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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2766/2021 del 05/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate di Verona accertò per il 2004 l'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti emesse da una società inglese (Gemana Energy ltd) a favore della Sopel s.r.l. La Sopel era partecipata per il 33% ciascuna da tre società lussemburghesi (Farm Int. sa, Firm sa, Kertes sa) riconducibili a soggetti in paradisi fiscali. L'Ufficio concluse che dietro quelle società vi fossero persone fisiche, tra cui Giannantonio Feriotti, ritenuto socio occulto di Farm Int. sa (e contestualmente riconducibile, in misura non piena, alla catena proprietaria di Sopel) e gli imputò, ai fini IRPEF, utili extracontabili pari al 66% del reddito accertato a carico di Sopel. Feriotti propose reclamo che fu accolto in primo grado; la Commissione tributaria regionale (appello) riformò la sentenza e rideterminò il reddito imputato a Feriotti in euro 363.351, ritenendo comprovata la fittizietà delle operazioni e la qualità di socio occulto di Farm Int. sa in capo al Feriotti (ma non anche della Firm sa), riducendo le sanzioni al minimo. In cassazione Feriotti ha dedotto, tra gli altri, vizio di motivazione, omissione di esame di fatti decisivi, violazione di norme tributarie e del principio ne bis in idem in relazione all'assoluzione penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi applicati dalla C.T.R.: il giudice tributario non è vincolato dalla sentenza penale (diverso standard probatorio), l'ufficio aveva fornito indizi validi per ritenere fittizie le operazioni e per accertare la qualità di socio occulto di Feriotti rispetto a Farm Int. sa; sul punto relativo alla Firm sa non è stata fornita prova sufficiente. Sono stati inoltre respinti i profili relativi alla presunzione di distribuzione degli utili basata sulla qualificazione di società a base ristretta (la questione è stata ritenuta nuova in cassazione e quindi inammissibile), il rilievo che gli utili extracontabili non possono beneficiare della parziale esclusione del 40% prevista per utili regolarmente contabilizzati e la doglianza sul ne bis in idem. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.600/1973, artt. 38, 39, 40, 41-bis

    Le norme sulla materia tributaria e sulle sanzioni/fattispecie sono state richiamate in relazione ai poteri d'accertamento e alle presunzioni utilizzabili dall'Ufficio; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di indizi e presunzioni nell'accertamento tributario, nel rispetto del contraddittorio e della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, co.1, nn.3 e 5

    Articoli richiamati come presidio per i motivi di cassazione: il n.3 (violazione di norme) e il n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto le censure di vizio di motivazione e omissione infondate o, ove nuove in cassazione, inammissibili.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727, 2729

    Norme sul riparto dell'onere della prova (art.2697) e sulle prove per presunzioni e documenti: la Corte ha valutato che l'Ufficio ha fornito indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti nel giudizio tributario e che non spettava alla Cassazione riesaminare apprezzamenti di fatto.

  • D.Lgs. n.546/1992, art.7, co.4

    Richiamato per sottolineare il diverso regime probatorio nel processo tributario rispetto al penale: il giudice tributario può fondare la decisione su indizi semplici che non sarebbero sufficienti per una condanna penale.

  • D.P.R. n.917/1986 (TUIR), artt. 44 e 47

    L'art.47 (e il sistema TUIR) è stato interpretato per escludere l'applicabilità della riduzione al 40% agli utili 'extrabilancio' mai contabilizzati: la parziale esclusione riguarda utili regolarmente contabilizzati e tassati in capo alla società, non utili simulati o mai rilevati in bilancio.

  • Protocollo n.7 CEDU, art.4 (ne bis in idem)

    La doglianza sul ne bis in idem è stata ritenuta inammissibile: la Corte ha ricordato che la coincidenza di accertamento penale e tributario non determina automaticamente violazione del ne bis in idem, specie quando le sanzioni tributarie hanno una natura pecuniaria/amministrativa anche se penalmente rilevanti e quando l'eccezione è proposta per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • Una sentenza di assoluzione penale non vincola il giudice tributario: il processo tributario ha un diverso standard probatorio e può ritenere validi indizi insufficienti per una condanna penale ma adeguati per l'accertamento fiscale.
  • L'accertamento tributario può fondarsi su presunzioni e indizi purché gravi, precisi e concordanti; il contribuente ha l'onere di disattivarli con prove contrarie.
  • Nel ricorso in cassazione non è consentita la prima formulazione di questioni nuove che non siano già state dedotte in sede di merito; censure nuove possono essere dichiarate inammissibili.
  • La riduzione della tassazione degli utili al 40% si applica solo agli utili regolarmente contabilizzati e tassati in capo alla società; utili extracontabili o mai iscritti non beneficiano di tale favore.
  • L'eccezione di ne bis in idem tra procedimento penale e accertamento tributario è difficilmente accoglibile quando le sanzioni tributarie hanno natura amministrativa/pecuniaria e quando la questione non è stata tempestivamente sollevata nei gradi di merito.
  • In presenza di strutture societarie complesse e schermi societari internazionali, il fisco può ricostruire la reale titolarità economica tramite indizi; il contribuente deve documentare efficacemente l'effettiva autonomia delle entità coinvolte.

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