Sentenza n. 4408/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento della Prefettura di Como prot. n. 50319 del 20.6.2025 con cui è stato disposto il diniego di iscrizione in white list in uno alla relativa nota di trasmissione prot. n. 50328 recante pari data; b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del 17.4.2025, 27.5.2025 e 29.5.2025, non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, non conosciuti, in particolare della nota informativa n. 288741/2025 del 9.5.2025 della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Brescia, della nota informativa n. 20664/25 del 14.1.2025 della GdF, Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Como, n. 125/MI/1°/P0/344 del 24.1.20215 della DIA - Centro Operativo di Milano e Q2.2/2025 DAC/MP del 06/02/2025 della Questura di Como - Divisione Polizia Anticrimine; d) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. 9853 dell'11.2.2025 avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011; e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti ovvero integrativi; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- s.r.l. il 2 settembre 2025: per l’annullamento dei seguenti atti depositati in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 9.7.2025: 1) della nota della Guardia di Finanza di Gardone Val Trompia prot. n. 14398 del 26.2.2025; 2) del verbale GIA del 17.4.2025; 3) della nota della Guardia di Finanza di Brescia del 9.5.2025 prot. n. 36532 e dell’allegata nota dell’1.4.2025; 4) della nota della Guardia di Finanza – nucleo PEF di Monza prot. n. 41287 del 22.5.2025; 5) del verbale GIA del 29.5.2025; 6) della nota della Guardia di Finanza – Nucleo PEF di Como prot. n. 2419 del 14.1.2025 in uno all’allegata nota prot. n. 846264/2024; 7) della nota DIA prot. n. 1864 de 24.1.2025; 8) della nota della Questura di Como prot. n. 8603 del 6.2.2025; 8) della nota del Comune di Cantù del 31.1.2025; nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo: a) del provvedimento della Prefettura di Como prot. n. 50319 del 20.6.2025 con cui è stato disposto il diniego della richiesta di iscrizione in white list in uno alla relativa nota di trasmissione prot. n. 50328 recante pari data; b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del 17.4.2025, 27.5.2025 e 29.5.2025, non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, non conosciuti, in particolare della nota informativa n. 288741/2025 del 9.5.2025 della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Brescia, della nota informativa n. 20664/25 del 14.1.2025 della GdF, Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Como, n. 125/MI/1°/P0/344 del 24.1.20215 della DIA – Centro Operativo di Milano e Q2.2/2025 DAC/MP del 06/02/2025 della Questura di Como – Divisione Polizia Anticrimine; d) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. 9853 dell’11.2.2025 avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011; e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti ovvero integrativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della Prefettura di Como di iscrizione della società nella white list provinciale, con gli atti istruttori e presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego del 20 giugno 2025, deducendo difetto di istruttoria e motivazione, violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, carenza dei presupposti e violazione dei principi di attualità, concretezza e proporzionalità. Il diniego era fondato soprattutto sulle contestazioni penali e sulla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nel dicembre 2024 nei confronti del socio unico e amministratore, per reati tributari contestati nell’ambito di un’indagine su un’associazione mafiosa; erano inoltre richiamate precedenti contestazioni in materia di rifiuti e una denuncia per disastro ambientale. La società aveva replicato che il procedimento del 2020 si era concluso con assoluzione, che non le era stata contestata una condotta di disastro ambientale, che la misura cautelare era stata revocata nel febbraio 2025 e che i reati non erano aggravati dal metodo mafioso né dall’agevolazione mafiosa. Aveva inoltre rappresentato il mutamento della governance e l’avvio dell’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001. In particolare, ha contestato che la Prefettura non avesse spiegato perché non fosse praticabile la misura meno afflittiva del controllo prefettizio ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, non avesse qualificato l’infiltrazione come occasionale o strutturale e non avesse individuato elementi concreti e attuali del pericolo. Con motivi aggiunti, la società ha contestato gli atti istruttori depositati dall’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato il diniego. Ha rilevato che la Prefettura non aveva indicato perché il rischio di infiltrazione dovesse considerarsi non occasionale, né perché le misure di prevenzione collaborativa e gli interventi di self-cleaning prospettati dalla società fossero inidonei a neutralizzarlo. Il provvedimento aveva inoltre instaurato un automatismo tra i reati contestati all’amministratore e il diniego di iscrizione, mentre i cosiddetti reati-spia sono elementi da valutare discrezionalmente e non determinano, da soli, l’esito interdittivo. L’Autorità deve formulare una prognosi motivata sul pericolo di infiltrazione e sul carattere non occasionale della contaminazione, secondo il criterio del “più probabile che non”, e spiegare perché non siano sufficienti misure meno afflittive. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. La pendenza del controllo giudiziario, disposto dal Tribunale di Milano per un anno su istanza della società, non ha determinato la sospensione del giudizio amministrativo. Spese compensate; restano salvi gli ulteriori provvedimenti che la Prefettura riterrà di adottare successivamente al controllo giudiziario.
Norme richiamate
art. 84, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011
A differenza della comunicazione antimafia interdittiva, di natura vincolata, l’informazione antimafia interdittiva o l’equivalente diniego di iscrizione delle white list implica una valutazione tecnico-discrezionale dell’Autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di contaminare irreversibilmente le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
I reati-spia e gli altri elementi sintomatici costituiscono elementi da apprezzare nell’ambito di una valutazione prefettizia discrezionale; non giustificano un automatismo tra la contestazione penale e il diniego di iscrizione.
art. 92, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011
In ossequio ai principi di proporzionalità e del minimo mezzo, il Prefetto è tenuto ad accertare se l’infiltrazione mafiosa dell’impresa è di tipo occasionale o di tipo abituale e – ove adotti l’interdittiva antimafia - è tenuto a indicare le ragioni per le quali abbia ritenuto non sufficienti le misure di prevenzione collaborativa (giudizio trifasico del principio di proporzionalità).
Il provvedimento interdittivo richiede una motivazione rafforzata che distingua tra infiltrazione occasionale e abituale e dia conto dell’inidoneità delle misure di prevenzione collaborativa meno afflittive.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
In ossequio ai principi di proporzionalità e del minimo mezzo, il Prefetto è tenuto ad accertare se l’infiltrazione mafiosa dell’impresa è di tipo occasionale o di tipo abituale e – ove adotti l’interdittiva antimafia - è tenuto a indicare le ragioni per le quali abbia ritenuto non sufficienti le misure di prevenzione collaborativa (giudizio trifasico del principio di proporzionalità).
Le misure di prevenzione collaborativa devono essere considerate quando l’infiltrazione è occasionale; per adottare l’interdittiva, la Prefettura deve motivare perché tali misure non siano sufficienti.
art. 10-bis l. 241/1990
Nel procedimento di iscrizione nelle white list, invece, attivato con istanza di parte, gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa caratterizzano il contenuto del preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/90.
Nel procedimento di iscrizione alla white list, gli elementi sintomatici del rischio di infiltrazione devono essere rappresentati nel preavviso di diniego, in quanto procedimento avviato su istanza dell’interessato.
art. 34-bis, comma 4, d.lgs. 159/2011
Preliminarmente, occorre rammentare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione del 13 febbraio 2023, n. 6, ha affermato che non è ravvisabile nessun rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il controllo giudiziario, e quindi la pendenza del controllo giudiziario su richiesta di parte ex art. 34bis del d. lgs. 159/2011 – che ricorre nel caso di specie - non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro il provvedimento antimafia interdittivo (diniego di iscrizione nella white list provinciale degli operatori non esposti al rischio di infiltrazione mafiosa).
La pendenza del controllo giudiziario richiesto dall’impresa non determina un rapporto di pregiudizialità-dipendenza e non impone la sospensione del giudizio amministrativo contro il diniego antimafia.
art. 4, comma 2, D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193 (Regolamento sul funzionamento della BDNA) “si considerano equivalenti alle informazioni antimafia interdittive i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture ai sensi delle disposizioni vigenti”, sicché il diniego di iscrizione nelle white list qui impugnato equivale all’informazione antimafia interdittiva, della quale condivide la natura discrezionale e i presupposti.
Il diniego di iscrizione nella white list è equiparato all’informazione antimafia interdittiva e ne condivide natura discrezionale e presupposti.
Massime di principio
- Il diniego di iscrizione nella white list, equiparato all’informazione antimafia interdittiva, non può essere fondato su un automatismo derivante dalla contestazione di un reato-spia: il Prefetto deve apprezzare autonomamente e motivatamente il contenuto delle risultanze penali insieme agli altri elementi del caso.
- La prognosi di infiltrazione mafiosa è preventiva e probabilistica: deve basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti e raggiungere un attendibile grado di verosimiglianza secondo il criterio del “più probabile che non”, senza richiedere la prova penale oltre ogni ragionevole dubbio.
- Per adottare un’interdittiva antimafia, la Prefettura deve motivare sulla natura occasionale o abituale dell’infiltrazione e, se dispone l’interdittiva, spiegare perché le misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis non siano sufficienti.
- La motivazione dell’interdittiva deve rendere comprensibili le ragioni per cui la gestione dell’impresa sarebbe irrimediabilmente compromessa e per cui eventuali misure di self-cleaning prospettate dall’impresa non siano idonee a neutralizzare il rischio.
- La pendenza del controllo giudiziario richiesto dall’impresa non determina pregiudizialità o dipendenza rispetto al giudizio di impugnazione del provvedimento antimafia e non costituisce causa di sospensione di quest’ultimo.
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