Circolare Inail n. 13 del 15 marzo 2017
Art.1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e successive modificazioni. Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell’anno 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina del Fondo per le vittime dell’amianto a seguito della legge n. 19/2017, che estende agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel 2016 la possibilità di ottenere la prestazione una tantum. Viene confermato che la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2017 e che l’importo della prestazione è pari a 5.600 euro, da ripartire tra gli eredi aventi diritto. Sono richiamate le modalità istruttorie già indicate nelle precedenti circolari Inail, con obbligo di allegare la documentazione sanitaria e la scheda di morte Istat.
Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale deceduti nel 2016
Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale deceduti nel 2016
La circolare interviene sull’estensione del Fondo per le vittime dell’amianto agli eredi dei soggetti deceduti nel 2016 per mesotelioma non professionale. Essa recepisce la modifica normativa introdotta dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e chiarisce termini, requisiti, documentazione e importo della prestazione una tantum.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata si fonda sulla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha istituito presso Inail il Fondo per le vittime dell’amianto, e sui successivi interventi normativi che ne hanno ampliato l’ambito applicativo. In particolare, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha esteso la prestazione ai malati di mesotelioma da esposizione non professionale; il decreto interministeriale 4 settembre 2015 ha disciplinato le modalità applicative; la circolare Inail 6 novembre 2015, n. 76 ha fornito le prime istruzioni operative; la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha riconosciuto l’accesso agli eredi dei deceduti nel 2015; infine, la legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha esteso tale facoltà anche ai decessi avvenuti nel 2016.
Estensione del beneficio agli eredi
La circolare precisa che, per effetto dell’art. 3, comma 3-quinquies, della legge n. 19/2017, le prestazioni assistenziali previste dall’art. 1, comma 116, della legge n. 190/2014 possono essere erogate agli eredi anche quando il de cuius non abbia presentato in vita la domanda. L’estensione opera per i soggetti deceduti nel corso degli anni 2015 e 2016, purché la domanda sia presentata entro il termine previsto.
Soggetti aventi diritto
Rientrano tra i potenziali beneficiari gli eredi dei malati di mesotelioma non professionale, cioè dei soggetti che hanno contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto oppure per esposizione ambientale comprovata avvenuta in Italia. La circolare ribadisce che, per i decessi avvenuti nel 2015 e nel 2016, la domanda può essere proposta autonomamente dagli eredi a prescindere dall’esercizio del diritto da parte del defunto in vita.
Termine per la presentazione dell’istanza
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2017. Il termine è qualificato come ordinatorio dalla circolare, ma viene indicato come espressamente previsto dalla norma. La presentazione può avvenire presso la Sede Inail competente per domicilio oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Modello da utilizzare e modalità di inoltro
Per la richiesta deve essere utilizzata la modulistica già allegata alla circolare Inail 9 settembre 2016, n. 33, ossia il mod. 190/E new. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione e presentata secondo le modalità già illustrate nelle istruzioni precedenti.
Documentazione da allegare
L’istanza deve essere presentata da uno solo degli eredi e deve contenere:
- l’indicazione di tutti gli eredi;
- la relativa delega;
- la scheda di morte Istat;
- il certificato medico originale che attesti la patologia da mesotelioma;
- l’indicazione della data della prima diagnosi, necessaria per verificare la compatibilità tra i periodi di esposizione familiare o ambientale e l’insorgenza della malattia.
Il certificato medico deve essere rilasciato da un ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, compresi gli IRCCS, e deve essere prodotto in originale all’Istituto.
Istruttoria delle domande
Per la fase istruttoria la circolare rinvia alle indicazioni contenute nella circolare Inail n. 13 del 24 marzo 2016. Le richieste eventualmente già pervenute alle strutture territoriali prima dell’emanazione della norma devono essere integrate con le informazioni e la documentazione richieste mediante lo specifico atto istruttorio mod. 191/E.
Misura della prestazione e finanziamento
La prestazione economica è determinata in euro 5.600,00. Essa va ripartita tra gli aventi diritto sulla base dell’istanza presentata e nei limiti delle risorse stanziate dal decreto interministeriale 4 settembre 2015 per gli anni 2015 e 2016. La copertura finanziaria è assicurata dalla dotazione del Fondo per le vittime dell’amianto.
Coordinamento con la disciplina per i decessi del 2017
La circolare chiarisce che, per i soggetti deceduti nel corso del 2017, continuano ad applicarsi le modalità già definite dalla circolare Inail 6 novembre 2015, n. 76. Per l’accesso al beneficio, inoltre, le informazioni rilevanti devono fare riferimento anche alla scheda di morte Istat.
Punti principali
Aggiornamento normativo e finalità della circolare
La circolare recepisce la modifica introdotta dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che estende l’accesso al Fondo per le vittime dell’amianto anche agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso del 2016. L’obiettivo è riassumere la disciplina vigente e fornire le istruzioni operative per l’erogazione della prestazione agli eredi.
Soggetti beneficiari e periodo di riferimento
Possono accedere alla prestazione gli eredi dei soggetti affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto oppure per esposizione ambientale comprovata, avvenuta sul territorio nazionale. La facoltà di presentare domanda riguarda i decessi avvenuti nel 2015 e nel 2016; per i decessi nel 2017 restano applicabili le regole già indicate nelle precedenti istruzioni Inail.
Termine per la domanda e modalità di presentazione
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2017 alla Sede Inail competente per domicilio, oppure inviata tramite raccomandata A/R. L’istanza va redatta sulla modulistica già prevista dalla circolare Inail n. 33/2016 (mod. 190/E new) e corredata dalla documentazione richiesta.
Documentazione necessaria e istruttoria
L’istanza deve essere presentata da uno solo degli eredi, indicando tutti i beneficiari e allegando la delega, la scheda di morte Istat e il certificato medico originale attestante la diagnosi di mesotelioma, con l’indicazione della data della prima diagnosi. Il certificato deve provenire da una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata dal SSN, inclusi gli IRCCS. Per l’istruttoria si rinvia alle regole già fornite nella circolare Inail n. 13/2016 e al relativo atto istruttorio (mod. 191/E).
Misura della prestazione e copertura finanziaria
La prestazione economica è fissata in euro 5.600,00 e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in base alla domanda presentata, nei limiti delle risorse stanziate dal decreto interministeriale 4 settembre 2015 per gli anni 2015 e 2016. La spesa trova copertura nella dotazione finanziaria del Fondo per le vittime dell’amianto.
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