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Sentenza

Sentenza n. 1200/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Cosenza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Cosenza ha respinto la domanda di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego era fondato sui rapporti di frequentazione con più soggetti gravati da precedenti per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, violenza privata e danneggiamento, emersi da controlli di polizia relativi al periodo 2003-2012. Sono state dedotte la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e l’eccesso di potere, in particolare in ragione della risalenza temporale degli episodi. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’asserita illegittimità del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Il rilascio del porto d’armi rientra nella discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, il cui apprezzamento è sindacabile soltanto in presenza di illogicità o irragionevolezza. In funzione preventiva della sicurezza pubblica, non è necessario che la condotta ostativa sia definitivamente accertata sul piano penale: è sufficiente una autonoma valutazione amministrativa fondata anche su elementi indiziari tratti da atti ufficiali, dai quali emerga l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi. La frequentazione di soggetti con precedenti penali o di polizia può costituire elemento ostativo, perché non consente di escludere il rischio di abuso dell’arma. Nel caso concreto, i rapporti riguardavano più soggetti controindicati ed erano stati costanti, non episodici, per un periodo compreso tra il 2003 e il 2012; pertanto, la prognosi di persistente inaffidabilità soggettiva non è stata ritenuta irragionevole, nonostante la risalenza degli episodi. È stata respinta anche la censura procedimentale, poiché l’amministrazione aveva attivato l’interlocuzione prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990, consentendo al privato di presentare osservazioni difensive. La domanda risarcitoria è stata conseguentemente respinta. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto e l’interlocuzione con il privato soddisfano le esigenze partecipative quando l’amministrazione consente la presentazione di osservazioni difensive prima dell’adozione del diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il rilascio del porto d’armi costituisce oggetto di ampia discrezionalità amministrativa orientata alla prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • Ai fini del diniego del porto d’armi non è necessario che la condotta ritenuta ostativa sia definitivamente accertata nella sua rilevanza penale, essendo sufficiente un’autonoma valutazione amministrativa fondata su atti ufficiali e anche su elementi meramente indiziari.
  • La frequentazione non episodica di più soggetti gravati da precedenti penali o di polizia può ragionevolmente fondare una prognosi di inaffidabilità soggettiva e costituire motivo ostativo al rilascio, anche quando gli episodi siano risalenti nel tempo, purché la valutazione amministrativa non risulti illogica o irragionevole.
  • La censura di violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 è infondata quando l’amministrazione abbia instaurato l’interlocuzione procedimentale e abbia consentito all’interessato di presentare osservazioni difensive.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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