Parere del Garante n. 525 del 25/09/2025
Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare, in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo - 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di regolamento attuativo del d.lgs. n. 37/2021 sulla professione di agente sportivo e sul Registro Nazionale degli Agenti Sportivi. Pur non ravvisando criticità sostanziali in materia di privacy, richiede alcune integrazioni per rendere più determinati e trasparenti i trattamenti: chiarire il rapporto tra i registri dei contratti di mandato tenuti dalle Federazioni e la sezione del Registro nazionale, specificare quali dati personali siano diffusi al pubblico e quali siano consultabili dal Dipartimento per lo sport, nonché disciplinare tempi di conservazione e misure tecniche e organizzative. Il parere è quindi favorevole, ma subordinato a tali condizioni.
Parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto regolamentare in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso alla professione di agente sportivo
Parere sullo schema di decreto regolamentare in materia di agente sportivo e Registro nazionale
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 36, par. 4, del GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, sullo schema di decreto di natura regolamentare attuativo del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37. Il provvedimento disciplina i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, i requisiti e le procedure di accesso alla professione di agente sportivo e la gestione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.
Quadro normativo e finalità del regolamento
Lo schema si inserisce nel processo di riordino dell’ordinamento sportivo avviato dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6 della medesima legge. Il decreto legislativo n. 37/2021 ha già disciplinato l’accesso alla professione, l’iscrizione al registro nazionale, le incompatibilità, il conflitto di interessi e gli obblighi nell’esercizio dell’attività, rinviando a un decreto regolamentare per l’attuazione e l’integrazione delle disposizioni.
Contenuto essenziale dello schema
Lo schema consta di 17 articoli e disciplina il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, istituito presso il CONI e articolato in tre sezioni:
- agenti sportivi;
- società di agenti sportivi;
- agenti sportivi stabiliti.
È inoltre previsto un elenco degli agenti sportivi domiciliati e un’area dedicata ai contratti di mandato depositati presso le Federazioni. Il testo regola anche l’iscrizione, il rinnovo, la cancellazione, la polizza assicurativa, l’aggiornamento professionale, le prove d’esame, la Commissione Agenti Sportivi, l’attività temporanea e occasionale di professionisti provenienti da Paesi terzi e il regime sanzionatorio.
Sistema informatico centralizzato e ruoli di trattamento
Il Registro è tenuto presso il CONI mediante un sistema informatico centralizzato, concepito per raccogliere e conservare le informazioni sugli agenti sportivi e razionalizzare i flussi informativi. Il sistema consente la consultazione, per quanto di competenza, alle Federazioni Sportive Nazionali, al pubblico e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Lo schema designa il CONI quale titolare del trattamento e il soggetto gestore quale responsabile del trattamento. Tuttavia, il Garante ritiene necessario precisare meglio il rapporto tra i registri dei contratti di mandato tenuti dalle Federazioni e la sezione del Registro nazionale destinata a raccogliere tali contratti, anche per chiarire le relative responsabilità e la titolarità del trattamento.
Profili di trasparenza, minimizzazione e accesso ai dati
Il Garante osserva che l’art. 2, comma 3, nella parte in cui consente l’accesso pubblico alle sezioni e all’elenco del Registro, non individua in modo espresso le tipologie di dati personali suscettibili di diffusione. Per garantire la conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, la norma deve essere integrata con l’indicazione dei dati effettivamente pubblicabili.
Analoga esigenza riguarda l’accesso del Dipartimento per lo sport previsto dall’art. 2, comma 4: il testo deve specificare quali dati siano consultabili, ad esempio informazioni sugli agenti, sul possesso dei requisiti, sulle eventuali cause di cancellazione e sui contratti stipulati, oltre alle finalità di tale consultazione.
Conservazione dei dati e misure di sicurezza
Il Garante richiama infine l’esigenza di disciplinare i tempi di conservazione dei dati personali e le misure tecniche e organizzative riferite al Registro nazionale e al sistema informatico centralizzato. Tale disciplina può essere contenuta nello stesso regolamento o in un atto subordinato espressamente richiamato, in coerenza con i principi di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. e) e f), GDPR.
Esito del parere
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento, ma condiziona l’assenso all’integrazione del testo nei seguenti punti:
- chiarimento del rapporto tra i registri dei contratti di mandato istituiti presso le Federazioni e la sezione del Registro nazionale, con precisazione della titolarità del trattamento;
- indicazione, nell’art. 2, comma 3, delle tipologie di dati personali oggetto di diffusione al pubblico;
- indicazione, nell’art. 2, comma 4, delle tipologie di dati trattati dal Dipartimento per lo sport e delle relative finalità;
- previsione di tempi di conservazione dei dati e misure tecniche e organizzative per il Registro nazionale e il sistema informatico di gestione.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto, di natura regolamentare, attua l’art. 12 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 e disciplina requisiti, procedure di accesso e gestione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.
Contenuto dello schema regolamentare
Lo schema è composto da 17 articoli e disciplina il Registro nazionale, articolato in sezioni per agenti sportivi, società di agenti sportivi, agenti sportivi stabiliti e elenco degli agenti sportivi domiciliati, oltre a un’area per i contratti di mandato. Regola inoltre iscrizione, rinnovo, cancellazione, polizza assicurativa, formazione continua, esami di abilitazione, Commissione Agenti Sportivi, attività temporanea e occasionale di soggetti extra-UE e regime sanzionatorio.
Valutazione generale del Garante
Il Garante ritiene che lo schema non presenti significative criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, ma evidenzia la necessità di integrazioni mirate per assicurare conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione e integrità e riservatezza di cui all’art. 5 GDPR.
Condizioni relative al Registro e alla titolarità del trattamento
Con riferimento all’art. 1, comma 4, il Garante chiede di chiarire il rapporto tra i registri dei contratti di mandato istituiti presso le Federazioni, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 37/2021, e la specifica sezione del Registro nazionale. Il chiarimento è rilevante anche per definire le conseguenti implicazioni in ordine alla titolarità del trattamento.
Diffusione al pubblico e accesso del Dipartimento per lo sport
L’art. 2, comma 3, sull’accesso pubblico alle sezioni e all’elenco del Registro, deve essere integrato indicando espressamente le tipologie di dati personali oggetto di diffusione, nel rispetto dei principi di trasparenza e minimizzazione. Analogamente, l’art. 2, comma 4, relativo all’accesso del Dipartimento per lo sport, deve specificare quali dati siano consultabili e per quali finalità.
Conservazione e misure di sicurezza
Il Garante osserva che l’articolato dovrebbe disciplinare, nello stesso regolamento o in un atto subordinato, i tempi di conservazione dei dati personali e le misure tecniche e organizzative applicabili al Registro nazionale e al sistema informatico centralizzato, in coerenza con l’art. 5, par. 1, lett. e) e f), GDPR.
Esito del parere
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento, ma con condizioni vincolanti: integrazione dell’art. 1, comma 4; dell’art. 2, comma 3; dell’art. 2, comma 4; e previsione di termini di conservazione e misure di sicurezza per il Registro nazionale e il sistema informatico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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