Sentenza del 09/03/2016 n. 2348 - Comm. Trib. Prov. Milano
Verifica fiscale a tavolino - Processo verbale di constatazione - Obbligo di redazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la mancata redazione e consegna di un processo verbale di constatazione al termine della verifica fiscale, sostenendo che tale omissione gli impedisse di presentare osservazioni e richieste prima della notifica dell’avviso di accertamento. La questione riguardava l’applicabilità dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente anche alle verifiche svolte senza accesso presso i locali del contribuente.
La decisione
La sentenza ha affermato che l’obbligo di redigere un processo verbale di constatazione sussiste per tutti i contribuenti sottoposti a verifica fiscale, indipendentemente dalle modalità concrete dell’attività istruttoria, comprese le verifiche a tavolino. Il verbale è ritenuto necessario per consentire al contribuente di conoscere le contestazioni e di esercitare effettivamente il diritto di presentare osservazioni e richieste prima della notifica dell’avviso di accertamento, nel rispetto del principio di uguaglianza tra le parti e dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente ha diritto di comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
La norma tutela il contraddittorio preventivo, garantendo al contribuente la possibilità di esaminare gli esiti della verifica e formulare osservazioni prima dell’emissione dell’atto impositivo. Secondo la sentenza, tale diritto presuppone la formazione di un processo verbale di constatazione anche nelle verifiche fiscali svolte a tavolino.
Massime di principio
- Il processo verbale di constatazione deve essere redatto anche quando la verifica fiscale è svolta a tavolino o mediante esame documentale, e non soltanto in caso di accesso presso la sede del contribuente.
- Il contribuente deve poter conoscere preventivamente le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria e presentare osservazioni prima della notifica dell’avviso di accertamento.
- L’omessa redazione del verbale può compromettere l’effettivo esercizio del contraddittorio preventivo e costituire un vizio dell’attività accertativa, da valutare secondo le conseguenze previste dall’ordinamento.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare se l’Amministrazione abbia formalizzato gli esiti dell’istruttoria, consegnato il verbale e rispettato il termine concesso per le osservazioni prima di emettere l’accertamento.
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