Sentenza n. 11377/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento del 28/01/26 con cui il Consolato Generale d’Italia ad Istanbul ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, architetto d’interni in Turchia, già titolare di un diploma universitario e di un master conseguito in Italia nel 2011, aveva superato le prove selettive ed era stato immatricolato al corso di laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano per l’anno accademico 2025-2026. Il Consolato aveva respinto la richiesta di visto rilevando il precedente ingresso in Italia con un visto rilasciato da Malta, ritenuto espressione di visa shopping; l’età di 44 anni, la presenza di coniuge e due figli in Turchia, ritenuti elementi indicativi di rischio migratorio; la qualificazione del corso come destinato a studenti in visita/free movers; l’assenza di certificazione linguistica; e un precedente diniego per documentazione incompleta. Il ricorrente ha dedotto violazione della disciplina sui visti e sull’ingresso degli stranieri, del d.lgs. 286/1998, del d.P.R. 394/1999, del D.I. MAECI n. 850/2011 e dell’art. 21 del regolamento (CE) n. 810/2009, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, sproporzione e sviamento. In particolare, ha contestato che il visa shopping fosse stato desunto da una mera presunzione; che età e situazione familiare potessero costituire parametri astratti di rischio migratorio; che fosse stata fraintesa la qualifica di studente free mover; che l’assenza di certificazione linguistica fosse automaticamente ostativa; che il precedente diniego fosse stato valorizzato senza una valutazione attuale e individualizzata; e che il provvedimento violasse il diritto allo studio, il legittimo affidamento e l’obbligo di coordinamento tra Consolato e Ateneo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non apparente ma approfondita la motivazione del diniego e fondata su una pluralità di indizi concreti, valutati nel loro insieme. Il Collegio ha riconosciuto all’amministrazione un’ampia discrezionalità nella valutazione del rischio migratorio, sindacabile soltanto per macroscopiche abnormità logiche. Ha ritenuto obiettivamente rilevanti: il lungo intervallo tra il completamento degli studi in Turchia nel 2011 e l’immatricolazione universitaria in Italia dopo quasi quindici anni; la reiterata utilizzazione di visti rilasciati da altri Stati membri, qualificata come visa shopping; l’assenza di prova della conoscenza della lingua italiana, lingua del corso prescelto; e la situazione familiare, valutata, per un visto di lunga durata, non come indice di radicamento ma come possibile elemento di rischio di abuso del titolo e di successiva conversione o ricongiungimento. Secondo il TAR, tali elementi consentivano, secondo un giudizio probabilistico fondato sulla regola del più probabile che non, di ritenere inattendibile l’intento dichiarato di studio e rientro nel Paese d’origine. È stata quindi esclusa la violazione di legge e l’eccesso di potere dedotti. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’accertata insussistenza del diritto al rilascio del visto escludeva l’antigiuridicità dei pregiudizi patrimoniali lamentati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 286/1998
La valutazione dell’ingresso dello straniero deve considerare anche il rischio migratorio e la necessità di prevenire l’uso abusivo del titolo di ingresso.
art. 39-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento della disciplina dell’ingresso per motivi di studio; non è stata ravvisata la violazione dedotta.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato in relazione alla valutazione delle condizioni per il rilascio del visto per studio e del rischio migratorio.
D.I. MAECI n. 850/2011
La disciplina ministeriale è stata interpretata nel senso che l’amministrazione può valutare, sulla base di elementi concreti, lo scopo effettivo del viaggio, la situazione personale e il rischio migratorio.
art. 21 regolamento (CE) n. 810/2009
Richiamato dal ricorrente in relazione all’esame della domanda di visto; il giudice ha ritenuto legittima la valutazione amministrativa complessiva degli elementi disponibili.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 56 c.p.a.
La domanda cautelare monocratica era stata respinta con precedente decreto; il giudizio è stato poi definito collegialmente con sentenza.
art. 34 Cost.
Il richiamo al diritto allo studio non supera la valutazione negativa circa la spettanza del visto, in presenza di concreti elementi di rischio migratorio.
Massime di principio
- In materia di visti d’ingresso per motivi di studio, la discrezionalità dell’autorità diplomatico-consolare è particolarmente ampia e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopica abnormità della valutazione.
- La valutazione del rischio migratorio deve risultare da un esame complessivo di elementi concreti e verificabili, tra cui la coerenza temporale e professionale del percorso di studi, i precedenti utilizzi di visti rilasciati da altri Stati membri e la conoscenza della lingua nella quale si svolge il corso universitario.
- Nei procedimenti per il rilascio di visti di lunga durata per studio, la presenza di familiari e figli nel Paese d’origine può essere valutata, in relazione alle concrete circostanze del caso, non soltanto come indice di radicamento, ma anche come elemento idoneo a evidenziare un possibile rischio di abuso del titolo, conversione del soggiorno o successivo ricongiungimento familiare.
- L’interesse dello straniero all’ingresso nel territorio nazionale per studiare deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla prevenzione dell’ingresso e del soggiorno irregolare; la decisione può fondarsi su un giudizio probabilistico secondo la regola del più probabile che non.
- Quando il giudice accerta che il richiedente non ha titolo al rilascio del visto, i pregiudizi economici conseguenti al diniego non sono risarcibili, poiché manca l’antigiuridicità della lesione e non spetta il bene della vita richiesto.
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