Sentenza n. 2585/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appartenente all'Arma dei Carabinieri e collocato in congedo a domanda, ha chiesto di accertare il diritto ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e di ottenere la rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con rivalutazione e interessi. Ha sostenuto che gli scatti spettano anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che cessa dal servizio a domanda e che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non disciplina, né esclude, la loro incidenza sulla buonuscita. L'INPS si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, nella formulazione che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, non sia più vigente dopo l'abrogazione, da parte del Codice dell'ordinamento militare, dell'art. 11 della l. n. 231/1990 che lo aveva sostituito; l'abrogazione della disposizione modificativa non fa rivivere la formulazione originaria. L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, e riconosce i sei scatti anche ai dipendenti che chiedono il collocamento a riposo, ricorrendo i requisiti previsti. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 concerne invece la base pensionabile e non modifica il regime di calcolo della buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non è decadenziale: incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, mentre la domanda può essere presentata anche negli anni successivi. L'INPS è stato condannato a corrispondere le somme dovute in applicazione dell'art. 6-bis, con accessori e interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo. Spese liquidate in € 1.000, oltre accessori, con distrazione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
La disciplina comprende il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, tanto a ordinamento civile quanto militare; nei casi previsti attribuisce i sei scatti anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.
Il richiamo dell'art. 1911, comma 3, conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare, senza restringere l'ambito soggettivo della disciplina.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
La disciplina dell'art. 4 riguarda l'attribuzione degli aumenti ai fini della base pensionabile e non altera il regime degli scatti applicabile al calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Sulle somme dovute spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
La norma è applicata, insieme all'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, per riconoscere gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, sia a ordinamento civile sia militare, e riconosce i sei scatti ai fini della buonuscita nei casi e alle condizioni previsti dalla disposizione.
- L'abrogazione di una disposizione che ha sostituito una norma anteriore non determina, di per sé, la reviviscenza della formulazione originaria della norma sostituita.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'incremento della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita regolato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: incide sulla decorrenza del collocamento e non preclude il beneficio quando la domanda è presentata in annualità successive.
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