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Sentenza

Sentenza n. 9019/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento con declaratoria di nullità o di illegittimità e quindi annullamento, del rifiuto del visto d'ingresso nel territorio italiano del ricorrente n. -OMISSIS- da parte dell'Ambasciata d'Italia Dhaka.

Giustizia amministrativa202300866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del visto d'ingresso nel territorio italiano adottato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento del rifiuto del visto d'ingresso. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sulla regolarità della notifica e, soprattutto, sulla validità della procura alle liti. La procura risultava rilasciata all'estero senza la legalizzazione dell'ufficio di rappresentanza diplomatica italiana competente né altra formalità idonea, quale l'apostille ove applicabile. Il ricorrente, cui era stato assegnato un termine per interloquire, non ha depositato osservazioni. Il Collegio ha quindi ritenuto che la procura fosse priva della forma legale necessaria, non potendo il difensore autenticare validamente all'estero la sottoscrizione del proprio assistito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per invalidità della procura alle liti, senza esaminare la legittimità del rifiuto del visto. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il potere di autenticazione conferito dalla legge processuale al difensore opera soltanto nel territorio nazionale, poiché deriva dall'ordinamento processuale italiano e incontra i limiti territoriali della potestà sovrana dello Stato. Quando la procura è rilasciata all'estero, essa deve essere formata secondo le modalità legali applicabili, mediante legalizzazione da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana competente oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, mediante autenticazione notarile e apostille. Le mere certificazioni della cancelleria dell'ufficio straniero di provenienza non sono sufficienti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio, assegnando loro un termine per interloquire prima della decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    Richiamato quale base per la legalizzazione della sottoscrizione apposta all'estero mediante le rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge 1253/1966

    Consente, per gli Stati aderenti, la sostituzione della legalizzazione con l'autenticazione notarile munita di apostille secondo il modello convenzionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute eventualmente contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della misura di oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il potere di autenticazione della sottoscrizione della procura alle liti attribuito al difensore dall'ordinamento processuale italiano opera esclusivamente nel territorio nazionale e non può essere esercitato validamente dal difensore all'estero.
  • La procura alle liti rilasciata all'estero deve rispettare le forme legali di autenticazione previste per gli atti provenienti da quello Stato: legalizzazione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente oppure, se lo Stato aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, autenticazione notarile munita di apostille.
  • In assenza della legalizzazione o dell'apostille richiesta, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni della cancelleria dell'ufficio straniero di provenienza dell'atto; la procura è quindi invalida e il ricorso è inammissibile.
  • Le disposizioni che attribuiscono al difensore il potere speciale di autenticare la procura devono essere interpretate restrittivamente, trattandosi di norme processuali speciali collegate ai limiti territoriali della potestà sovrana dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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