Sentenza n. 5285/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5767 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di revoca cumulativa di autorizzazione sanitaria e licenze per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio dell’attività alberghiera, con ordine di cessazione immediata delle attività e chiusura della struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la revoca comunale delle autorizzazioni e licenze. Ha dedotto, tra l’altro, violazione dell’art. 3, comma 7, della legge n. 287 del 1991 e degli artt. 3, 7, 10, 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, sproporzione e mancato bilanciamento degli interessi. La società ha sostenuto che le licenze riguardavano soltanto un determinato fabbricato, le cui difformità edilizie erano distinguibili e già rimosse mediante una SCIA presentata prima della revoca; che il Comune aveva illegittimamente esteso la revoca all’intero complesso e a entrambe le attività, alberghiera e di somministrazione; che, ove qualificato come esercizio del potere di revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, il provvedimento non indicava adeguatamente i motivi di interesse pubblico, il mutamento della situazione di fatto e le ragioni per cui non fosse sufficiente una misura meno gravosa, quale la sospensione. Il Comune ha chiesto la conferma della sentenza, sostenendo la permanenza di numerosi abusi edilizi incidenti sull’intero fabbricato principale e contestando che i lavori eseguiti avessero ricondotto la struttura alla legalità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto decisiva l’insufficienza della motivazione del provvedimento di revoca rispetto alla censura di sproporzione e alla richiesta della società di valutare la sospensione o altra misura meno gravosa. Il Comune, dopo la comunicazione di avvio del procedimento, si era limitato ad affermare che non erano superate le ragioni iniziali della revoca, senza confrontarsi specificamente con le osservazioni della società circa i dipendenti, gli investimenti e gli impegni già assunti, né con la SCIA presentata per la rimozione delle opere abusive e il ripristino della legalità. La SCIA non era stata neppure menzionata nel provvedimento. La documentazione tecnica prodotta in giudizio, non formalmente contestata, e i successivi sopralluoghi comunali hanno inoltre confermato che le difformità del fabbricato cui si riferivano le licenze erano state rimosse. In applicazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, il Comune avrebbe dovuto motivare sulla possibilità di adottare un provvedimento meno gravoso e ponderare gli interessi pubblici e privati coinvolti. Sono state assorbite le ulteriori censure dell’appellante e le eccezioni preliminari del Comune. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 7, legge n. 287/1991
Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
La conformità edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività di somministrazione, ma il provvedimento che incide sulle licenze deve comunque rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza e motivare sulla misura concretamente adottata.
art. 21-quinquies l. 241/1990
L’esercizio del potere di revoca, quando comporta la cessazione integrale di attività assentite, richiede una motivazione effettiva sulle ragioni dell’interesse pubblico, sulla situazione concreta e sulla necessità della misura adottata, anche in rapporto alla possibilità di ricorrere a misure meno gravose.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve confrontarsi con le osservazioni del destinatario e con gli elementi rilevanti emersi nel procedimento, inclusa una SCIA diretta al ripristino della conformità edilizia.
art. 1, ultimo comma, l. 241/1990
I rapporti tra amministrazione e privato devono essere improntati a collaborazione e buona fede; tali principi rilevano anche nella valutazione dell’incidenza di una SCIA di ripristino sull’esercizio del potere di revoca.
Massime di principio
- La revoca cumulativa di autorizzazioni e licenze che comporti la cessazione integrale di un’attività economica è illegittima per difetto di motivazione se l’amministrazione non valuta specificamente la proporzionalità della misura, la possibilità di limitare l’intervento alle sole parti abusive e l’adozione di misure meno gravose, quale la sospensione.
- Quando il destinatario del procedimento di revoca rappresenta l’esistenza di una SCIA diretta alla rimozione degli abusi e al ripristino della conformità edilizia, l’amministrazione deve esaminare e motivatamente valutare tale circostanza nel provvedimento finale; il mero richiamo alla permanenza delle ragioni iniziali non è sufficiente.
- La conformità urbanistico-edilizia costituisce presupposto per l’esercizio delle attività di somministrazione, ma l’accertata difformità non esonera l’amministrazione dall’obbligo di individuare e motivare la misura concretamente necessaria e proporzionata, soprattutto quando le parti legittime e quelle abusive siano distinguibili.
- Nel procedimento di revoca di titoli abilitativi incidenti su un’attività economica, l’amministrazione deve ponderare gli interessi pubblici con gli interessi privati rappresentati dall’operatore, compresi la continuità dell’attività, i rapporti di lavoro e gli investimenti già effettuati, dando conto delle ragioni per cui prevalga la cessazione integrale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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