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Circolare

Circolare Inail n. 12 del 9 marzo 2017

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2017.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL disciplina, per il 2017, il calcolo dei premi assicurativi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Conferma che la tutela si basa su retribuzioni convenzionali fissate annualmente da decreto ministeriale e chiarisce l’ambito soggettivo e territoriale di applicazione, includendo anche cittadini comunitari ed extracomunitari inviati all’estero dal datore di lavoro. Sono esclusi i rapporti diversi dal lavoro subordinato, come co.co.co. e collaborazioni occasionali. Vengono inoltre individuati gli Stati esclusi dal regime delle retribuzioni convenzionali perché coperti da normativa UE, SEE, accordi comunitari o convenzioni bilaterali, e si precisa che le retribuzioni sono frazionabili in 26 giornate in caso di eventi intervenuti nel mese.

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale e retribuzioni convenzionali 2017

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali e premi assicurativi 2017

La circolare disciplina il regime assicurativo Inail applicabile ai lavoratori impiegati in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale e definisce, per l’anno 2017, le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei premi. Il documento si colloca nel solco del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, e del relativo impianto di tutela, aggiornato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2016.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama come fonti principali:

  • il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede la tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
  • l’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, che demanda a un decreto ministeriale la fissazione annuale delle retribuzioni convenzionali;
  • il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in particolare l’articolo 4, comma 1, relativo ai lavoratori dell’area dirigenziale, e l’articolo 7;
  • il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 dicembre 2016, che determina le retribuzioni convenzionali per il 2017.

Sono inoltre richiamate precedenti circolari e note interpretative Inail in materia di assicurazione all’estero e di estensione della tutela assicurativa.

Finalità della disciplina e soggetti tutelati

La tutela dei lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati avviene mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato su retribuzioni convenzionali fissate annualmente. La circolare chiarisce che, pur essendo la normativa originariamente riferita ai lavoratori italiani, essa viene applicata anche:

  • ai lavoratori cittadini comunitari;
  • ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Per l’anno 2017, quindi, le retribuzioni fissate dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2016 costituiscono la base imponibile per il calcolo dei premi dovuti per tali lavoratori.

Ambito soggettivo: esclusioni e casi particolari

La circolare precisa che le retribuzioni convenzionali si riferiscono a rapporti di lavoro subordinato. Restano perciò escluse altre tipologie contrattuali, in particolare:

  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • collaborazioni occasionali.

Per le collaborazioni coordinate e continuative svolte in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo va calcolato sui compensi effettivamente percepiti dal collaboratore, nel rispetto del minimale e del massimale previsti per il pagamento delle rendite Inail.

Ambito territoriale di applicazione

Il regime delle retribuzioni convenzionali riguarda i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche solo parziali. Ne sono esclusi, ai fini assicurativi Inail:

  • gli Stati membri dell’Unione europea;
  • gli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria: Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera;
  • gli Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, tra cui Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (province dell’Ontario e del Quebec), Capoverde, Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

La circolare richiama anche le note di aggiornamento relative all’ingresso di alcuni Stati nell’Unione europea, all’estensione dei regolamenti comunitari SEE e all’Accordo Italia-Svizzera, nonché l’accordo previdenziale con la Turchia in vigore dal 1° agosto 2015.

Retribuzioni convenzionali 2017 e criteri di calcolo

Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, il calcolo dei premi assicurativi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate nelle tabelle allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 2016.

La circolare specifica che tali retribuzioni devono essere utilizzate anche per il ragguaglio delle prestazioni secondo i criteri vigenti. Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la fascia di retribuzione nazionale prevista dal contratto collettivo con:

  • la qualifica del lavoratore;
  • la sua posizione nell’ambito della qualifica stessa.

Ai fini del confronto, la retribuzione nazionale è definita come il trattamento economico mensile ricavato dal contratto collettivo nazionale di categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti e con esclusione dell’indennità estero.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate nei casi in cui, nel corso del mese, intervengano:

  • assunzioni;
  • risoluzioni del rapporto di lavoro;
  • trasferimenti da o per l’estero.

Sintesi operativa

Per il 2017 l’Inail conferma che, per i lavoratori subordinati impiegati in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, il premio assicurativo va calcolato sulle retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2016. La disciplina si applica anche a cittadini comunitari ed extracomunitari inviati all’estero, mentre restano fuori i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni occasionali. Sono inoltre richiamati gli Stati esclusi perché coperti da normativa UE, SEE o da convenzioni di sicurezza sociale, e viene confermata la possibilità di frazionamento mensile in 26 giornate in caso di eventi intervenuti nel corso del mese.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare richiama il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che tutela i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale tramite il pagamento di un premio assicurativo calcolato su retribuzioni convenzionali fissate annualmente. Richiama inoltre il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e il decreto interministeriale 22 dicembre 2016, che determina le retribuzioni convenzionali per il 2017.

Soggetti interessati e ambito soggettivo

La disciplina, pur riferita ai lavoratori italiani, viene estesa anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Le retribuzioni convenzionali riguardano il lavoro subordinato; sono quindi escluse collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni occasionali. Per le co.co.co. svolte in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio si calcola sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale Inail per le rendite.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali esistono accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Sono esclusi dall’applicazione gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati soggetti alla normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e gli Stati con i quali l’Italia ha convenzioni di sicurezza sociale, tra cui Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Ontario e Quebec), Capoverde, Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Retribuzioni convenzionali 2017 e calcolo del premio

Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il calcolo dei premi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari va effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali contenute nelle tabelle allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 2016. Le prestazioni devono essere ragguagliate a tali retribuzioni secondo i criteri vigenti. Per i lavoratori con fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la fascia nazionale prevista dal contratto collettivo con la qualifica e posizione del lavoratore, secondo le tabelle richiamate.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero intervenuti nel corso del mese.

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