Sentenza del 01/04/2016 n. 6352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio con otto motivi, contestando la validità dell'avviso di rettifica dell'imposta di registro relativo a un terreno di 49.064 mq sito in zona turistica nel Comune di Olbia. In particolare, hanno dedotto vizi della sottoscrizione dell'avviso, irregolarità della notificazione, difetto di motivazione, mancata allegazione dei documenti richiamati, omessa pronuncia sull'applicabilità del criterio di valutazione automatica previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, nonché omessa pronuncia sulla legittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi sette motivi, ritenendoli infondati o inammissibili, soprattutto per difetto di autosufficienza del ricorso o per errata individuazione del vizio processuale. Ha ritenuto valida o sanata la notificazione dell'avviso, sufficiente la motivazione mediante allegazione della perizia tecnica e legittimo l'accertamento del valore del terreno, poiché la destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico è sufficiente a escludere il criterio di valutazione automatica, anche se manca uno strumento urbanistico attuativo. È stato invece accolto l'ottavo motivo, perché la CTR non aveva deciso sulla specifica contestazione relativa all'illegittimità del procedimento di irrogazione delle sanzioni. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
La norma riguarda la sottoscrizione degli avvisi relativi alle imposte sui redditi e non è stata ritenuta direttamente applicabile all'avviso di rettifica dell'imposta di registro.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
L'Amministrazione può procedere alla rettifica del valore dichiarato per i trasferimenti immobiliari quando ritenga che il valore venale sia superiore. Il criterio di valutazione automatica non opera, secondo la Corte, quando il terreno è inserito in una zona urbanisticamente edificabile.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4
La disciplina presuppone la non edificabilità del terreno. L'inserimento in una zona con destinazione edificatoria esclude l'applicazione del criterio automatico, anche se l'edificazione è subordinata all'approvazione di strumenti attuativi.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis
L'avviso deve essere motivato e, quando richiama una perizia tecnica, l'allegazione della perizia può essere sufficiente a consentire al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica, salvo specifiche contestazioni adeguatamente dedotte.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Gli atti tributari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso esaminato, le censure sulla motivazione sono state dichiarate inammissibili anche perché non autosufficienti e non correttamente prospettate.
Codice di procedura civile, artt. 145 e 156, comma 2
Un vizio della notificazione a una società può determinare nullità, ma la nullità si considera sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo, ad esempio mediante tempestiva impugnazione dell'avviso da parte del destinatario.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte. L'omessa decisione su una specifica questione integra omessa pronuncia e può comportare la cassazione della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure, specificandone collocazione e contenuto essenziale. La violazione del principio di autosufficienza può comportare l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare puntualmente gli atti e i documenti richiamati, riportandone almeno le parti essenziali e precisando dove siano stati prodotti; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La notificazione tributaria viziata ma comunque idonea a consentire al contribuente di conoscere l'atto e impugnarlo tempestivamente può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
- Per i terreni inseriti in una zona urbanisticamente edificabile, l'Amministrazione può procedere all'accertamento del valore venale ai fini dell'imposta di registro; la mancanza di un piano attuativo non rende automaticamente il terreno inedificabile.
- Se il giudice omette di esaminare una domanda o un'eccezione specificamente proposta, la censura deve essere formulata come omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., dimostrando che la questione era stata tempestivamente introdotta nel giudizio.
- La cassazione con rinvio per omessa pronuncia non implica necessariamente che il contribuente abbia vinto nel merito: comporta soltanto che il giudice di rinvio dovrà esaminare la questione ignorata, in questo caso la legittimità e la correttezza delle sanzioni.
- La motivazione di un avviso di rettifica può risultare adeguata quando l'atto contiene o allega gli elementi tecnici necessari a comprendere il calcolo e i presupposti della maggiore pretesa; contestazioni generiche o non documentate sono difficilmente accoglibili.
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