una dichiarazione con dati specifici e almeno due documenti di trasporto indipendenti (o combinazioni analoghe). È esclusa la presunzione quando il trasporto è effettuato dal cedente/cessionario con mezzi propri senza intervento di terzi. La presunzione opera solo se i requisiti sono rispettati; le autorità fiscali possono comunque superarla e il contribuente può fornire altri elementi di prova. Infine, la circolare 12/E/2020 conferma che, se la presunzione non è applicabile, continua a trovare applicazione la prassi nazionale più flessibile e restano valide le indicazioni della risoluzione 19/E/2013.

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