Cassazione Civile, Ordinanza n. 14181/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 12380/2025 la Corte aveva rigettato il ricorso del Comune e liquidato le spese di lite in favore della controparte. Successivamente il consorzio, in liquidazione, ha chiesto la correzione dell'ordinanza sostenendo che nel dispositivo fosse stata omessa la distrazione delle spese in favore del proprio difensore, il quale aveva dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, e che fosse altresì omessa la liquidazione delle spese del subprocedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello ex art. 373 c.p.c. La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato solo il primo profilo, poiché l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali quando la richiesta sia stata formulata nel giudizio. Ha invece escluso la correzione quanto alla mancata regolazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., affermando che tale omissione non è correggibile con il rimedio ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., ma solo con impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso per correzione: ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 12380/2025 limitatamente alla distrazione delle spese di giudizio di legittimità in favore dell'avvocato Raffaele Lamparelli, anticipatario, mantenendo fermo il quantum già liquidato; ha respinto invece la richiesta relativa alla liquidazione delle spese del procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c. Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione non si provvede sulle spese processuali e che non è dovuto il contributo unificato, con inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 373 c.p.c.
Il procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello dà luogo a un subprocedimento le cui spese, se omesse, non sono emendabili con la correzione degli errori materiali.
artt. 287 e 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile per emendare omissioni di carattere materiale, ma non per pronunce mancanti sulle spese processuali, salvo il caso della distrazione delle spese secondo l'orientamento richiamato delle Sezioni Unite.
art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. c.p.c.
La correzione dell'ordinanza va attuata dal cancelliere ai sensi della disposizione richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È inapplicabile al procedimento di correzione degli errori materiali, che non è soggetto a contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, purché la richiesta sia stata specificamente formulata nel giudizio e il difensore abbia dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
- La mancata regolazione delle spese processuali, quando costituisca una vera omissione decisoria del dispositivo e/o della motivazione, non può essere sanata con la correzione degli errori materiali, ma richiede il rimedio dell'impugnazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa una nuova statuizione sulle spese del procedimento stesso.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non è soggetto a contributo unificato e non trova applicazione il raddoppio del contributo previsto per il rigetto dell'impugnazione.
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