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Parere

Parere del Garante n. 565 del 25/09/2025

Parere sullo schema di decreto presentato del Ministero dell’economia e delle finanze, contenente le regole tecnico–operative relative alle udienze da remoto nei processi telematici instaurati innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado - 25 settembre 2025

Garante Privacy565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sul nuovo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che disciplina le regole tecnico-operative per le udienze da remoto nelle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Il parere segue un precedente intervento non favorevole del 23 giugno 2025, nel quale erano stati segnalati profili da correggere in materia di protezione dei dati personali. Lo schema aggiornato recepisce le indicazioni del Garante: viene corretta la formulazione sul richiamo all’art. 2-duodecies del Codice privacy; sono previste misure di strong authentication o comunque di identificazione a due fattori per l’accesso alla piattaforma; le misure tecniche e organizzative devono essere riesaminate e aggiornate sulla base di valutazioni d’impatto ex art. 35 GDPR; viene formalizzato il ruolo di Sogei quale responsabile del trattamento per l’uso di Microsoft Teams. Il Garante segnala solo un refuso formale nel preambolo, da correggere con il riferimento al presente parere.

Parere favorevole sullo schema di decreto MEF sulle regole tecnico-operative per le udienze da remoto nei processi tributari telematici davanti alle Corti di giustizia tributaria.

Schema di decreto MEF sulle udienze da remoto nei processi tributari telematici

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto nei processi telematici innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Il parere è reso ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Lo schema è collegato alla disciplina dell’udienza da remoto prevista dall’art. 79, comma 2-ter, del d.lgs. n. 546/1992 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall’art. 129, comma 2, del d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, recante il Testo unico della giustizia tributaria.

Contesto e necessità dell’intervento

Il nuovo decreto si rende necessario per aggiornare le regole tecniche relative alle udienze a distanza e alle camere di consiglio, a causa dell’obsolescenza del software in precedenza utilizzato, Skype for Business, per il quale Microsoft ha cessato gli aggiornamenti di sicurezza e il supporto ordinario. In tale contesto, il Ministero ha individuato Microsoft Teams come nuova piattaforma tecnologica.

Precedente parere non favorevole del 23 giugno 2025

Il Garante richiama il proprio parere n. 379 del 23 giugno 2025, reso su un precedente schema di decreto e conclusosi con esito non favorevole. In quella sede erano stati evidenziati alcuni profili da correggere sotto il profilo della protezione dei dati personali.

In particolare, il Garante aveva rilevato la necessità di:

  • correggere la formulazione relativa all’art. 2-duodecies del Codice privacy, sostituendo il richiamo improprio "ai sensi di" con "nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2-duodecies";
  • precisare le misure tecniche e organizzative della piattaforma, prevedendo procedure di strong authentication per l’accesso degli utenti istituzionali;
  • integrare la disciplina sul verbale di udienza formato su supporto analogico nei casi di indisponibilità del S.I.Gi.T., disciplinandone distruzione o conservazione per un congruo periodo dopo la formazione della copia informatica e l’attestazione di conformità;
  • formalizzare i ruoli dei responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 28 e seguenti del GDPR.

Adeguamenti apportati nello schema trasmesso il 12 settembre 2025

Il Ministero ha trasmesso un nuovo schema, che il Garante considera conforme alle indicazioni precedentemente formulate.

Sono state introdotte le seguenti modifiche:

  • l’art. 1, comma 2, è stato corretto secondo la formulazione suggerita dal Garante in relazione all’art. 2-duodecies del Codice privacy;
  • l’art. 3, comma 3, prevede che magistrati, giudici tributari e segretari di sezione utilizzino per il collegamento telematico il link inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per i quali è prevista una procedura di identificazione basata sull’uso di almeno due fattori di autenticazione;
  • l’art. 5 è stato integrato con un nuovo comma 2, che impone il riesame e l’aggiornamento periodico delle misure tecniche e organizzative, tenendo conto dei risultati di apposite valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 GDPR, per i trattamenti che presentano elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
  • l’art. 5 è stato ulteriormente integrato con un nuovo comma 3, che stabilisce che, per l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, il Ministero si avvale di Sogei, la quale assume il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR e della direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze n. 118067 del 3 ottobre 2018.

Esito del parere e rilievo formale residuo

Alla luce delle integrazioni apportate, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto.

Resta soltanto un rilievo formale: nel preambolo del nuovo schema è indicato, per probabile refuso, il riferimento al parere n. 379 del 23 giugno 2025. Tale richiamo dovrà invece essere sostituito con il riferimento al presente parere.

Punti principali

Oggetto e quadro normativo

Il parere riguarda lo schema di decreto ministeriale del MEF sulle regole tecnico-operative delle udienze da remoto nei processi telematici davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, in base all’art. 79, comma 2-ter, del d.lgs. n. 546/1992 e, dal 1° gennaio 2026, all’art. 129, comma 2, del d.lgs. n. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria). Il parere è reso ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. c), GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Esito del precedente parere e correzioni richieste

Il Garante richiama il precedente parere non favorevole n. 379 del 23 giugno 2025, nel quale aveva segnalato quattro criticità: formulazione non corretta del richiamo all’art. 2-duodecies del Codice; insufficienza delle indicazioni sulle misure di sicurezza della piattaforma; necessità di disciplinare la gestione dei verbali cartacei in caso di indisponibilità del S.I.Gi.T.; necessità di individuare formalmente i ruoli dei responsabili del trattamento.

Adeguamenti introdotti dal Ministero

Lo schema trasmesso il 12 settembre 2025 recepisce le osservazioni del Garante: l’art. 1, comma 2, è stato corretto; l’art. 3, comma 3, prevede l’accesso dei magistrati, giudici tributari e segretari di sezione al link inviato solo agli indirizzi istituzionali e mediante identificazione basata su almeno due fattori di autenticazione; l’art. 5 contiene ora l’obbligo di riesame e aggiornamento delle misure tecniche e organizzative sulla base di DPIA ex art. 35 GDPR; un ulteriore comma dell’art. 5 attribuisce a Sogei il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR e della direttiva MEF n. 118067 del 3 ottobre 2018.

Valutazione finale e rilievo formale

Poiché lo schema risulta conforme alle integrazioni richieste, il Garante esprime parere favorevole. Segnala però un mero refuso nel preambolo, dove è citato il parere n. 379 del 23 giugno 2025 anziché il presente parere; il riferimento dovrà essere aggiornato.

Come è indicizzato

Materiegiustizia tributariapubblica amministrazionetrattamento dati personalisicurezza informaticabasi giuridiche del trattamento

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