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Ordinanza

Ordinanza n. 261/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del -OMISSIS-- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea nelle sedi di -OMISSIS--ai sensi dell’art. 33 comma 5 della l. 104/1992

Giustizia amministrativa202600811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea in sedi richieste ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'assegnazione temporanea, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente verificato, da un lato, le posizioni organiche non ripianate nelle sedi richieste, avuto riguardo al ruolo e al grado del richiedente, e, dall'altro, le condizioni di salute dei familiari disabili e le difficoltà connesse all'assistenza. L'Amministrazione ha motivato il diniego richiamando le esigenze di organico e di servizio, la maggiore carenza del ruolo marescialli presso la Legione di provenienza rispetto alla sede richiesta, il particolare impegno della prima nelle attività di ordine e sicurezza pubblica, nonché il ruolo del ricorrente quale naturale sostituto del comandante di reparto e il conseguente pregiudizio all'operatività della stazione. Ha inoltre evidenziato che il militare già usufruisce di sei giorni mensili di permesso ai sensi della l. 104/1992 e presta servizio in una regione amministrativa confinante con quella in cui sussistono le esigenze assistenziali.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare e ha compensato le spese della fase. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il diniego individuasse concrete ed effettive criticità funzionali connesse al trasferimento, riferite alla sede di provenienza e comparate con la situazione della sede richiesta. In particolare, l'atto aveva considerato le consistenti carenze organiche del ruolo marescialli nella Legione di provenienza, il maggiore impegno di tale comando nelle attività di ordine e sicurezza pubblica, la posizione del ricorrente quale naturale sostituto del comandante di reparto e il pregiudizio all'operatività della stazione. Il giudice ha ritenuto altresì rilevante la considerazione delle esigenze assistenziali, bilanciate con il fatto che il ricorrente già fruisce dei permessi previsti dalla l. 104/1992 e presta servizio in una regione confinante. Tali elementi sono stati giudicati sufficienti, nella fase cautelare, a escludere il fumus di illegittimità del diniego; l'ordinanza non espone una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e della qualità delle parti.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    L'assegnazione temporanea del militare deve essere valutata in bilanciamento con le esigenze funzionali dell'amministrazione di appartenenza; tali esigenze devono essere concretamente individuate e riferite alla sede di provenienza e a quella richiesta.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e il rigetto della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una richiesta di assegnazione temporanea di un militare ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, le esigenze funzionali dell'amministrazione possono giustificare il diniego, ma non possono essere richiamate in modo generico o apodittico.
  • Il diniego di assegnazione temporanea deve indicare concretamente gli elementi ostativi riferiti sia alla sede di servizio di provenienza sia alla sede di destinazione richiesta, tenendo conto del grado, della posizione di ruolo e della specialità del militare.
  • La motivazione può risultare adeguata quando documenta, attraverso una comparazione delle consistenze organiche, una significativa carenza nella sede di provenienza, il particolare impegno istituzionale di tale sede e il pregiudizio operativo derivante dall'eventuale trasferimento del richiedente.
  • Nella ponderazione tra esigenze assistenziali del militare e necessità organizzative dell'amministrazione, possono assumere rilievo le modalità alternative già fruibili dal richiedente, quali i permessi previsti dalla l. 104/1992 e la prestazione del servizio in una regione amministrativa confinante con quella interessata dalle esigenze familiari.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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