Regolamento (UE) 2017/1925
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna integralmente la nomenclatura combinata dell’Unione e la tariffa doganale comune per il 2018, sostituendo l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Oltre a recepire riduzioni tariffarie concordate per specifici prodotti, introduce nuove sottovoci, elimina codici obsoleti e chiarisce regole di classificazione e di applicazione dei dazi. L’intervento ha anche finalità di semplificazione normativa, armonizzazione linguistica e adeguamento tecnico-statistico.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 con aggiornamento della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune applicabile dal 1° gennaio 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria e statistica delle merci nell’Unione europea, attraverso la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Riguarda operatori economici, importatori, esportatori, dichiaranti doganali e amministrazioni doganali degli Stati membri, con effetti sulla determinazione dei codici NC/TARIC e dei dazi autonomi e convenzionali. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2018; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925: aggiornamento della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune
Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, che costituisce la base della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune dell’Unione. L’intervento risponde a esigenze di semplificazione, aggiornamento tecnico, adeguamento a decisioni tariffarie internazionali e riallineamento della struttura classificatoria alle evoluzioni statistiche, commerciali e tecnologiche.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che la Commissione ha inteso modernizzare la NC, adeguarne la struttura e recepire la progressiva riduzione dei dazi per le banane fresche e per i prodotti dell’accordo ITA2. Il regolamento interviene anche per cancellare denominazioni scientifiche e codici obsoleti, introdurre nuove sottovoci per il controllo di merci sensibili e ridurre gli oneri amministrativi per talune operazioni doganali, in particolare in materia di aeromobili civili.
Ambito di applicazione
L’atto si applica alla classificazione tariffaria e statistica delle merci importate ed esportate nell’Unione, con effetti diretti su dazi, agevolazioni e regimi speciali. È rivolto a tutti gli operatori che presentano merci in dogana, alle autorità doganali e, più in generale, ai soggetti interessati dalla NC e dalla tariffa doganale comune; si applica in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2018.
Struttura dell’allegato e contenuti sistematici
L’allegato sostituito contiene tre blocchi principali:
- le disposizioni preliminari, con regole generali di interpretazione e di applicazione dei dazi;
- la tabella dei dazi, articolata per capitoli merceologici della NC;
- gli allegati tariffari, che disciplinano elementi agricoli, prodotti farmaceutici, trattamento tariffario favorevole e codici statistici TARIC.
La nomenclatura combinata è presentata con capitoli, voci, sottovoci e aliquote, accompagnata da note esplicative e complementari che definiscono criteri di classificazione per numerosi prodotti, in particolare nei settori agricolo-alimentare, chimico, farmaceutico, forestale e dei beni industriali.
Regole generali di classificazione
Le disposizioni preliminari confermano che la classificazione avviene in base al testo delle voci, delle note di sezione e di capitolo e, se necessario, delle regole generali di interpretazione. Sono ribaditi i criteri per merci incomplete o smontate, merci composte o miscelate, assortimenti per la vendita al minuto, contenitori e imballaggi, nonché il criterio della voce più specifica e, in ultima istanza, della voce posta per ultima in ordine numerico.
Sono inoltre disciplinate le regole generali relative ai dazi:
- i dazi convenzionali si applicano alle merci originarie di paesi legati all’UE da accordi MFN e, salvo eccezioni, anche alle merci di altri paesi terzi;
- i dazi convenzionali indicati nella colonna 3 sono applicabili dal 1° gennaio 2018;
- i dazi autonomi riportati in nota si applicano quando inferiori a quelli convenzionali;
- restano salvi i dazi speciali o preferenziali previsti da accordi o da altre disposizioni dell’Unione.
Regimi speciali e semplificazioni doganali
Per alcune categorie di merci sono previsti regimi sospensivi o esenti. In particolare:
- per prodotti destinati a navi determinate e a piattaforme di perforazione o sfruttamento, la riscossione dei dazi è sospesa per l’incorporazione, l’equipaggiamento, la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la trasformazione;
- per gli aeromobili civili e i prodotti destinati ad aeromobili civili è prevista l’esenzione dai dazi, con definizione specifica di aeromobile civile e condizioni doganali di controllo della destinazione;
- per gli aeromobili civili registrati e dichiarati per l’immissione in libera pratica, il regolamento elimina l’obbligo del regime di uso finale, riconoscendo valore probatorio al certificato di immatricolazione;
- per i prodotti farmaceutici sono confermate esenzioni tariffarie per sostanze e intermedi elencati negli allegati 3, 4, 5 e 6.
Trattamento tariffario per merci agricole e alimentari
Una parte molto ampia del regolamento riguarda merci agricole e alimentari, con numerose definizioni tecniche e aliquote specifiche. Tra le regole più rilevanti vi sono:
- la disciplina di zuccheri, prodotti a base di zuccheri, cacao, preparazioni alimentari e succhi;
- le definizioni di zucchero greggio, zucchero bianco, isoglucosio, sciroppo di inulina, mosti di uva concentrati e parametri Brix;
- i regimi di elemento agricolo (EA), dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e dazio addizionale sulla farina (AD F/M);
- la previsione di valori massimi e minimi per talune voci;
- le condizioni di classificazione per prodotti omogeneizzati, preparazioni alimentari composte, prodotti con aggiunta di zucchero o alcole e miscele.
Sono inoltre presenti numerose sottovoci per carni, pesci, crostacei, latte e derivati, con definizioni dettagliate di tagli, forme di presentazione, percentuali di grasso, contenuto proteico, salatura, essiccazione e affumicatura. Per questi settori, la NC utilizza criteri analitici e di presentazione molto puntuali, spesso supportati da metodi ISO o da regolamenti UE richiamati espressamente.
Prodotti chimici, plastici, di gomma e altre merci industriali
La parte chimica aggiorna la classificazione di numerosi composti inorganici e organici, inclusi elementi, ossidi, sali, acidi, derivati alogenati e composti eterociclici. Sono richiamati anche criteri analitici per biodiesel, oli minerali, cere, catrami, solventi e residui di oli.
Nel comparto delle materie plastiche e della gomma, il regolamento definisce forme primarie, copolimeri, polimeri modificati chimicamente, tubi, lastre, fogli, pellicole, profili, rivestimenti e articoli finiti. Sono previste numerose sottovoci per specifici polimeri e prodotti industriali, con esenzioni per alcuni materiali destinati a usi tecnologici particolari.
Capitoli su legno, carta, tessili e altri materiali
La NC aggiornata include anche una disciplina molto ampia per:
- legno, carbone di legna e lavori di legno;
- sughero e lavori di sughero;
- lavori di intreccio;
- paste di legno e carta da riciclare;
- carta, cartone e relativi lavori.
Per questi capitoli sono stabiliti criteri dimensionali, strutturali e di trattamento, oltre a definizioni tecniche come quelle di legno tropicale, legno addensato, carta Kraft, carta da giornali, cartone per copertine, pannelli OSB, MDF, compensati e fogli di impiallacciatura.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2018. Dal punto di vista pratico, ciò implica che le dichiarazioni doganali, i codici tariffari e il calcolo dei dazi devono essere allineati alla nuova versione della NC a partire da tale data, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati, doganalisti, commercialisti e operatori import-export, il regolamento comporta:
- la necessità di verificare la corretta classificazione doganale secondo i nuovi codici NC/TARIC;
- l’aggiornamento delle procedure interne di compliance doganale;
- il riesame delle aliquote, delle esenzioni e dei regimi agevolativi applicabili;
- l’attenzione ai casi in cui la classificazione dipende da parametri tecnici, certificazioni, soglie percentuali o metodi di analisi.
In sostanza, l’atto non introduce un sistema autonomo nuovo, ma rende operativa la tariffa UE aggiornata per il 2018, con impatti diretti su fiscalità doganale, pricing, origin management e classificazione merceologica.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Il nuovo allegato contiene la nomenclatura combinata, la tabella dei dazi, gli allegati tariffari e le disposizioni preliminari aggiornate.
Decorrenza e entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento della nomenclatura combinata
La nuova versione della NC aggiorna codici, descrizioni e sottovoci per l’intero sistema tariffario, con eliminazione di denominazioni scientifiche e codici obsoleti, introduzione di nuove sottovoci e armonizzazione linguistica tra le versioni. Sono inoltre aggiornati gli allegati tariffari relativi a prodotti agricoli, prodotti farmaceutici e trattamento tariffario favorevole per particolari merci.
Riduzione progressiva dei dazi per banane e prodotti ITA2
Tra le motivazioni della modifica vi è l’attuazione della progressiva riduzione dei dazi doganali per le banane fresche, conformemente alla decisione 2011/194/UE del Consiglio, e per i prodotti dell’accordo ITA2, conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio.
Semplificazione per gli aeromobili civili
Per gli aeromobili civili dichiarati per l’immissione in libera pratica e già registrati come tali, viene abolito l’obbligo del regime di uso finale. Il certificato di immatricolazione è considerato prova sufficiente del carattere civile; per le sottovoci 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30 e 8802 40 le condizioni doganali di controllo della destinazione non si applicano se l’aeromobile è regolarmente iscritto in un registro di uno Stato membro o di un paese terzo ai sensi della Convenzione di Chicago del 1944 e nella dichiarazione doganale si fa riferimento al certificato di registrazione corrispondente.
Regole generali di interpretazione e di applicazione dei dazi
Le disposizioni preliminari confermano le regole generali di classificazione delle merci (interpretazione delle voci, regole per merci incomplete o composte, criteri del carattere essenziale, regola di analogia e regole sulle sottovoci). Sono inoltre disciplinate le regole generali relative ai dazi convenzionali, ai dazi autonomi, ai dazi preferenziali, ai valori in dogana, ai pesi imponibili e all’applicazione dell’euro negli Stati membri non partecipanti.
Regimi speciali per navi, piattaforme e aeromobili
Sono previste sospensioni o esenzioni dai dazi per prodotti destinati a talune navi, alle piattaforme di perforazione o sfruttamento e agli aeromobili civili e relativi prodotti, subordinatamente alle condizioni di controllo doganale previste dal diritto dell’Unione e, per gli aeromobili civili registrati, con esenzione da tali condizioni in presenza del certificato di registrazione.
Agevolazioni per prodotti farmaceutici
Il regolamento conferma un regime di esenzione da dazio per sostanze farmaceutiche individuate negli allegati 3, 4, 5 e 6 della NC, inclusi taluni sali, esteri, idrati e prodotti farmaceutici intermedi. Vengono precisate le condizioni di classificazione, il ruolo delle DCI OMS, la rilevanza del CAS RN e le esclusioni per isomeri non corrispondenti o per sali non rientranti nella sottovoce prevista.
Tassazione forfettaria per spedizioni private e bagagli
È confermato un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem per importazioni senza carattere commerciale contenute in spedizioni tra privati o nei bagagli personali dei viaggiatori, quando il valore intrinseco non supera 700 euro per spedizione o viaggiatore. Sono previste condizioni di occasionalità e uso personale/familiare, esclusioni per merci con menzione di esenzione o per talune merci del capitolo 24, facoltà di arrotondamento e mantenimento del controvalore in valuta nazionale per gli Stati membri non partecipanti.
Trattamento tariffario favorevole per natura delle merci
Viene disciplinato un regime favorevole per merci inadatte all’alimentazione, semi, veli e tele da buratti non confezionati, taluni tipi di uva da tavola, tabacchi e nitrati. Il beneficio è subordinato, a seconda dei casi, alla denaturazione, alla destinazione alla semina conforme al diritto UE, all’indelebile contrassegno industriale, o alla presentazione di certificati specifici contenuti nell’allegato 9.
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