L.R. Sicilia 12/2004
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI OTTICO E MODIFICA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola il rilascio delle autorizzazioni comunali per l’attività di ottico in Sicilia, fissando criteri di programmazione territoriale (un esercizio ogni 8.000 residenti e distanza minima di 300 metri), con deroghe per trasferimenti e comprovate esigenze territoriali. Prevede inoltre un regime speciale per i comuni fino a 8.000 abitanti e modifica la l.r. 28/1999.
Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico in Sicilia
Disciplina dell’esercizio dell’attività di ottico in Sicilia
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione Siciliana, i criteri per l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di ottico e introduce una modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28. La normativa mira a garantire una distribuzione razionale dell’offerta sul territorio, pur prevedendo alcune deroghe e salvaguardie per situazioni già consolidate.
Autorizzazione comunale e criteri di programmazione territoriale
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ottico da parte del competente comune, oltre all’iscrizione nell’apposito Registro speciale previsto dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, deve essere considerato il rapporto tra popolazione residente ed esercizi di ottica.
Il parametro fissato dalla legge è il seguente:
- un esercizio di ottica ogni 8.000 residenti;
- distanza minima di 300 metri tra un esercizio e l’altro.
Questi limiti sono posti per assicurare una distribuzione equilibrata del servizio sul territorio regionale.
Deroghe ai limiti di localizzazione e trasferimenti
Le limitazioni numeriche e spaziali non si applicano agli esercizi che si trasferiscono:
- da una sede in locazione a una sede di proprietà;
- oppure per sfratto;
- oppure per altri motivi di forza maggiore.
Restano inoltre salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge.
Deroghe per comprovate esigenze territoriali
Quando sussistano comprovate esigenze territoriali, il comune competente può rilasciare una nuova autorizzazione oppure autorizzare il trasferimento di un’autorizzazione esistente anche in deroga ai criteri ordinari.
In questi casi è necessario acquisire il parere obbligatorio della commissione provinciale istituita presso la camera di commercio, prevista dal regolamento di esecuzione dell’articolo 71 della l.r. 25/1993.
Regime speciale per i comuni fino a 8.000 abitanti
Nei comuni con popolazione residente non superiore a 8.000 abitanti, l’autorità comunale può rilasciare fino a due autorizzazioni senza dover acquisire il parere della commissione provinciale.
Sono comunque fatte salve le istanze già istruite prima dell’entrata in vigore della legge.
Modifica della legge regionale n. 28 del 1999
La legge interviene anche sull’articolo 13, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28, sostituendo l’espressione “in conformità ad accordi con” con “sentite le”. La modifica è puntuale e incide sul raccordo con i soggetti da consultare secondo la disciplina richiamata.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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