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Provvedimento

Deliberazione n. 347 del 04/06/2025

Provvedimento del 4 giugno 2025

Garante Privacy347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok, a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito riferito alla persona interessata. I gestori sono stati ingiunti ad adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e a conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento è una ratifica di misure urgenti, non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, e si fonda sulla disciplina speciale del revenge porn e sui poteri urgenti attribuiti al Garante.

Ratifica dei provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok, a seguito di segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riferito alla persona interessata.

Origine della segnalazione e quadro normativo

Il procedimento trae origine da tre segnalazioni protocollate presso l’Ufficio del Garante, nelle quali la persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al c.d. revenge porn. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.

Il Garante richiama anche la previsione per cui deve decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 182-185 del 30 maggio 2025, previa verifica della compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata.

Con tali provvedimenti ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • prescritto alle medesime società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.

Notifica ai gestori e osservazioni

Le determinazioni d’urgenza sono state trasmesse il 30 maggio 2025 ai gestori delle piattaforme interessate. Il provvedimento dà atto anche delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 4 giugno 2025 il Garante, relatore il prof. Pasquale Stanzione, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 182/2025, 183/2025, 184/2025 e 185/2025. La decisione conferma quindi integralmente le misure già impartite nei confronti dei destinatari indicati.

Profili pratici per i destinatari

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma un ordine di immediata inibizione della diffusione e una prescrizione di conservazione probatoria limitata nel tempo. Per i gestori di piattaforme online, il caso evidenzia la necessità di attivare rapidamente procedure interne per la gestione delle segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy, assicurando tempestività, tracciabilità degli interventi e adeguate misure tecniche e organizzative per bloccare la circolazione dei contenuti segnalati.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento nasce da tre segnalazioni presentate dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, ritenendo che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi su piattaforme digitali senza consenso. Il Garante richiama il proprio potere di decidere entro 48 ore e la possibilità di intervento urgente prevista dal regolamento interno.

Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazioni nn. 182-185 del 30 maggio 2025, ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash. Alle medesime società è stata anche prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 4 giugno 2025, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 30 maggio 2025. La ratifica riguarda tutti i destinatari indicati e conferma le misure già disposte in via urgente.

Come è indicizzato

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