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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-618/22

Order of the General Court (Seventh Chamber) of 4 May 2023. — Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Mark consisting in a combination of the colours green and orange – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-618/22

Giurisprudenza europea62022TO0618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Amazonen-Werke contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la registrazione di un marchio consistente nella combinazione dei colori verde e arancione per macchine agricole, in particolare irroratrici. Secondo il Tribunale, la combinazione cromatica non era idonea a indicare l’origine commerciale dei prodotti nel settore considerato, caratterizzato dall’uso frequente di quei colori. La causa è stata decisa con ordinanza ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto.

Marchio UE: rifiuto di registrazione di una combinazione di colori verde/arancione per macchine agricole per difetto di carattere distintivo intrinseco

La questione giuridica

Se la combinazione dei colori verde e arancione, quale marchio oggetto di registrazione internazionale designante l’Unione europea per "agricultural machines and implements, namely field sprayers", fosse idonea a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese oppure fosse priva di carattere distintivo intrinseco ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

Una combinazione di colori può essere registrata come marchio dell’Unione solo se è idonea, per il pubblico di riferimento, a indicare l’origine imprenditoriale dei prodotti; nel settore delle macchine agricole, dove i colori verde e arancione sono abitualmente usati, la combinazione di tali colori non è sufficiente, di per sé, a conferire carattere distintivo intrinseco ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ha quindi confermato la decisione dell’EUIPO e ha respinto il ricorso come manifestamente privo di fondamento in diritto, lasciando impregiudicata la verifica di un eventuale carattere distintivo acquisito con l’uso ex articolo 7, paragrafo 3.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE: combinazione di colori verde/arancione e difetto di carattere distintivo intrinseco

Il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza della Settima Sezione del 4 maggio 2023, ha esaminato un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi dell’Unione europea. La controversia riguardava una registrazione internazionale designante l’Unione per una combinazione dei colori verde e arancione applicata a macchine agricole, in particolare irroratrici da campo.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva depositato, il 18 aprile 2019, domanda di protezione per la registrazione internazionale n. 1 461 516 per prodotti della classe 7 della classificazione di Nizza, descritti come "agricultural machines and implements, namely field sprayers". Il segno era descritto come una combinazione di verde (Pantone 7742 C) e arancione (Pantone 1505 C), con telaio verde e accessori, compresi supporti ugelli, serbatoio e copertura, arancioni.

L’esaminatore aveva respinto la domanda in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, ritenendo il segno privo di carattere distintivo. La commissione di ricorso ha confermato il rigetto, osservando che il segno doveva essere qualificato come marchio di colore e che i colori verde e arancione erano comuni nel mercato delle macchine agricole. La commissione ha tuttavia rinviato la questione all’esaminatore per valutare un eventuale carattere distintivo acquisito con l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.

Questione dedotta in giudizio

La ricorrente ha dedotto un unico motivo, sostenendo che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso per la mancanza di carattere distintivo del segno. In sostanza, contestava che la combinazione cromatica fosse stata valutata come incapace di identificare l’origine imprenditoriale dei prodotti interessati.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui non sono registrabili i marchi privi di carattere distintivo. Ricorda inoltre che tale carattere sussiste quando il segno consente al pubblico di individuare il prodotto come proveniente da una determinata impresa e di distinguerlo da quelli di altre imprese.

Nell’applicazione di tale criterio, occorre tener conto:

  • dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione;
  • della percezione del pubblico di riferimento.

Il Tribunale ribadisce anche la giurisprudenza relativa ai marchi di colore: la percezione del pubblico non è la stessa di quella che si ha per marchi verbali o figurativi, poiché un colore, considerato di per sé, non è normalmente idoneo a distinguere i prodotti di una specifica impresa. Inoltre, deve essere preservato l’interesse generale a non limitare indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori del settore.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva, in primo luogo, che la ricorrente non contestava la definizione del pubblico di riferimento adottata dalla commissione di ricorso, vale a dire professionisti e, in particolare, agricoltori.

In secondo luogo, rileva che la commissione di ricorso non si era basata soltanto sul significato evocativo dei colori verde e arancione per il pubblico interessato, ma anche sul fatto che tali colori erano frequentemente usati nel settore delle macchine agricole. Perciò, la censura della ricorrente secondo cui l’organo di ricorso avrebbe fondato la propria conclusione esclusivamente sul significato dei colori è stata respinta.

In terzo luogo, il Tribunale ricorda che il carattere distintivo intrinseco di un colore è concepibile solo in circostanze eccezionali, quando il numero di prodotti o servizi è molto limitato e il mercato è molto specifico. Tuttavia, da ciò non deriva che ogni marchio di colore sia automaticamente distintivo solo perché riferito a un numero ristretto di prodotti o a un mercato specifico.

Applicando tali principi, il Tribunale osserva che la ricorrente non contestava seriamente l’uso frequente dei colori verde e arancione nel settore delle macchine agricole, limitandosi a sostenere che la commissione di ricorso non avrebbe provato tale uso specificamente per le irroratrici agricole. Il Tribunale respinge tale argomento, rilevando che le irroratrici sono pur sempre macchine agricole e che la ricorrente non spiegava perché la combinazione cromatica dovrebbe essere percepita diversamente a seconda che il prodotto sia un’irroratrice o un’altra macchina agricola.

Il Tribunale aggiunge che, pur sostenendo in sostanza che nessun altro operatore utilizzi la combinazione verde/arancione per commercializzare irroratrici, la ricorrente non forniva elementi probatori idonei a dimostrare che gli altri operatori facciano invece uso di colori diversi. Ne deriva che la combinazione in questione non era idonea a indicare l’origine commerciale dei prodotti.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che la combinazione dei colori verde e arancione fosse priva di carattere distintivo intrinseco per i prodotti interessati. Di conseguenza, il motivo unico è stato respinto come manifestamente infondato in diritto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura.

Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ma ha disposto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza e il procedimento è stato deciso senza fase orale.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nel valutare un marchio costituito da colori, conta la capacità del segno di svolgere funzione distintiva rispetto ai prodotti di riferimento e alla percezione del pubblico professionale interessato. Nel settore delle macchine agricole, una combinazione di colori comunemente usata dal mercato non è normalmente idonea, senza ulteriori elementi, a garantire il carattere distintivo richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaproprietà intellettualesegni costituiti da coloricarattere distintivoprocedimento davanti al tribunale dell’unione europea

Testo integrale

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