Circolare Inail n. 18 del 28 aprile 2017
Rilascio del Durc in presenza della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 193/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come si rilascia il DURC quando il debitore ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 6 del DL 193/2016. In particolare, recepisce le nuove regole introdotte dall’art. 54 del DL 50/2017: il DURC può essere rilasciato già con la presentazione della dichiarazione di adesione nei termini previsti, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità; in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate, i DURC rilasciati vengono poi annullati. La circolare indica anche le scadenze della procedura di definizione, la proroga dei termini, la disciplina speciale per i soggetti colpiti dagli eventi sismici e le istruzioni operative per le sedi Inail.
Rilascio del DURC in presenza di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
Rilascio del DURC in presenza di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
La circolare interviene sul rapporto tra definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo e verifica della regolarità contributiva, recependo le novità introdotte dall’art. 54 del DL 24 aprile 2017, n. 50. Il documento ricostruisce l’evoluzione normativa e operativa del tema, chiarisce quando il DURC può essere rilasciato e disciplina gli effetti di eventuali inadempimenti nel pagamento delle rate.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il quadro legislativo e amministrativo rilevante, in particolare:
- l’art. 4 del DL 34/2014, convertito dalla legge 78/2014, sulla semplificazione del DURC;
- l’art. 6 del DL 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, sulla definizione agevolata;
- l’art. 11, commi 10 e 10-bis, del DL 8/2017, convertito dalla legge 45/2017;
- l’art. 1 del DL 36/2017, sulla proroga dei termini;
- l’art. 54 del DL 50/2017, che introduce specifiche regole per il DURC in caso di definizione agevolata;
- il D.M. 30 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016, nonché le principali circolari ministeriali, Inail e Inps già intervenute in materia.
Inquadramento del problema
La circolare spiega che la questione nasce dal fatto che il procedimento di definizione agevolata si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Fino a quel momento, in astratto, permane l’esposizione debitoria verso gli istituti previdenziali. Per questo, in una prima fase, era stato ritenuto non possibile attestare la regolarità contributiva sulla sola base della dichiarazione di adesione presentata all’agente della riscossione.
Successivamente, però, l’art. 54 del DL 50/2017 ha modificato il criterio applicabile: il DURC può essere rilasciato anche prima dell’integrale pagamento, a condizione che il debitore abbia presentato la dichiarazione di adesione nei termini previsti e che risultino soddisfatti gli altri requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal D.M. 30 gennaio 2015.
Rilascio del DURC in presenza di definizione agevolata
Ai sensi dell’art. 54, comma 1, del DL 50/2017, il DURC è rilasciato quando ricorrono gli ulteriori requisiti di regolarità di cui all’art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 e il debitore ha presentato la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata nei termini previsti dall’art. 6, comma 2, del DL 193/2016.
La circolare ricorda che il termine per presentare la dichiarazione era originariamente fissato al 31 marzo 2017, poi prorogato al 21 aprile 2017:
- dapprima dal DL 36/2017;
- successivamente dalla legge 45/2017 di conversione del DL 8/2017.
La medesima legge 45/2017 ha inoltre differito al 15 giugno 2017 il termine entro il quale l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori aderenti l’ammontare complessivo dovuto, l’importo delle singole rate e la relativa scadenza.
Rateazione e scadenze
La circolare specifica che, in caso di pagamento rateale, l’art. 6, comma 3, del DL 193/2016 prevede per il 2017 le scadenze nei mesi di:
- luglio;
- settembre;
- novembre.
Per il 2018 le scadenze sono previste nei mesi di:
- aprile;
- settembre.
Resta fermo il criterio generale secondo cui il 70% delle somme complessivamente dovute è corrisposto nel 2017 e il restante 30% nel 2018.
Regime speciale per i soggetti colpiti dagli eventi sismici
La circolare segnala che il comma 13-ter dell’art. 6, inserito dal DL 8/2017 e convertito dalla legge 45/2017, stabilisce una proroga di un anno dei termini e delle scadenze della definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativi ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali si applicano le disposizioni dell’art. 48, comma 1, del DL 189/2016.
Annullamento dei DURC rilasciati in caso di inadempimento
L’art. 54, comma 2, prevede che, se non viene versata l’unica rata oppure una delle rate concordate, o se il pagamento è insufficiente o tardivo, i DURC rilasciati in applicazione del comma 1 sono annullati dagli enti che effettuano la verifica.
La norma attribuisce rilievo alla comunicazione dell’agente della riscossione, il quale informa gli enti circa il regolare versamento delle rate. In assenza di tale comunicazione, o in caso di inadempimento, viene meno il presupposto per mantenere efficace il DURC già rilasciato.
Pubblicazione degli esiti e uso delle informazioni
Per consentire la gestione degli annullamenti, gli enti devono rendere disponibile nell’apposita sezione del servizio "Durc On Line" l’elenco dei DURC annullati. Inoltre, l’art. 54, comma 3, stabilisce che i soggetti che richiedono la verifica della regolarità contributiva, o che consultano un DURC già prodotto e in corso di validità tramite la funzione di consultazione, devono utilizzare le informazioni rese disponibili in tale sezione nei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.
Istruzioni operative per le sedi Inail
Dal 24 aprile 2017, per i debiti verso Inail iscritti a ruolo, se a seguito di invito a regolarizzare risulta che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, le sedi attestano la regolarità contributiva.
La circolare precisa tuttavia che per gli altri debiti devono comunque sussistere i requisiti di regolarità contributiva previsti dall’art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015.
Una volta scaduto il termine dell’unica rata, o di una rata delle rate previste, la regolarità contributiva dei debiti oggetto della definizione è attestata solo se l’agente della riscossione comunica il regolare versamento.
Gestione provvisoria e aggiornamenti procedurali
La circolare informa che sono in corso adeguamenti procedurali interni per consentire di evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell’art. 54, così da renderne possibile il successivo annullamento in caso di eventuale inadempimento.
Nelle more, le sedi devono:
- tenere evidenza dei casi interessati;
- acquisire direttamente dall’agente della riscossione le informazioni sui carichi oggetto di definizione agevolata;
- acquisire le informazioni sul regolare versamento delle rate nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio della regolarità contributiva.
Punti principali
Oggetto e finalità
La circolare disciplina il rilascio del DURC in presenza di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ai sensi dell’art. 6 del DL 193/2016 e successive modifiche, alla luce dell’art. 54 del DL 50/2017.
Evoluzione interpretativa
In una prima fase, sulla base del parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, era stato chiarito che la sola presentazione della dichiarazione di adesione non bastava a far ritenere regolare il soggetto, perché il debito restava esistente fino al pagamento integrale. La circolare precisa però che, successivamente, l’art. 54 del DL 50/2017 ha introdotto un criterio diverso, consentendo il rilascio del DURC al ricorrere di specifiche condizioni.
Condizioni per il rilascio del DURC
Se sussistono gli altri requisiti di regolarità previsti dall’art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015, il DURC è rilasciato quando il debitore ha presentato all’agente della riscossione la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata nei termini di cui all’art. 6, comma 2, del DL 193/2016. La circolare richiama che il termine originario del 31 marzo 2017 è stato prorogato al 21 aprile 2017.
Scadenze della definizione agevolata
La comunicazione dell’agente della riscossione con l’ammontare complessivo dovuto, l’importo delle singole rate e le relative scadenze, originariamente fissata al 31 maggio 2017, è stata differita al 15 giugno 2017. Per il pagamento rateale, le scadenze delle rate sono indicate nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 e di aprile e settembre 2018, con ripartizione del 70% delle somme nel 2017 e del restante 30% nel 2018.
Effetti del mancato pagamento e annullamento dei DURC
Se l’unica rata oppure una delle rate non viene versata, o viene versata in modo insufficiente o tardivo, la definizione agevolata non produce effetti e i DURC rilasciati in base all’art. 54 sono annullati dagli enti preposti alla verifica. L’agente della riscossione comunica agli enti il regolare versamento delle rate, che costituisce il presupposto per mantenere la regolarità contributiva.
Pubblicazione dei DURC annullati
Gli enti devono rendere disponibile, in un’apposita sezione del servizio "Durc On Line", l’elenco dei DURC annullati. I soggetti che richiedono la verifica della regolarità contributiva, o che consultano un DURC già prodotto in corso di validità, devono utilizzare le informazioni rese disponibili in tale sezione nei procedimenti in cui il DURC è richiesto.
Istruzioni operative per le sedi Inail
Dal 24 aprile 2017, se per debiti Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare, risulta che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, le sedi attestano la regolarità contributiva. Rimane fermo che per gli altri debiti devono comunque sussistere i requisiti previsti dall’art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015.
Gestione provvisoria e adeguamenti procedurali
La circolare segnala che sono in corso gli adeguamenti procedurali interni per evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell’art. 54, in modo da consentirne il successivo annullamento in caso di inadempimento. In attesa degli aggiornamenti, le sedi devono tenere evidenza dei casi interessati e acquisire direttamente dall’agente della riscossione le informazioni sui carichi oggetto di definizione agevolata e sul regolare versamento delle rate.
Disciplina speciale per i soggetti colpiti dagli eventi sismici
Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativi ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 48, comma 1, del DL 189/2016, i termini e le scadenze della definizione agevolata sono prorogati di un anno.
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