L.R. Sicilia 11/2004
Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Sicilia un bonus ambientale temporaneo, per tre anni, a favore delle PMI UE del trasporto merci che imbarcano mezzi pesanti su collegamenti marittimi tra porti siciliani e della penisola. Il contributo è articolato in quota fissa (25%) e quota premio (75%), con importi differenziati per rotta e dimensione del mezzo, non cumulabile con altri aiuti analoghi.
Incentivi al trasporto combinato strada-mare delle merci in Sicilia
Incentivi al trasporto combinato strada-mare delle merci in Sicilia
La legge regionale siciliana istituisce un sistema temporaneo di incentivi per favorire il trasferimento modale dal trasporto tutto strada al trasporto combinato strada-mare sulle rotte fra porti della Sicilia e porti della parte continentale d’Italia. Il beneficio è rivolto alle imprese di autotrasporto aventi sede nell’Unione europea e opera entro un periodo di applicazione massimo di tre anni.
Finalità e logica dell’intervento
L’intervento mira a ridurre le esternalità negative del trasporto merci su strada, specie nei collegamenti da e per la Sicilia, incentivando l’uso del vettore marittimo per i mezzi rotabili. La Regione intende così premiare la riduzione delle percorrenze stradali e promuovere scelte organizzative più efficienti e sostenibili, anche attraverso forme di aggregazione fra imprese di minori dimensioni.
Soggetti beneficiari e forme di partecipazione
Possono accedere al bonus ambientale le piccole e medie imprese di autotrasporto, per conto proprio o di terzi, aventi sede nel territorio dell’Unione europea. Possono beneficiare del sistema anche gruppi temporanei o permanenti di imprese, consorzi, associazioni di imprese e gruppi europei di interesse economico, qualificati come soggetti di aggregazione. Le imprese aderenti a un soggetto di aggregazione non possono richiedere il contributo come imprese individuali.
Oggetto del contributo e condizioni di maturazione
Il bonus ambientale è il contributo economico massimo erogato dalla Regione per ciascun imbarco di mezzo pesante, accompagnato o meno dall’autista. Il diritto sorge con l’effettivo svolgimento del viaggio marittimo e con il pagamento della prestazione al vettore, comprovati dalla polizza d’imbarco quietanzata. Il beneficio spetta per qualunque servizio marittimo che colleghi un porto siciliano a un porto del territorio nazionale e viceversa, con esclusione dei servizi espressamente sottratti dal sistema. È libera la scelta del vettore, purché abilitato al cabotaggio marittimo.
Struttura del bonus e misura dell’aiuto
Il bonus è calcolato per metro lineare imbarcato e si compone di:
- una parte fissa, pari al 25% del bonus complessivo, dovuta immediatamente per ciascun imbarco;
- una parte premio, pari al restante 75%, subordinata all’incremento del ricorso al trasporto combinato strada-mare.
L’importo massimo è differenziato per rotta, in base agli archi costieri di origine e destinazione, ed è indicato nella tabella allegata. L’aiuto non può comunque superare il 30% del costo totale del nolo marittimo. Il bonus si applica sia ai servizi in partenza sia a quelli in arrivo nei porti della Sicilia.
Mezzi pesanti vuoti
Per i mezzi pesanti vuoti il contributo è ridotto al 30% degli importi tabellari, sia per la parte fissa sia per la parte premio.
Ambito geografico e rotte ammesse
Ai fini del calcolo del bonus, il territorio è suddiviso in otto archi costieri, definiti nella tabella geografica allegata. Il regime copre le rotte tra gli archi costieri individuati dalla legge, mentre restano esclusi i servizi marittimi tra la Sicilia e il tratto costiero compreso tra Cittadella del Capo e Trebisacce, per evitare distorsioni concorrenziali sullo Stretto di Messina.
Periodo di applicazione e periodi di utilizzo
La data di inizio del periodo di applicazione è fissata con decreto dell’Assessore regionale competente. Il periodo massimo di applicazione è di tre anni. Ogni beneficiario può aderire in qualunque momento durante tale periodo. Il periodo di utilizzo di ciascun soggetto decorre dal primo giorno del mese in cui viene imbarcato il primo mezzo, con riferimento temporale trimestrale. Gli imbarchi effettuati dopo la scadenza del periodo di applicazione non danno diritto al bonus.
Registro dei beneficiari e carte di ammissione
Presso il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni è istituito il registro dei beneficiari, suddiviso in elenco delle imprese singole ed elenco dei soggetti di aggregazione. Il Dipartimento aggiorna costantemente il registro. L’accesso al sistema avviene mediante domanda di adesione e di iscrizione al registro. Entro dieci giorni dalla domanda, se regolare, il Dipartimento rilascia una carta di identificazione e ammissione, anche in forma di card elettronica. Per i soggetti di aggregazione, ciascuna impresa può ricevere copia della carta, ma il diritto al pagamento resta in capo al soggetto aggregato.
Regole per i soggetti di aggregazione
Le imprese che intendono fruire del bonus tramite un soggetto di aggregazione devono allegare una dichiarazione di cessione del diritto alla riscossione a favore del soggetto iscritto nel registro. Tale dichiarazione comporta la rinuncia a ogni credito verso la Regione derivante dalla legge. Gli imbarchi delle imprese aderenti sono imputati al soggetto di aggregazione ai fini del calcolo dell’incremento di traffico richiesto per la parte premio. Le variazioni dovute all’ingresso o all’uscita di imprese nel corso del periodo di utilizzo sono considerate nel calcolo. È ammesso il recesso in ogni momento, con comunicazione al Dipartimento; il recesso produce effetti dal primo giorno del mese successivo, oppure dal primo giorno del secondo mese successivo se la comunicazione non è inviata almeno quindici giorni prima della fine del mese di invio.
Parte premio e criteri di incremento del traffico
Il diritto alla parte premio matura per il singolo beneficiario a partire dal termine del secondo trimestre del periodo di utilizzo ed è subordinato al raggiungimento di incrementi percentuali del traffico su base periodica rispetto ai periodi precedenti. I criteri di valutazione dell’incremento sono fissati con decreto dell’Assessore competente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Modalità di erogazione del contributo
La domanda di erogazione può essere presentata al termine di ogni trimestre del periodo di utilizzo. In via ordinaria, il pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione richiesta. Su richiesta dell’interessato, la sola quota fissa può essere erogata anche con cadenza mensile. Il pagamento avviene mediante accredito bancario o postale oppure mediante assegno non circolare inviato alla sede legale del beneficiario. L’erogazione richiede la presentazione degli originali delle polizze d’imbarco quietanzate e timbrate dalla compagnia di navigazione.
Pagamento indiretto e buoni di detrazione
La Regione può regolare con i vettori marittimi un sistema di pagamento indiretto mediante buoni di detrazione, utilizzabili in tutto o in parte per il pagamento del nolo marittimo. Resta sempre salva la possibilità per i beneficiari di chiedere il pagamento diretto. I buoni sono nominativi, non cedibili, indicano l’importo del contributo e la coppia di archi costieri di riferimento, e non possono essere usati su rotte diverse. La somma spettante per un periodo può essere frazionata in più buoni. I buoni relativi alla sola quota fissa possono essere emessi, su delega regionale, anche dal vettore o dal suo rappresentante di vendita. In tal caso, per le imprese aderenti a soggetti di aggregazione, l’eventuale percezione della quota fissa fa venir meno il relativo credito del soggetto aggregato verso la Regione. Le modalità operative sono demandate a decreto assessoriale.
Divieto di cumulo con altri aiuti
Il bonus non è cumulabile con altri aiuti dell’Unione europea, dello Stato o di altre regioni destinati a compensare i maggiori costi del trasporto combinato strada-mare, specie se commisurati alla riduzione dei costi esterni del trasporto stradale. Se il beneficiario riceve altri aiuti aventi la stessa finalità, può ottenere dalla Regione solo il differenziale tra quanto spettante secondo la legge siciliana e quanto già ricevuto o maturato per lo stesso periodo. In tal caso va presentata un’autocertificazione sulle somme già percepite o maturate.
Sospensione o cessazione del sistema
L’Assessore regionale può sospendere o interrompere definitivamente il bonus, anche a tempo indeterminato, in caso di aumento ingiustificato delle tariffe dei vettori marittimi o di interventi analoghi di altre istituzioni che attribuiscano vantaggi ingiustificati. Restano comunque salvi i diritti maturati per gli imbarchi effettuati entro l’ultimo giorno del mese indicato nel provvedimento di sospensione o interruzione. È inoltre possibile disporre la cessazione della sospensione.
Aspetti finanziari e limiti di operatività
Per il triennio 2004-2006 è autorizzata una spesa complessiva di 35 milioni di euro, ripartita in 1 milione per il 2004 e 17 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006. La copertura è assicurata mediante le disponibilità indicate dalla legge. L’intervento è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e alle procedure europee richiamate dalla norma.
Modifiche normative correlate
La legge abroga gli articoli 21 e 22 della legge regionale siciliana 23 dicembre 2000, n. 32, e modifica la legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, aggiungendo una specificazione relativa al raggiungimento delle sedi delle università siciliane.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 lug 2004L.R. Sicilia 10/2004
- Legge · 9 lug 2004L.R. Sicilia 12/2004
- Legge · 31 mag 2004L.R. Sicilia 9/2004
- Legge · 30 ago 2004L.R. Sicilia 13/2004
- Legge · 3 mag 2004L.R. Sicilia 6/2004
- Legge · 3 mag 2004L.R. Sicilia 7/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →