Sentenza del 16/05/2016 n. 186 - Comm. Trib. Prov. Biella
Diniego rimborso Tasse CC. GG.- Legittimità costituzionale della tassa di C.G. tra soggetti diversi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento alla tassa di concessione governativa degli abbonamenti telefonici, sostenendo che la disciplina producesse un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli utenti titolari di carte telefoniche ricaricabili, i quali non erano soggetti alla medesima tassa. Secondo il contribuente, tale differenza avrebbe violato i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza.
La decisione
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata. La diversa disciplina tra abbonamenti telefonici e carte ricaricabili è stata considerata giustificata dalla differente struttura giuridica e fiscale dei due rapporti: l'abbonamento costituisce un rapporto continuativo soggetto al regime previsto per la tassa di concessione governativa, mentre la carta ricaricabile opera secondo un diverso modello contrattuale e impositivo. Di conseguenza, il diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo e la pretesa del contribuente non è stata accolta.
Norme richiamate
Principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza
La diversa imposizione tra titolari di abbonamento e titolari di carte ricaricabili non viola l'uguaglianza quando le due categorie presentano caratteristiche giuridiche ed economiche differenti e la distinzione operata dal legislatore è ragionevole.
Disciplina della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici
La tassa è applicabile agli abbonamenti telefonici secondo la disciplina fiscale vigente; la sua applicazione non viene meno per il solo fatto che servizi telefonici analoghi, prestati tramite carte ricaricabili, siano assoggettati a un diverso regime.
Massime di principio
- Il principio di uguaglianza tributaria non impone un trattamento identico per situazioni contrattuali o giuridiche differenti; occorre verificare se la distinzione normativa sia oggettiva e ragionevole.
- La comparazione tra due categorie di contribuenti è rilevante solo quando esse si trovano in situazioni sostanzialmente omogenee sotto il profilo giuridico, economico e fiscale.
- La diversa modalità di fruizione di un servizio, come l'abbonamento continuativo rispetto al pagamento ricaricabile, può giustificare un diverso regime impositivo.
- La richiesta di rimborso di un tributo non può fondarsi soltanto sul fatto che un servizio simile sia esente o non assoggettato a imposta per un'altra categoria di utenti; occorre dimostrare l'illegittimità della norma applicata o l'assenza del presupposto impositivo.
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