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Parere

Parere del Garante n. 526 del 25/09/2025

Provvedimento del 25 settembre 2025

Garante Privacy526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’art. 50-ter, comma 4, CAD, relativo alla messa a disposizione, nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di dati aggregati e anonimizzati per finalità di supporto a politiche pubbliche basate sui dati. Il provvedimento disciplina la PDND-Osservatorio dati, la selezione dei progetti da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale, le garanzie per l’anonimizzazione, le comunicazioni al Garante per i progetti ad alto rischio e le verifiche periodiche sulla non reidentificabilità. L’Autorità rileva che lo schema recepisce le osservazioni già formulate in interlocuzioni informali e che le misure previste sono coerenti con i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e privacy by design/default.

Parere favorevole sullo schema di DPCM ex art. 50-ter, comma 4, CAD, sulle modalità di messa a disposizione nella PDND dei dati aggregati e anonimizzati per l’Osservatorio dati.

Modalità di messa a disposizione nella PDND dei dati aggregati e anonimizzati

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell’art. 50-ter, comma 4, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Il parere riguarda le modalità di messa a disposizione, nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, dei dati aggregati e anonimizzati di titolarità dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, CAD, per finalità di supporto a politiche pubbliche basate sui dati.

Contesto normativo e oggetto del provvedimento

La disposizione di riferimento, l’art. 50-ter CAD, prevede una Piattaforma Digitale Nazionale Dati gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinata anche a favorire la condivisione di dati tra pubbliche amministrazioni e altri soggetti abilitati. Il comma 4 demanda a un DPCM la definizione della strategia nazionale dati e delle modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio, di dati aggregati e anonimizzati in un’infrastruttura tecnologica separata da quella dedicata all’interoperabilità dei sistemi informativi.

Lo schema sottoposto al Garante è stato trasmesso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e accompagnato dalla relazione illustrativa. Il provvedimento è trattato con carattere d’urgenza, in quanto inserito nel programma di attuazione del PNRR, tenuto conto anche dell’art. 9, comma 3, del d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205.

Struttura della PDND-Osservatorio dati

Lo schema disciplina una specifica componente della PDND, denominata PDND-Osservatorio dati (PDND-OD), destinata a ospitare dati aggregati e anonimizzati per il supporto di politiche pubbliche basate sui dati. Tale infrastruttura è separata da quella prevista per l’interoperabilità dei sistemi informativi ex art. 50-ter, comma 2, CAD. La progettazione, realizzazione e gestione della PDND-OD sono affidate a PagoPA S.p.A.

Individuazione dei progetti e requisiti informativi

Il Dipartimento per la trasformazione digitale individua i progetti da avviare, anche sulla base di proposte formulate dai soggetti pubblici interessati. Per ogni progetto lo schema richiede la definizione di elementi essenziali, tra cui:

  • finalità e risultati attesi;
  • tipologie di dati funzionali al progetto e soggetti pubblici di riferimento;
  • direttive per individuare le misure tecniche necessarie a escludere il trattamento di dati personali, incluso il ricorso all’anonimizzazione;
  • eventuale soggetto incaricato di garantire la messa a disposizione in formato anonimo dei dati personali, con obbligo di cancellazione tempestiva dei dati personali al termine delle operazioni di anonimizzazione.

Garanzie privacy e comunicazione al Garante

Per i progetti che implicano l’anonimizzazione di dati personali conferiti alla PDND-OD e che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, lo schema prevede la comunicazione al Garante, unitamente alle informazioni rilevanti e alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 GDPR. I progetti possono essere avviati dopo quarantacinque giorni dalla comunicazione, salvo che il Garante adotti una diversa determinazione sulle misure da applicare a tutela degli interessati.

Il Garante prende atto della precisazione del Dipartimento per la trasformazione digitale, secondo cui è quest’ultimo il soggetto tenuto alla comunicazione, in ragione del ruolo che lo schema gli attribuisce nell’individuazione dei progetti. Tale impostazione è ritenuta coerente con il principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.

Verifiche sulla non reidentificabilità

Lo schema prevede che il Dipartimento per la trasformazione digitale svolga, ogni sei mesi, verifiche a campione per accertare che i dati aggregati e anonimizzati resi disponibili nella PDND-OD non consentano la reidentificazione, neppure indiretta, degli interessati. Il Garante considera tali verifiche parte delle misure necessarie affinché i dati pubblicati o resi disponibili non perdano il requisito dell’anonimizzazione.

Riutilizzo dei risultati e trasparenza

I risultati dei progetti e i dati su cui essi si basano devono essere messi a disposizione dei soggetti pubblici, anche per verificare la correttezza delle proprie basi di dati, nonché dei soggetti legittimati a riceverli e riutilizzarli secondo la normativa vigente. Fatto salvo il regime di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici, i risultati dei progetti, inclusi i dati su cui si basano e opportunamente aggregati, devono essere resi disponibili anche in formato aperto, ai sensi del CAD e del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, con indicazione dei soggetti titolari delle basi di dati coinvolte.

Valutazione del Garante ed esito

Il Garante rileva che lo schema tiene conto delle osservazioni formulate dall’Ufficio nel corso di interlocuzioni informali, volte a rendere i trattamenti conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. In particolare, vengono considerate adeguate le garanzie predisposte per l’aggregazione e l’anonimizzazione dei dati nella PDND-OD, con riferimento ai principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR e all’art. 25 GDPR, nonché all’esigenza di assicurare la non reidentificabilità, anche indiretta, degli interessati.

Non essendo emerse ulteriori osservazioni, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di DPCM relativo alle modalità di messa a disposizione nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati dei dati aggregati e anonimizzati.

Punti principali

Oggetto del parere e base normativa

Il Garante è chiamato a rendere parere, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR, sullo schema di DPCM adottato ai sensi dell’art. 50-ter, comma 4, CAD. Lo schema riguarda le modalità di messa a disposizione, nella PDND, dei dati aggregati e anonimizzati detenuti da pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico.

Funzionamento della PDND-Osservatorio dati

Lo schema prevede una specifica infrastruttura della PDND, separata da quella destinata all’interoperabilità dei sistemi informativi, denominata PDND-OD, finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati. La progettazione, realizzazione e gestione della PDND-OD sono affidate a PagoPA S.p.A.

Individuazione dei progetti e garanzie sui dati

Il Dipartimento per la trasformazione digitale individua i progetti, anche sulla base di proposte dei soggetti pubblici interessati. Per ciascun progetto devono essere specificate finalità, risultati attesi, tipologie di dati, soggetti pubblici coinvolti, misure tecniche per escludere il trattamento di dati personali e, in particolare, l’anonimizzazione. Se un soggetto opera per rendere disponibili dati in formato anonimo, i dati personali devono essere cancellati tempestivamente al termine delle operazioni.

Comunicazione al Garante per i progetti a rischio elevato

I progetti che implicano l’anonimizzazione di dati personali e presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà devono essere comunicati al Garante insieme alle informazioni rilevanti e alla valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR. Tali progetti possono essere avviati decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione, salvo diversa determinazione del Garante sulle misure di tutela.

Verifiche periodiche e reidentificazione

Lo schema impone al DTD verifiche semestrali a campione per accertare che i dati aggregati e anonimizzati resi disponibili nella PDND-OD non consentano la reidentificazione, neppure indiretta, degli interessati. Il Garante considera tali verifiche una misura necessaria per assicurare l’effettiva non reidentificabilità.

Esito e valutazione del Garante

L’Autorità rileva che il testo tiene conto delle osservazioni già fornite in via informale e che le garanzie previste risultano conformi ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione e privacy by design e by default di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), e all’art. 25 GDPR. In particolare, il Garante prende atto della precisazione del DTD circa la propria qualità di soggetto tenuto alla comunicazione per i progetti di cui all’art. 3, comma 4, dello schema. Non formula osservazioni e rende parere favorevole.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneinteroperabilità di banche datianonimizzazione e aggregazione dei datipiattaforme digitali pubblicheprivacy by design e valutazione d'impatto

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