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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16622/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi di ricorso: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e nullità del decreto che dispone il giudizio: si lamentava che nelle tre imputazioni era contestato in via principale il delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti) mentre la condanna è stata pronunciata per l'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, senza una corrispondente contestazione 'in fatto' e senza che fosse chiarito il concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.; si chiedeva annullamento per difetto di iniziativa del pubblico ministero o, in subordine, nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 516 e 522 c.p.p.). 2) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 e all'art. 81 c.p.: si contestava l'applicazione di aumenti per continuazione a fatture emesse nello stesso periodo di imposta ritenendo che tali fatture costituivano un unico reato (in particolare due fatture datate 31.12.2016 e una datata 28.12.2017; la difesa sosteneva che le due del 31.12.2016 devono costituire un unico reato e quindi non giustificare un aumento separato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che non vi fosse violazione del principio di correlazione: l'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 risultava chiaramente contestato sin dal decreto che disponeva il giudizio e l'imputato aveva effettivamente esercitato la difesa rispetto a tale contestazione, sicché non è stata ravvisata una incertezza impeditiva del contraddittorio. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che la data di emissione delle fatture sia il criterio rilevante per la configurazione della continuazione e che due fatture emesse il 31.12.2016 debbano considerarsi un unico reato; di conseguenza è stato eliminato l'aumento di un mese applicato in relazione a uno dei capi e la pena è stata rideterminata dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., in anni uno e mesi uno di reclusione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio così modificato e il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Articolo richiamato come titolo alternativo di imputazione (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti); nel caso concreto era indicato come contestazione principale ma la Corte ha ritenuto che la descrizione fattuale consentisse la difesa rispetto all'art. 8, per cui non è stata ritenuta la violazione della correlazione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Norma contestata e applicata in sentenza (rilevante per il reato contestato al ricorrente). La Corte ha confermato la legittimità della condanna per tale articolo e ha precisato che, ai fini della continuazione/quantificazione della pena, rileva la data di emissione delle fatture.

  • codice penale, art. 110

    Richiamato dalla difesa come possibile titolo di partecipazione (concorso) ma non formalmente contestato; la Corte osserva che l'eventuale estensione della fattispecie a concorso avrebbe dovuto essere contestata espressamente se ritenuta essenziale.

  • codice di procedura penale, artt. 516 e 522

    Norme sulla correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ricorda che tali disposizioni mirano a garantire il diritto di difesa e che la violazione sussiste solo se la modifica dell'imputazione ha pregiudicato la possibilità di difesa; nel caso di specie la correlazione è stata ritenuta rispettata.

  • codice di procedura penale, art. 521, comma 2

    Richiamato in relazione al concetto di 'fatto diverso' e alla possibilità di rimessione degli atti al pubblico ministero se il fatto è difforme rispetto all'imputazione originaria; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che disciplina l'operatività di questo istituto.

  • codice di procedura penale, art. 423, comma 1

    Richiamato nella ricostruzione delle opzioni correttive del giudice dell'udienza preliminare per l'integrazione e la specificazione dell'imputazione; la Corte sottolinea il ruolo dell'emendatio imputativa prima di una restituzione degli atti.

  • codice penale, art. 81

    Norma sulla continuazione e sui criteri di determinazione della pena: applicata nella vicenda per valutare gli aumenti per reati continuati; la Corte ha chiarito che la continuazione si valuta sulla base della data di emissione degli atti (fatture) e non del solo periodo d'imposta.

  • codice di procedura penale, art. 620, lett. l)

    Fonte che ha consentito alla Corte di Cassazione di rideterminare direttamente la pena (anziché rinviare) eliminando l'aumento errato e fissando la pena finale in anni uno e mesi uno.

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza tutela il diritto di difesa ma non è violato ogniqualvolta la formulazione dell'imputazione vari: occorre valutare se la modifica abbia effettivamente pregiudicato la possibilità di difesa dell'imputato.
  • La nozione di 'fatto diverso' è stretta: il giudice deve rimandare gli atti al pubblico ministero solo quando la ricostruzione materiale del fatto è essenzialmente difforme dall'imputazione originaria e ciò impedisce una difesa adeguata.
  • Nelle ipotesi di frode fiscale/uso di fatture, la continuazione ai fini dell'aumento di pena si valuta sulla base della data di emissione delle fatture (elemento materiale), non esclusivamente sul periodo d'imposta in cui sono state utilizzate.
  • Il giudice dell'udienza preliminare ha il potere-dovere di chiedere integrazioni o precisazioni dell'imputazione (emendatio) prima di procedere a decisioni che comportino la restituzione degli atti; la mancata adesione del pubblico ministero può giustificare la rimessione degli atti.
  • In Cassazione, quando l'errore riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, la Corte può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l).

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