Regolamento (UE) 2017/1836
Regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE contro la RPDC per recepire la risoluzione 2375 (2017) del Consiglio di sicurezza ONU. Introduce nuovi divieti su gas naturale, prodotti petroliferi raffinati, petrolio greggio e tessili, rafforza i vincoli sulle imprese comuni e amplia le misure marittime e di designazione. Sono previste alcune deroghe, ma in via generale subordinandole a condizioni stringenti e, spesso, all’approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
Modifica il regolamento (UE) 2017/1509 rafforzando e aggiornando le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) in attuazione della risoluzione ONU 2375 (2017).
Ambito di applicazione
Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità, organismi e operatori economici soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dell’UE che pongono in essere operazioni con la RPDC o con soggetti a essa collegati. Riguarda in particolare importazioni, esportazioni, vendita, fornitura, trasferimento, trasporto, intermediazione, attività finanziarie, imprese comuni, operazioni marittime e transazioni connesse a condensati di gas naturale, prodotti petroliferi raffinati, petrolio greggio e tessili. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea e delle attività effettuate verso, dalla o attraverso la RPDC; sono previste deroghe autorizzative caso per caso, in taluni casi con preventiva approvazione del comitato per le sanzioni ONU. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Il regolamento (UE) 2017/1836 modifica il regolamento (UE) 2017/1509 per allineare il regime sanzionatorio dell’Unione alla risoluzione 2375 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il provvedimento risponde all’aggravarsi della situazione nella RPDC dopo il test nucleare del 2 settembre 2017 e mira a rafforzare il divieto di finanziamento, approvvigionamento e supporto ai programmi nucleari, missilistici e ad altre attività vietate.
Contesto e finalità
Nei considerando si richiama il fatto che il regolamento (UE) 2017/1509 attua la decisione (PESC) 2016/849 e che la nuova risoluzione ONU introduce ulteriori restrizioni, in particolare su importazioni tessili dalla RPDC, esportazioni di prodotti petroliferi verso la RPDC, imprese in partecipazione e settore marittimo. Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato, è necessaria un’azione normativa dell’Unione per assicurarne l’applicazione uniforme negli Stati membri.
Ambito materiale delle nuove restrizioni
Il regolamento interviene su diverse categorie di beni e operazioni economiche. In primo luogo, aggiorna l’allegato II con le designazioni relative a prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali e alle armi di distruzione di massa. In secondo luogo, introduce tre nuovi blocchi di divieti economici:
- condensati e liquidi di gas naturale;
- prodotti petroliferi raffinati;
- petrolio greggio.
Inoltre, rafforza il divieto di importazione di tessili dalla RPDC, anche quando non originari del Paese, e disciplina in modo più rigoroso le imprese comuni e le entità cooperative, considerate canali potenzialmente idonei a generare risorse o a facilitare elusioni.
Divieti su energia e prodotti petroliferi
L’articolo 16 quater vieta la vendita, fornitura, esportazione o trasferimento alla RPDC di condensati e liquidi di gas naturale elencati nell’allegato XI quater. L’articolo 16 quinquies introduce un divieto analogo per i prodotti petroliferi raffinati dell’allegato XI quinquies.
Per i prodotti petroliferi raffinati, l’articolo 16 sexies ammette una deroga limitata per operazioni destinate esclusivamente alla sussistenza dei cittadini della RPDC, ma solo se:
- l’operazione non coinvolge persone o entità collegate ai programmi nucleari, missilistici o ad altre attività vietate, incluse quelle elencate nell’allegato XIII;
- la transazione non è collegata alla generazione di introiti per tali programmi;
- il comitato per le sanzioni non ha comunicato il raggiungimento del 90% del limite aggregato annuo;
- lo Stato membro notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume delle esportazioni e le informazioni sulle parti della transazione.
Petrolio greggio
L’articolo 16 septies vieta le operazioni con petrolio greggio elencato nell’allegato XI sexies. L’articolo 16 octies prevede due possibili deroghe:
- una deroga quantitativa, se le transazioni aggregate annue non superano l’ammontare venduto, fornito, trasferito o esportato nel periodo 11 settembre 2016-10 settembre 2017;
- una deroga per scopi di sussistenza, subordinata alla preventiva approvazione caso per caso del comitato per le sanzioni.
Anche in questo caso lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse.
Tessili
L’articolo 16 nonies vieta importazione, acquisto o trasferimento dalla RPDC dei tessili elencati nell’allegato XI septies, inclusi quelli non originari della RPDC. L’articolo 16 decies consente deroghe solo con approvazione preventiva del comitato per le sanzioni, oppure fino al 10 dicembre 2017 se l’operazione discende da un contratto scritto in vigore prima dell’11 settembre 2017 e lo Stato membro notifica i dettagli al comitato entro il 24 gennaio 2018.
Joint venture ed entità cooperative
Il regolamento irrigidisce il regime sulle imprese comuni con soggetti nordcoreani o collegati. L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), vieta costituire, mantenere o gestire tali imprese o entità cooperative, nonché acquisire o ampliare partecipazioni in esse. Le joint venture o entità cooperative esistenti devono essere chiuse entro il 9 gennaio 2018, oppure entro 120 giorni dal rigetto della richiesta di approvazione da parte del comitato per le sanzioni.
Sono previste deroghe per attività non commerciali o per progetti infrastrutturali di pubblica utilità che non generino profitto, ma solo con approvazione preventiva caso per caso del comitato. In via ulteriore, l’articolo 17 ter consente alla joint venture o entità cooperativa di rimanere operativa solo se lo Stato membro ottiene la stessa approvazione preventiva.
Misure marittime e portuali
Il regolamento rafforza il capitolo marittimo. Le navi inserite nell’allegato XIV sono sequestrate se il comitato per le sanzioni lo dispone. Viene inoltre ampliata la disciplina sulle designazioni e sui relativi allegati, con aggiornamento delle liste di persone, entità, organismi e navi soggetti a restrizioni.
L’articolo 40, paragrafo 3, consente l’ingresso in porto di una nave rientrante nell’allegato XIV solo se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che l’ingresso è necessario per fini umanitari o per altre finalità coerenti con le risoluzioni ONU applicabili. Inoltre, l’articolo 43, lettera d), vieta la registrazione o il mantenimento nel registro di navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC o da suoi cittadini, o già cancellate da un altro Stato ai sensi delle risoluzioni ONU richiamate.
L’articolo 44 bis introduce un divieto specifico di facilitare o effettuare trasferimenti nave-a-nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di merci o prodotti venduti, forniti, trasferiti o esportati verso o dalla RPDC.
Deroghe umanitarie
L’articolo 45 è riscritto per consentire, in deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR richiamate, qualsiasi attività che il comitato per le sanzioni ritenga necessaria per agevolare l’operato di organizzazioni internazionali e ONG impegnate in assistenza e soccorso a favore della popolazione civile della RPDC, o per altri scopi coerenti con le finalità delle risoluzioni.
Allegati e codici doganali
Le modifiche agli allegati sono ampie e servono a rendere operativi i nuovi divieti. Gli allegati XI quater, XI quinquies, XI sexies e XI septies elencano rispettivamente condensati di gas naturale, prodotti petroliferi raffinati, petrolio greggio e tessili, con richiami ai codici della nomenclatura combinata. L’allegato XIV è sostituito per recepire le misure applicabili alle navi come specificato dal comitato per le sanzioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di beni soggetti a restrizioni
Modifica l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509 per includere nelle parti VII, VIII e IX dell’allegato II i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali e alle armi di distruzione di massa designati rispettivamente ai sensi delle UNSCR 2371 (2017) e 2375 (2017).
Divieto su condensati e liquidi di gas naturale
Inserisce l’articolo 16 quater, che vieta vendere, fornire, trasferire o esportare verso la RPDC, direttamente o indirettamente, condensati e liquidi di gas naturale elencati nell’allegato XI quater.
Divieto su prodotti petroliferi raffinati e deroghe limitate
Inserisce l’articolo 16 quinquies, che vieta le operazioni con prodotti petroliferi raffinati elencati nell’allegato XI quinquies. L’articolo 16 sexies consente deroghe solo per scopi di sussistenza dei cittadini della RPDC, se non coinvolgono soggetti collegati ai programmi nucleari o missilistici, non generano introiti per tali programmi, non è stato raggiunto il 90% del limite aggregato annuo e lo Stato membro notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume delle esportazioni e i dettagli della transazione.
Divieto su petrolio greggio e autorizzazioni condizionate
Inserisce l’articolo 16 septies, che vieta vendere, fornire, trasferire o esportare petrolio greggio elencato nell’allegato XI sexies. L’articolo 16 octies ammette autorizzazioni: (i) per transazioni aggregate annue non superiori al quantitativo del periodo 11 settembre 2016-10 settembre 2017; oppure (ii) per scopi di sussistenza, con approvazione preliminare caso per caso del comitato per le sanzioni. In entrambi i casi lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse.
Divieto di importazione dei tessili nordcoreani e deroghe temporanee
Inserisce l’articolo 16 nonies, che vieta importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i tessili elencati nell’allegato XI septies, anche se non originari della RPDC. L’articolo 16 decies consente autorizzazioni solo con approvazione preventiva del comitato per le sanzioni, oppure entro il 10 dicembre 2017 se l’operazione deriva da un contratto scritto in vigore prima dell’11 settembre 2017 e lo Stato membro comunica i dettagli al comitato entro il 24 gennaio 2018.
Impresa in partecipazione ed entità cooperative
Riformula l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), vietando costituire, mantenere o gestire una joint venture o entità cooperativa con persone o entità soggette alle restrizioni, nonché acquisire o ampliare partecipazioni in tali soggetti. Introduce l’obbligo di chiusura delle joint venture o entità cooperative esistenti entro il 9 gennaio 2018, o entro 120 giorni dal rigetto da parte del comitato per le sanzioni di una richiesta di approvazione. L’articolo 17 bis consente deroghe solo per attività non commerciali o progetti infrastrutturali di pubblica utilità non profit, con approvazione preventiva caso per caso del comitato. L’articolo 17 ter consente, in deroga, che una joint venture o entità cooperativa resti operativa solo previa approvazione preventiva del comitato.
Misure su navi, sequestri e accesso ai porti
Modifica l’articolo 34, prevedendo che tutte le navi elencate nell’allegato XIV siano sequestrate se disposto dal comitato per le sanzioni. Aggiorna le regole di designazione delle persone, entità, organismi e navi negli allegati XIII, XIV e XV, includendo nuovi criteri e riferimenti alle UNSCR 1718 (2006), 2094 (2013), 2321 (2016) e 2375 (2017). Modifica l’articolo 39, paragrafo 1, lettera g), e l’articolo 40, paragrafo 3, consentendo l’ingresso in porto di una nave dell’allegato XIV solo se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o coerenti con le risoluzioni ONU pertinenti.
Registrazione navale e trasferimenti nave-a-nave
Modifica l’articolo 43, lettera d), vietando registrare o mantenere nel registro navi possedute, controllate o gestite dalla RPDC o da suoi cittadini, o cancellate da un altro Stato ai sensi delle UNSCR 2321 (2016) o 2375 (2017). Inserisce l’articolo 44 bis, che vieta facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di merci o prodotti venduti, forniti, trasferiti o esportati verso o dalla RPDC.
Deroghe umanitarie e assistenza internazionale
Sostituisce l’articolo 45, consentendo deroghe ai divieti derivanti dalle UNSCR indicate quando il comitato per le sanzioni accerta caso per caso che l’attività è necessaria per agevolare l’operato delle organizzazioni internazionali e ONG impegnate in assistenza e soccorso alla popolazione civile della RPDC, o per altro scopo coerente con le finalità delle risoluzioni.
Aggiornamento degli allegati e dei codici doganali
Modifica l’articolo 46, lettera b), estendendo il potere di aggiornamento a più allegati, inclusi gli allegati II e VI-XI septies, in base alle decisioni del comitato per le sanzioni o del Consiglio di Sicurezza ONU e ai codici della nomenclatura combinata. Gli allegati introducono o aggiornano le liste di beni vietati, tra cui condensati di gas naturale, prodotti petroliferi raffinati, petrolio greggio e tessili, con specifici codici NC.
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