Regolamento (UE) 2017/1939
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce la Procura europea come organo dell’Unione dotato di personalità giuridica, organizzato in una struttura centrale e decentrata, incaricato di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Definisce competenza materiale, territoriale e personale, regole di avocazione rispetto alle autorità nazionali, poteri investigativi, archiviazione, azione penale e procedure semplificate. Disciplina inoltre in modo dettagliato indipendenza, nomine, rapporti con Eurojust, OLAF, Europol e paesi terzi, nonché un complesso sistema di garanzie procedurali e di protezione dei dati personali.
Istituzione della Procura europea (EPPO) e disciplina del suo funzionamento per l’indagine, il perseguimento e il rinvio a giudizio dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, come autorizzata ai sensi dell’articolo 86 TFUE o in virtù di successive decisioni ex articolo 331 TFUE. Si applica ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ai reati di partecipazione a un’organizzazione criminale connessi a tali reati e ad altri reati indissolubilmente connessi, nei limiti stabiliti dagli articoli 22 e 25. Sono esclusi, in ogni caso, i reati in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi quelli ad essi indissolubilmente legati. L’efficacia temporale decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento, ma l’EPPO esercita i suoi compiti operativi dalla data fissata con decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2; la competenza si riferisce ai reati commessi dopo l’entrata in vigore.
Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio: istituzione della Procura europea (EPPO)
Il regolamento istituisce la Procura europea quale organo dell’Unione competente a indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. La disciplina mira a superare la frammentazione delle azioni penali nazionali, assicurando un presidio unitario, indipendente e coordinato, nel quadro della cooperazione rafforzata tra gli Stati membri partecipanti.
Finalità e contesto
Il legislatore unionale richiama l’obiettivo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la necessità di tutelare efficacemente il bilancio dell’Unione contro frodi e altri illeciti che causano gravi danni finanziari. Il regolamento nasce dopo il mancato raggiungimento dell’unanimità in Consiglio e l’attivazione della cooperazione rafforzata da parte di un gruppo di Stati membri, cui successivamente si aggiungono altre adesioni.
Ambito soggettivo e territoriale
L’EPPO opera soltanto negli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, restando estranei gli Stati membri non partecipanti salvo specifiche forme di cooperazione. Il regolamento si applica ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, ai reati di organizzazione criminale collegati a tali fatti e agli altri reati indissolubilmente connessi, mentre esclude espressamente i reati in materia di imposte dirette nazionali, anche se connessi. La competenza si estende ai fatti commessi nel territorio degli Stati membri, da cittadini UE e, in taluni casi, all’estero quando il diritto nazionale consenta la giurisdizione extraterritoriale.
Compiti dell’EPPO e principi fondamentali
L’EPPO ha il compito di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori e i complici dei reati PIF previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371, nonché dei reati ad essi collegati. Le attività devono svolgersi nel rispetto della Carta, dello stato di diritto, della proporzionalità, dell’imparzialità e del principio di sincera cooperazione; l’ufficio è tenuto a raccogliere prove sia a carico sia a discarico e ad agire senza indebito ritardo.
Organizzazione interna e indipendenza
L’EPPO è concepita come un ufficio unico, con un livello centrale composto da collegio, camere permanenti, procuratore capo europeo, sostituti, procuratori europei e direttore amministrativo, e un livello decentrato formato dai procuratori europei delegati negli Stati membri. Il procuratore capo europeo guida l’ufficio, lo rappresenta e ne organizza il lavoro; il collegio esercita il controllo generale e adotta le decisioni strategiche e di indirizzo; le camere permanenti monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali; i procuratori europei fungono da collegamento con il livello decentrato; i procuratori europei delegati svolgono concretamente la gran parte delle indagini e dell’azione penale nei singoli Stati membri.
Competenza materiale, criteri di esercizio e rapporti con le autorità nazionali
La competenza materiale è definita dall’articolo 22 e riguarda i reati PIF, con soglie e condizioni specifiche per alcune fattispecie. Il regolamento prevede un sistema di competenza concorrente con le autorità nazionali, fondato sul diritto di avocazione dell’EPPO e su criteri di priorità che tengono conto del danno economico, della gravità, della transnazionalità e della posizione migliore per indagare o perseguire. In caso di disaccordo sulla competenza, decide l’autorità nazionale competente individuata dal diritto interno.
Indagini, avocazione e misure investigative
Le indagini vengono di regola avviate dal procuratore europeo delegato competente territorialmente; la camera permanente può riassegnare o riunire i casi e, in casi eccezionali, autorizzare il procuratore europeo incaricato della supervisione a condurre personalmente l’indagine. Il diritto di avocazione dell’EPPO deve essere esercitato rapidamente, in linea di massima entro cinque giorni dalla ricezione delle informazioni, con una possibile proroga di altri cinque giorni. Il regolamento individua un nucleo minimo di misure investigative, tra cui perquisizioni, acquisizioni documentali, accesso a dati informatici e bancari, congelamento di beni, intercettazioni, tracciamento e consegne controllate, nonché regole dettagliate sulle indagini transfrontaliere e sull’uso di strumenti di cooperazione giudiziaria.
Azione penale, archiviazione e procedure semplificate
Quando l’indagine si conclude, il procuratore europeo delegato trasmette una relazione e un progetto di decisione alla camera permanente, che decide se esercitare l’azione penale, archiviare, rinviare il caso o applicare una procedura semplificata. L’azione penale è avviata, di regola, dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro del procuratore delegato incaricato, salvo diverso bilanciamento fondato sui criteri del regolamento. Le cause di archiviazione sono tassative e includono morte, amnistia, immunità, prescrizione, giudicato e mancanza di prove. Le procedure semplificate sono ammissibili se previste dal diritto nazionale e richiedono il consenso della camera permanente.
Diritti della difesa e tutela giurisdizionale
Il regolamento incorpora le principali garanzie procedurali dell’ordinamento UE: interprete e traduzione, informazione, accesso agli atti, difesa tecnica, diritto al silenzio, presunzione di innocenza e patrocinio a spese dello Stato. Gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti verso terzi sono sottoposti al controllo dei giudici nazionali; la Corte di giustizia interviene in via pregiudiziale per l’interpretazione e la validità del diritto dell’Unione e, in casi specifici, anche direttamente. Le prove raccolte in altri Stati membri non sono escluse per la sola origine transfrontaliera.
Protezione dei dati e riservatezza
Una parte centrale del regolamento è dedicata al trattamento dei dati personali, distinto tra dati amministrativi e dati operativi. Per questi ultimi sono previsti principi di liceità, minimizzazione, limitazione della conservazione, sicurezza, responsabilizzazione, specifiche condizioni di accesso, categorie particolari di dati, diritti dell’interessato, limiti di informazione, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, oltre a regole stringenti sui trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il garante europeo della protezione dei dati svolge funzioni di controllo, reclamo e intervento, con una disciplina dettagliata del rapporto con le autorità nazionali di protezione dei dati.
Relazioni con Eurojust, OLAF, Europol e paesi terzi
L’EPPO deve cooperare strettamente con Eurojust, OLAF ed Europol. Con Eurojust si prevedono sinergie operative e accesso reciproco ai sistemi informativi in modalità hit/no hit; con OLAF vige complementarità e divieto di duplicazione delle indagini amministrative parallele sugli stessi fatti; con Europol sono previsti accordi di lavoro e supporto analitico. Il regolamento disciplina inoltre la cooperazione con paesi terzi, organizzazioni internazionali e Stati membri non partecipanti, consentendo, in mancanza di strumenti specifici dell’Unione, l’utilizzo dei poteri nazionali dei procuratori europei delegati e la notifica dell’EPPO come autorità competente per l’attuazione di accordi internazionali pertinenti.
Bilancio, personale e trasparenza
L’EPPO dispone di un bilancio autonomo alimentato principalmente dal bilancio dell’Unione. Sono previsti norme di programmazione, esecuzione, rendicontazione, controllo della Corte dei conti e procedura di discarico, nonché regole finanziarie proprie, in quanto compatibili con il quadro generale dell’Unione. Il personale è soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti; i procuratori europei delegati sono integrati nelle procure nazionali ma operano per conto dell’EPPO e con garanzie di indipendenza. Il regolamento disciplina anche la trasparenza documentale, la riservatezza operativa, il segreto professionale e il controllo del Mediatore europeo.
Entrata in vigore e revisione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’EPPO esercita la competenza solo per i reati commessi dopo l’entrata in vigore, ma assume operativamente i compiti in una data successiva fissata dalla Commissione su proposta del procuratore capo europeo, non prima di tre anni. È prevista una valutazione quinquennale dell’attuazione e dell’impatto del regolamento e la possibilità di proposte legislative ulteriori qualora necessarie.
Disposizioni principali
Istituzione e natura giuridica dell’EPPO
Gli articoli 1, 3, 6, 8 e 9 istituiscono la Procura europea come organo dell’Unione indivisibile, con personalità giuridica e struttura decentrata. L’EPPO opera come ufficio unico, articolato in livello centrale e livello decentrato, e coopera con Eurojust. È prevista piena indipendenza funzionale: il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati, il direttore amministrativo e il personale agiscono nell’interesse dell’Unione e non ricevono istruzioni esterne.
Compiti e principi di base
L’articolo 4 attribuisce all’EPPO il compito di individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori, i complici e i concorrenti dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. L’articolo 5 impone il rispetto della Carta, dello stato di diritto, della proporzionalità, dell’imparzialità, della raccolta di prove a carico e a discarico, nonché del principio di sincera cooperazione con le autorità nazionali.
Competenza materiale, territoriale e limiti di competenza
L’articolo 22 delimita la competenza ai reati di frode e altri illeciti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale; per i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva, la competenza sussiste solo se la condotta è connessa a due o più Stati membri e comporta un danno complessivo di almeno 10 milioni di EUR. L’EPPO è competente anche per i reati di partecipazione a organizzazione criminale e per i reati indissolubilmente connessi, ma non per i reati in materia di imposte dirette nazionali. L’articolo 23 estende la competenza ai fatti commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri, dai cittadini di uno Stato membro o all’estero da persone soggette allo statuto o regime applicabile, se il diritto nazionale attribuisce giurisdizione extraterritoriale.
Obblighi di informazione e avvio della competenza
L’articolo 24 impone alle istituzioni, organi, uffici, agenzie dell’Unione e alle autorità nazionali competenti di comunicare senza ritardo all’EPPO le condotte criminose potenzialmente rilevanti e i procedimenti già avviati. Le informazioni devono contenere almeno descrizione dei fatti, danno reale o potenziale, qualificazione giuridica e dati su vittime, indagati e altri coinvolti. L’EPPO registra e verifica le informazioni ricevute e, se decide di non procedere, ne dà notizia all’autorità segnalante e alle vittime. Può altresì richiedere informazioni aggiuntive anche su reati non di sua competenza, se utile per l’interpretazione dell’obbligo di segnalazione.
Esercizio della competenza e rapporto con le autorità nazionali
L’articolo 25 stabilisce che l’EPPO esercita la propria competenza avviando un’indagine o avocando un’indagine nazionale. Per i reati con danno inferiore a 10.000 EUR, la competenza è esercitabile solo in presenza di ripercussioni a livello dell’Unione o se coinvolti funzionari/agenti dell’Unione o membri delle istituzioni. L’EPPO si astiene e rinvia il caso alle autorità nazionali quando il reato connesso è più grave del reato PIF, salvo strumentalità, oppure quando il danno all’UE non è superiore a quello di un’altra vittima, salvo eccezioni. Può tuttavia procedere, con il consenso nazionale, se si trova in posizione migliore per indagare o perseguire. In caso di disaccordo sulla competenza decide l’autorità nazionale competente individuata dagli Stati membri.
Indagini, assegnazione dei casi e diritto di avocazione
Gli articoli 26, 27, 28 e 29 disciplinano l’avvio delle indagini, la ripartizione interna dei casi e l’avocazione. Di regola indaga il procuratore europeo delegato dello Stato membro in cui si trova il centro dell’attività criminosa o in cui è stato commesso il maggior numero di reati; la camera permanente può riassegnare, riunire o separare i casi. Il diritto di avocazione va esercitato entro cinque giorni dal ricevimento delle informazioni, prorogabili di cinque giorni; nel frattempo le autorità nazionali si astengono da decisioni che possano precludere l’avocazione, ma adottano misure urgenti. È prevista una facoltà di auto-limitazione del collegio per i casi sotto 100.000 EUR, con direttive generali per consentire al procuratore delegato di decidere di non avocare. Se necessarie, le immunità e i privilegi nazionali o UE devono essere revocati su richiesta motivata del procuratore capo europeo.
Poteri investigativi e indagini transfrontaliere
L’articolo 30 prevede un nucleo minimo di misure investigative, applicabili almeno per reati puniti con pena massima di almeno quattro anni: perquisizioni, acquisizione di documenti e dati, congelamento di strumenti o proventi, intercettazioni, tracciamento e consegne controllate. Gli Stati membri possono porre condizioni e limitazioni, soprattutto per intercettazioni e tracciamenti, e devono notificare eventuali elenchi di reati gravi per i quali tali misure sono ammesse. Gli articoli 31 e 32 disciplinano le indagini transfrontaliere tramite assegnazione delle misure a un procuratore europeo delegato di altro Stato membro, con eventuale autorizzazione giudiziaria secondo le regole dello Stato interessato e possibile ricorso a strumenti di reciproco riconoscimento. L’articolo 33 consente arresto preventivo e mandato d’arresto europeo nel rispetto del diritto nazionale e della decisione quadro 2002/584/GAI.
Azioni penali, rinvio ai giudizi nazionali e prove
Gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 disciplinano il rinvio alle autorità nazionali, la chiusura dell’indagine, la decisione di esercitare l’azione penale e l’utilizzabilità delle prove. Se il fatto non è di competenza EPPO o mancano le condizioni di competenza, la camera permanente rinvia il caso alle autorità nazionali; se le autorità nazionali non prendono in carico il caso entro 30 giorni, l’EPPO resta competente. La decisione di esercitare l’azione penale è adottata, di regola, dalla camera permanente entro 21 giorni dal progetto del procuratore delegato; se vi sono più Stati membri competenti, la camera sceglie lo Stato del procuratore delegato incaricato, salvo motivi giustificati. Le prove raccolte in altri Stati membri o secondo il loro diritto non sono escluse per tale sola ragione. La confisca dei beni è disciplinata secondo il diritto nazionale, senza pregiudizio dei diritti dell’Unione o di altre vittime al risarcimento.
Archiviazione e procedure semplificate
L’articolo 39 elenca in modo tassativo i motivi di archiviazione: morte o liquidazione, infermità mentale, amnistia, immunità non revocata, prescrizione nazionale, giudicato sui medesimi fatti, mancanza di prove. L’archiviazione non impedisce nuove indagini su fatti nuovi; in alcuni casi, specie quando la competenza è concorrente con un altro danno prevalente, l’archiviazione richiede consultazione nazionale. L’articolo 40 prevede l’uso delle procedure semplificate di azione penale, se previste dal diritto nazionale, con proposta del procuratore delegato e decisione della camera permanente che valuta gravità del reato, volontà riparatoria dell’indagato e coerenza con gli obiettivi dell’EPPO.
Garanzie procedurali, diritti della difesa e controllo giurisdizionale
L’articolo 41 rinvia ai diritti garantiti dalla Carta e alle direttive UE sui diritti procedurali: interpretazione e traduzione, informazione e accesso agli atti, difesa, silenzio e presunzione di innocenza, patrocinio a spese dello Stato. L’articolo 42 attribuisce ai giudici nazionali il controllo sugli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti verso terzi e sulla loro mancata adozione; la Corte di giustizia interviene in via pregiudiziale su validità e interpretazione del diritto UE, sui conflitti di competenza e, in via diretta, su alcune decisioni di archiviazione, nonché in materia di risarcimento, clausole compromissorie, personale e rimozione dei vertici. Restano salvi i controlli sulle decisioni amministrative e sugli atti non procedurali.
Sistema informativo, fascicoli e accesso alle informazioni
Gli articoli 43, 44, 45 e 46 impongono un sistema automatico di gestione dei fascicoli, di proprietà e gestione dell’EPPO, con registro, indice e contenuti elettronici dei fascicoli. Il procuratore delegato apre il fascicolo, che contiene tutte le informazioni e le prove; l’ufficio centrale vi accede per funzioni decisionali e di controllo. L’accesso al fascicolo è regolato dal diritto nazionale, ma il regolamento disciplina in modo dettagliato l’accesso dei procuratori europei, dei delegati e della camera permanente. Le autorità nazionali, le istituzioni UE e altre fonti devono informare l’EPPO senza ritardo sui reati potenzialmente di sua competenza.
Protezione dei dati personali operativi e amministrativi
Il Capo VIII distingue tra dati personali amministrativi, soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001, e dati personali operativi, trattati solo per indagini, scambio di informazioni e cooperazione internazionale. Sono previsti principi di liceità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, sicurezza, accountability, trattamento di categorie particolari di dati solo se strettamente necessario, divieto di decisioni unicamente automatizzate, diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione, nonché specifiche limitazioni per esigenze investigative. Le regole sui trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali richiedono, di regola, una decisione di adeguatezza, garanzie adeguate o deroghe specifiche; per trasferimenti successivi è necessaria autorizzazione preliminare. Il garante europeo della protezione dei dati è l’autorità di controllo principale, con poteri di reclamo, indagine, correzione e contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia.
Nomine, durata del mandato e revoca dei vertici e dei procuratori
Gli articoli 14, 15, 16 e 17 disciplinano le nomine. Il procuratore capo europeo è nominato di comune accordo da Parlamento e Consiglio per sette anni non rinnovabili, su proposta di una rosa selezionata da un comitato. I procuratori europei sono uno per Stato membro, nominati dal Consiglio per sei anni non rinnovabili, con possibile proroga fino a tre anni e rinnovo parziale triennale di un terzo. I procuratori europei delegati sono nominati dal collegio su proposta del procuratore capo europeo per cinque anni rinnovabili; ciascuno Stato membro designa candidati e deve avere almeno due delegati. La Corte di giustizia può rimuovere procuratore capo europeo e procuratori europei per incapacità o colpa grave, su richiesta di istituzioni UE; i delegati possono essere rimossi dal collegio e gli Stati membri non possono adottare misure disciplinari per ragioni connesse al mandato EPPO senza consenso del procuratore capo europeo.
Direttore amministrativo e regime amministrativo provvisorio
Gli articoli 18, 19 e 20 disciplinano il direttore amministrativo, agente temporaneo nominato dal collegio per quattro anni, rinnovabile una sola volta fino a quattro anni. Egli gestisce amministrazione e bilancio, rappresenta l’EPPO per tali fini ed è responsabile dell’esecuzione del bilancio, del personale, della programmazione e del follow-up di audit e indagini. Prima dell’operatività dell’EPPO, la Commissione assicura il regime amministrativo provvisorio e può designare un direttore amministrativo ad interim, distaccando personale limitato e gestendo l’avvio operativo.
Relazioni istituzionali e cooperazione esterna
Gli articoli 99-105 disciplinano i rapporti con Eurojust, OLAF, Europol, le istituzioni UE, i paesi terzi e gli Stati membri non partecipanti. EPPO ed Eurojust cooperano strettamente, con accesso indiretto reciproco ai sistemi di fascicoli in modalità hit/no hit e possibilità di supporto amministrativo. Con OLAF vige complementarità: l’OLAF non avvia indagini amministrative parallele sugli stessi fatti, salvo coordinamento e consulenza. Con Europol sono previsti accordi di lavoro e supporto analitico. Con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali l’EPPO può concludere accordi operativi, scambiare informazioni e, in mancanza di accordi UE, utilizzare i poteri dei procuratori delegati quale equivalente nazionale. Per gli Stati membri non partecipanti sono previsti accordi di lavoro e notifiche ai fini della cooperazione giudiziaria.
Bilancio, personale, trasparenza e responsabilità
Gli articoli 90-98 e 106-114 stabiliscono un bilancio autonomo finanziato principalmente dal bilancio UE, con spese operative e amministrative, regole di rendicontazione, controllo della Corte dei conti e discarico del Parlamento europeo. Il personale è soggetto, salvo deroghe, allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti; i procuratori delegati sono inquadrati come consiglieri speciali e gli Stati membri devono garantirne integrità professionale, mezzi e status. Sono previste riservatezza, segreto professionale, accesso ai documenti secondo il regolamento (CE) n. 1049/2001 limitatamente ai documenti non operativi, controllo del Mediatore europeo, audit della Corte dei conti e dell’OLAF, nonché norme sulle informazioni classificate e sensibili.
Entrata in vigore, applicazione e revisione
L’articolo 120 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L’EPPO esercita la propria competenza solo per i reati commessi dopo l’entrata in vigore, ma assume i compiti di indagine e azione penale a una data successiva fissata dalla Commissione su proposta del procuratore capo europeo, non prima di tre anni dall’entrata in vigore. Gli articoli 118 e 119 prevedono un riesame delle norme sulla protezione dei dati e una valutazione quinquennale dell’attuazione, dell’impatto, dell’efficacia e dell’efficienza dell’EPPO, con eventuali proposte legislative correttive.
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