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Parere

Parere del Garante n. 575 del 05/10/2025

Parere su istanza di accesso civico - 5 ottobre 2025

Garante Privacy575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta di parere formulata dal RPCT del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a documenti relativi a procedimenti disciplinari del personale militare. L’istante aveva chiesto l’ostensione di atti e una griglia dettagliata per ruoli e gradi, con anonimizzazione dei dati identificativi. Il Garante richiama il regime dell’accesso civico, il possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e i principi di minimizzazione e limitazione della finalità, rilevando che la mole e il dettaglio delle informazioni richieste rendono alto il rischio di re-identificazione anche in caso di oscuramento dei nominativi. Il parere conferma quindi la correttezza del diniego, ferma restando la possibile tutela tramite accesso documentale ex l. 241/1990, se ricorrono i presupposti.

Parere su riesame di istanza di accesso civico generalizzato a documenti su procedimenti disciplinari del personale militare della Capitaneria di porto, con richiesta di anonimizzazione

Parere su istanza di accesso civico a documenti disciplinari del personale militare

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava atti e informazioni relativi a procedimenti disciplinari del 2024 concernenti personale militare della Capitaneria di porto, con richiesta di anonimizzazione dei dati identificativi.

Oggetto della richiesta di accesso

L’istante aveva domandato l’ostensione di:

  • avvisi di avvio di procedimento disciplinare delle sanzioni di corpo;
  • eventuali ricorsi connessi;
  • eventuali contestazioni di addebiti riferite a ufficiali;
  • eventuali sanzioni irrogate, con indicazione dei ruoli;
  • eventuali ricorsi;
  • eventuali annullamenti in autotutela o accoglimenti dei ricorsi da parte del Comandante di Corpo, con motivazioni.

Inoltre, aveva chiesto una griglia dettagliata relativa ai procedimenti disciplinari di corpo, divisa per ruoli e gradi, contenente informazioni quali data della contestazione, luogo e fatto, tipo di procedimento, accertamenti preliminari, memorie, audizioni, comunicazioni verbali della sanzione, presentazioni post sanzione, ricorsi, motivazioni e annullamenti in autotutela.

Quadro normativo richiamato

Il parere richiama:

  • l’art. 5, commi 2, 7 e 8, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013;
  • l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy;
  • l’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR;
  • i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR;
  • il considerando 26 GDPR e le indicazioni del WP29 sull’anonimizzazione;
  • le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, adottate d’intesa con il Garante.

Viene ricordato che l’accesso civico generalizzato produce una pubblicità ampia dei dati e documenti acquisiti, con effetti diversi rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990.

Valutazione del Garante sul pregiudizio concreto alla protezione dei dati

Il Garante ribadisce il proprio orientamento costante secondo cui informazioni relative a procedimenti disciplinari, sanzioni, ricorsi e annullamenti possono, a seconda del contesto, arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati. Ciò vale soprattutto quando tali informazioni consentono di ricostruire vicende inerenti al rapporto di lavoro e alla valutazione professionale del dipendente o del militare.

Secondo l’Autorità, la conoscibilità generalizzata di questi dati può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati, con possibili ripercussioni anche sul piano personale, familiare e sociale. Si richiamano, in particolare, le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e la non prevedibilità, al momento della raccolta, delle conseguenze derivanti dalla diffusione generalizzata dei dati tramite accesso civico.

Anonimizzazione: limiti e rischio di re-identificazione

Il caso viene esaminato anche alla luce della circostanza che l’istante aveva chiesto la documentazione anonimizzata, mediante depennamento di tutti i dati idonei a ricondurre al personale militare.

Il Garante chiarisce che l’anonimizzazione non coincide con la mera cancellazione dei nominativi: essa deve impedire in modo irreversibile l’identificazione degli interessati, tenendo conto di tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili per la re-identificazione, anche a posteriori. Sono richiamati i concetti di:

  • single-out, cioè possibilità di isolare una persona in un gruppo;
  • linkability, cioè collegamento tra dati anonimizzati e altri dati disponibili in banche dati distinte;
  • inference, cioè deduzione di nuove informazioni su una persona.

Nel caso concreto, la combinazione di elementi richiesti - ruolo, grado, luoghi, fatti, date, addebiti, motivazioni, ricorsi e annullamenti - rende, secondo il Garante, non praticabile un’anonimizzazione efficace e comporta un alto rischio di re-identificazione.

Esito del parere

Alla luce di tali considerazioni, il Garante afferma che non emergono motivi per discostarsi dal diniego di accesso civico adottato dalla Capitaneria di porto. Il parere è dunque nel senso della conferma del diniego, in quanto l’ostensione della documentazione richiesta determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei militari interessati.

Indicazione finale sull’accesso documentale

Resta, in ogni caso, salva la possibilità per l’istante di accedere ai documenti tramite il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Punti principali

Oggetto del quesito e contesto procedurale

Il RPCT del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nel procedimento di riesame di un diniego opposto dalla Capitaneria di porto a una istanza di accesso civico generalizzato. La richiesta riguarda documenti e informazioni su procedimenti disciplinari del 2024 relativi a personale militare, inclusi avvii di procedimento, ricorsi, sanzioni, annullamenti in autotutela e una griglia riepilogativa per ruoli e gradi.

Rilievo del regime di pubblicità dell’accesso civico

Il Garante ribadisce che i dati e documenti acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici e conoscibili da chiunque, con possibilità di fruizione, utilizzo e riutilizzo, pur nel rispetto della normativa privacy. Per questo la valutazione del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali va effettuata tenendo conto dell’effetto amplificato della pubblicità propria dell’accesso civico, diverso dall’accesso documentale ex l. 241/1990.

Procedimenti disciplinari e pregiudizio alla riservatezza

In continuità con la propria precedente giurisprudenza, il Garante osserva che informazioni sull’apertura di procedimenti disciplinari, sulle sanzioni irrogate, sui ricorsi e sugli eventuali annullamenti, soprattutto se riferite a dipendenti o militari identificabili, possono determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Tali dati attengono a aspetti delicati del rapporto di lavoro e dell’attività professionale e possono produrre effetti negativi anche in ambito personale, familiare e sociale.

Anonimizzazione e rischio di re-identificazione

Il Garante riconosce che l’istante ha chiesto documenti anonimizzati, ma evidenzia che l’anonimizzazione deve essere effettiva e irreversibile, secondo il considerando 26 GDPR e le tecniche illustrate dal WP29. Nel caso concreto, i dettagli richiesti - ruoli, gradi, luoghi, fatti, date, addebiti, motivazioni, ricorsi e annullamenti - anche senza nominativi, possono comunque consentire single-out, linkability e inference, con alto rischio di re-identificazione dei soggetti interessati.

Esito del parere e alternative di tutela

Il Garante ritiene che non vi siano elementi per discostarsi dal diniego già opposto dalla Capitaneria di porto all’ostensione della documentazione richiesta. Il parere è quindi sostanzialmente favorevole alla conferma del diniego di accesso civico. Viene però ricordato che resta ferma la possibilità di ricorrere all’accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. l. 241/1990, se l’istante dimostra un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento richiesto.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionedati personalilavoro pubblicoforze armate e personale militare

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