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Sentenza

Sentenza n. 928/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 470/2025 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – II Sezione – Lavoro, pubblicata in data 9.4.2025.

Giustizia amministrativa202501961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva ordinato l'accredito sulla Carta elettronica del docente delle somme relative agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro, notificata all'amministrazione il 14 aprile 2025, era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato prova dell'attivazione della Carta elettronica del docente né dell'accredito degli importi riconosciuti per le annualità indicate. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, sulla base dell'attestazione della cancelleria del 27 ottobre 2025, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Poiché l'amministrazione non ha dimostrato l'avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli importi e le annualità stabiliti dal giudice ordinario, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente relativamente agli anni scolastici indicati, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempienza, con il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non sono stati ritenuti cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, la cui attivazione per le annualità riconosciute dal titolo giudiziale doveva essere assicurata dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere entro un termine assegnato tutti gli atti necessari a dare integrale attuazione alla pronuncia.
  • L'amministrazione è tenuta a dimostrare l'effettiva esecuzione del giudicato; la mera costituzione in giudizio senza prova dell'adempimento non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • In sede di ottemperanza può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi previa attestazione della persistente inottemperanza e abilitato a compiere anche le operazioni contabili necessarie all'esecuzione del giudicato.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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