Cassazione Civile, Ordinanza n. 33609/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativo a due immobili di sua proprietà, sostenendo di essere soltanto nudo proprietario e che il diritto reale di abitazione fosse stato costituito, con scrittura privata del 30 gennaio 2001, in favore della madre; per una delle unità sosteneva inoltre la natura pertinenziale all'abitazione principale. La CTP aveva accolto solo la doglianza sulla pertinenza e rigettato il resto ritenendo la scrittura privata priva di data certa e non trascritta, quindi inopponibile al Comune. La CTR aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., richiamando documenti e circostanze che, a suo dire, dimostravano la residenza e la dimora abituale della madre nell'immobile, la sua qualificazione da parte del Comune come contribuente ICI, pagamenti e dichiarazioni ICI della madre, utenze intestate alla medesima e sua contribuzione TARSU; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c., assumendo che la scrittura privata avesse acquistato data certa per effetto di atti e giudizi nei quali il suo contenuto sarebbe stato riprodotto o comunque conosciuto dal Comune, e che il giudice di merito avesse erroneamente negato rilevanza a tali circostanze.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e per la mancata indicazione, in relazione al vizio motivazionale, degli atti processuali e dei documenti decisivi asseritamente omessi, oltre che per la regola della "doppia conforme", non essendo state indicate le diverse rationes decidendi delle decisioni di primo e secondo grado. Ha inoltre osservato che i documenti richiamati non risultavano comunque idonei a dimostrare una data certa della scrittura privata né a provare l'opponibilità del diritto di abitazione al Comune. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ribadito che l'art. 2704 c.c. rende la data certa opponibile ai terzi solo dal verificarsi degli eventi tipizzati (registrazione, morte del sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico o altro fatto equivalente) e che, in materia tributaria, l'Amministrazione finanziaria va considerata terzo; ne consegue che una semplice scrittura privata non autenticata, priva di data certa e di trascrizione, non è opponibile al Comune e non può spostare la soggettività passiva ICI. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese, oltre alle conseguenze sanzionatorie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorso non indica specificamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro sede processuale; nella doppia conforme il motivo non è proponibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa e deve essere autosufficiente, con specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda e della fase del giudizio in cui sono stati prodotti.
art. 348-ter c.p.c.
Nell'ipotesi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
art. 2704 c.c.
"la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi"
La data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo dal verificarsi dei fatti tipizzati dalla norma o di altro fatto equivalente che renda certa l'anteriorità del documento; in materia tributaria la pubblica amministrazione è terzo.
art. 1350 c.c.
Per i negozi costitutivi o modificativi del diritto di abitazione è richiesta la forma scritta a pena di nullità.
art. 2643 c.c.
Gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari, tra cui il diritto di abitazione, sono soggetti a trascrizione.
art. 2657 c.c.
Il titolo per la trascrizione deve essere l'atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011
Il soggetto passivo del tributo immobiliare può essere l'habitator per la durata del diritto attribuitogli; tuttavia tale effetto richiede un titolo opponibile e con data certa rispetto al terzo.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna equitativa in favore della parte resistente per ricorso ritenuto infondato in modo tale da giustificare la responsabilità aggravata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È stata disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
È stato dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non specifica con precisione quali documenti o atti siano stati trascurati, dove siano stati prodotti e quale loro decisività incida sulla decisione.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato se non si dimostra che la decisione di primo grado e quella d'appello si fondano su diverse ragioni di fatto.
- La scrittura privata non autenticata priva di data certa non è opponibile ai terzi, compresa l'amministrazione finanziaria, quando la data dell'atto è decisiva per individuare il soggetto passivo d'imposta.
- Per rendere opponibile a terzi un diritto reale immobiliare costituito con scrittura privata, non basta allegare la conoscenza di fatto del contenuto del documento: occorre un fatto idoneo a conferire data certa nei sensi dell'art. 2704 c.c. o un titolo trascrivibile idoneo secondo le norme sulla pubblicità immobiliare.
- La residenza anagrafica o la dimora abituale di un familiare nell'immobile, così come il pagamento di tributi o utenze, non equivalgono di per sé alla prova dell'opponibilità di un diritto reale al fisco in assenza di un titolo dotato di data certa.
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