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Legge

L.R. Lazio 27/2003

Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 27/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Lazio misure di sostegno per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS e residenti nella Regione, tramite incentivi economici, sostegno al reddito, strumenti mutualistici e sportelli informativi. Gli interventi sono attuati con un programma annuale e un Fondo regionale. Alcune misure legate all’inattività decorrono solo in coerenza con i decreti attuativi della legge statale n. 30/2003.

Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati nel Lazio

Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati

La legge disciplina interventi della Regione Lazio per migliorare la posizione dei lavoratori parasubordinati sul mercato del lavoro, nell’ambito delle politiche attive per l’occupazione. Prevede un sistema di benefici economici e di altre misure di supporto, affidato a un programma operativo annuale e a un fondo regionale dedicato.

Ambito soggettivo e requisiti di accesso

Sono considerati lavoratori parasubordinati, ai fini della legge, i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ai sensi della normativa previdenziale richiamata, nonché:

  • i lavoratori autonomi che esercitano abitualmente, anche se non in via esclusiva, l’attività professionale;
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • gli incaricati alla vendita a domicilio.

Per accedere agli interventi regionali devono inoltre:

  • essere residenti nel Lazio;
  • avere almeno un anno di iscrizione alla Gestione separata INPS e almeno quattro mesi di contribuzione negli ultimi dodici mesi;
  • non avere una posizione aperta come lavoratori dipendenti presso l’INPS o altro ente previdenziale;
  • non essere titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;
  • non svolgere attività libero-professionale pur essendo iscritti a collegi, ordini o albi professionali;
  • rispettare le condizioni fissate dal programma operativo annuale.

Tipologie di intervento

La Regione promuove due grandi categorie di interventi.

Interventi di natura finanziaria

Il sistema di incentivi economici è destinato in particolare a:

  • acquisto o locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali e programmi informatici, nonché realizzazione o ristrutturazione di immobili destinati all’attività lavorativa;
  • acquisto di servizi, abbonamenti a riviste specializzate e accesso a banche dati e siti web;
  • orientamento, formazione e aggiornamento professionale, anche a distanza, oltre a forme di assistenza e consulenza tecnico-progettuale.

Altre forme di intervento

Sono previste anche misure ulteriori, tra cui:

  • sostegno al reddito nei periodi di inattività non superiori a sei mesi;
  • copertura fino al 100% delle spese per versamenti volontari al fondo INPS corrispondente al periodo di inattività;
  • copertura e attivazione di interventi mutualistici per la tutela della salute e procedure agevolate di accesso al credito;
  • riconoscimento, nei concorsi per i ruoli dell’amministrazione regionale e degli enti pubblici dipendenti, dei crediti professionali maturati tramite collaborazioni o consulenze professionali;
  • istituzione di sportelli informativi dedicati presso i centri per l’impiego e i centri di orientamento al lavoro.

Programma operativo annuale

La Giunta regionale approva ogni anno, entro il 30 aprile, un programma operativo annuale per attuare gli interventi. Il programma è adottato previo parere degli organismi regionali competenti e della Commissione paritetica ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il programma definisce:

  • interventi da attuare;
  • natura, ammontare, modalità e criteri di concessione delle risorse;
  • criteri, modalità e priorità di attuazione;
  • modalità di rendicontazione delle spese;
  • forme e modalità di controllo regionale;
  • soggetti attuatori;
  • eventuali ulteriori fonti di finanziamento del Fondo regionale.

Nella definizione del programma devono essere rispettate due priorità: proporzionare gli incentivi al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, tenendo conto del disagio socio-economico e del tasso di disoccupazione del territorio, e integrare gli interventi con altri programmi regionali, statali e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione.

Commissione paritetica

È istituita una Commissione paritetica con funzioni di proposta e consultazione sugli interventi regionali per i lavoratori parasubordinati. La Giunta regionale ne stabilisce durata, modalità di funzionamento e composizione entro il 31 ottobre 2004, e la Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione.

Fondo regionale e risorse finanziarie

È istituito il Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati, destinato a finanziare gli interventi previsti dalla legge. Il Fondo è alimentato da:

  • risorse regionali definite annualmente con la legge di bilancio;
  • risorse di fondazioni, associazioni ed enti interessati;
  • eventuali risorse previste nel programma operativo annuale.

Divieto di cumulo, restituzione e controlli

I contributi regionali non sono cumulabili, per i medesimi interventi, con analoghe agevolazioni dell’Unione europea, dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici. Se le attività ammesse a contributo non vengono realizzate, il beneficiario deve restituire quanto percepito. La Giunta regionale può disporre ispezioni per verificare il rispetto di tali regole.

Regime transitorio per alcune misure

Le misure relative al sostegno al reddito, alla copertura dei versamenti volontari e agli interventi mutualistici entrano in vigore solo dalla data di efficacia dei decreti legislativi di attuazione della legge statale n. 30/2003, e comunque solo se coerenti con i principi e criteri da tali decreti definiti. Questa clausola limita l’applicabilità di tali interventi al momento di effettiva operatività della disciplina statale richiamata.

Disposizioni finanziarie

Per l’esercizio 2003 gli oneri della legge sono quantificati in 200.000 euro, ripartiti in parti uguali tra parte corrente e parte capitale, con specifica copertura mediante stanziamento su capitoli indicati nella legge di bilancio. Dal 1° gennaio 2012 gli oneri risultano imputati al capitolo di spesa F31900.

Valutazione di attualità

La legge non risulta formalmente abrogata nel testo fornito, ma disciplina interventi legati a un contesto previdenziale e lavorativo risalente e a stanziamenti di esercizi finanziari ormai chiusi. Per la concreta utilizzabilità odierna appare quindi sostanzialmente superata e priva di rilevanza pratica operativa.

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