Sentenza del 31/01/2019 n. 2851 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contenzioso traeva origine da un accertamento fiscale relativo al periodo d'imposta 1996. La Guardia di Finanza aveva individuato alcune società cartiere, prive di struttura e mezzi idonei a svolgere un'effettiva attività commerciale. Una di esse aveva emesso fatture ritenute inesistenti per Lire 100.000.000 nei confronti della società Autotrasporti D.A. & C. s.a.s. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi recuperato a tassazione l'importo indebitamente dedotto dalla società e aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 5 TUIR, il reddito di partecipazione del socio D.A. Il contribuente aveva contestato la fittizietà delle operazioni e aveva ottenuto ragione nei precedenti gradi di giudizio. In Cassazione, l'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la decisione sul reddito del socio non potesse fondarsi esclusivamente sulla sentenza relativa alla società, non ancora passata in giudicato, nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente riunito il ricorso più recente a quello precedentemente iscritto. Ha poi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, senza esaminare i motivi di merito, perché la seconda notifica, effettuata alla coniuge ed erede B.M. dopo il decesso di D.A., era stata indirizzata a una persona a sua volta già deceduta. L'Agenzia, una volta venuta a conoscenza del decesso, non aveva verificato l'identità degli eventuali ulteriori eredi. La notifica è stata qualificata come inesistente e non semplicemente nulla, sicché non era possibile disporne il rinnovo. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 5 TUIR
La norma viene richiamata per la determinazione del reddito da partecipazione imputabile al socio di una società di persone, in proporzione alla quota posseduta.
Art. 2909 c.c.
L'Agenzia contestava l'erroneo utilizzo, da parte del giudice regionale, della decisione relativa alla società come fondamento della decisione sul reddito del socio, in assenza del passaggio in giudicato.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dall'Agenzia per denunciare la nullità della sentenza per carenza o apparenza della motivazione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione prospettati dall'Agenzia, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4
Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze delle Commissioni tributarie e alle regole processuali applicabili al giudizio tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio per cassazione la corretta instaurazione del contraddittorio è indispensabile: una notifica eseguita nei confronti di una persona già deceduta può essere qualificata come inesistente e determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando una parte muore, non è sufficiente notificare l'atto genericamente a un coniuge o a un presunto erede; occorre verificare l'effettiva esistenza, identificazione e legittimazione degli eredi e notificare secondo le forme previste.
- La conoscenza del decesso del destinatario impone alla parte notificante di svolgere le necessarie verifiche prima di procedere, poiché il semplice rinnovo della notifica non è sempre possibile.
- Una pronuncia di inammissibilità per vizi processuali impedisce alla Corte di esaminare i motivi sostanziali del ricorso, anche quando riguardano questioni fiscali potenzialmente rilevanti.
- Nei giudizi collegati tra società di persone e soci, la decisione relativa al reddito della società può incidere sul reddito da partecipazione del socio, ma l'effetto processuale e l'eventuale stabilità della decisione devono essere valutati considerando il passaggio in giudicato e l'autonomia dei relativi giudizi.
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