Circolare Inail n. 17 del 18 aprile 2017
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina, per il 2017, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi Inail, distinguendo tra retribuzione effettiva, convenzionale e di ragguaglio. Conferma l’invarianza dei minimi rispetto al 2016 per effetto della variazione Istat negativa e indica gli importi aggiornati o invariati per le principali categorie di lavoratori, nonché i criteri di adeguamento al minimale giornaliero e al minimale/massimale di rendita. La seconda parte riepiloga i premi speciali unitari per categorie particolari; la terza precisa gli effetti sul profilo risarcitorio, con aggiornamento delle rendite e dell’indennità per inabilità temporanea assoluta per gli eventi dal 1° luglio 2016.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2017
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi – anno 2017
La circolare definisce, per l’anno 2017, i limiti minimi di retribuzione imponibile da assumere per il calcolo dei premi assicurativi Inail, distinguendo tra retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio. Il documento aggiorna inoltre i premi speciali unitari per alcune categorie particolari e precisa gli effetti della rivalutazione sul profilo risarcitorio.
Quadro generale e criterio di determinazione della base imponibile
Il premio assicurativo ordinario è determinato dal tasso di tariffa applicabile alla lavorazione e dall’ammontare delle retribuzioni imponibili. La circolare ricorda che la retribuzione imponibile può essere:
- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguaglio.
Per la generalità dei lavoratori, la retribuzione effettiva deve essere confrontata con due soglie minime:
- il minimale contrattuale, stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi o, se più favorevoli, da accordi/contratti individuali;
- il minimale di retribuzione giornaliera, aggiornato annualmente in base all’indice Istat.
Se la retribuzione effettiva è inferiore a tali limiti, deve essere assunta l’importo più elevato tra i due. La circolare sottolinea che, per il 2017, i minimali restano invariati rispetto al 2016 perché la variazione Istat del 2016 è stata negativa (-0,1%) e la normativa di stabilità vieta adeguamenti al ribasso.
Retribuzione effettiva: minimali 2017
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, il minimale giornaliero per il 2017 è pari a euro 47,68, con corrispondente valore mensile di euro 1.239,68 calcolato su 26 giornate lavorative.
La circolare precisa inoltre che tale minimale non deve essere adeguato al minimale contributivo o al minimale di rendita, in quanto i due parametri sono autonomi.
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero, tra gli altri:
- operai agricoli, per i quali il minimo 2017 è euro 42,41;
- trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali a carico del datore di lavoro;
- assegni o indennità corrisposti ai disoccupati avviati a cantieri scuola-lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;
- indennità di disponibilità del lavoro intermittente, per le quali il versamento contributivo avviene sull’effettivo importo corrisposto.
Retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali costituiscono una deroga alla retribuzione effettiva per specifiche categorie di lavoratori e possono essere fissate con legge, decreto ministeriale a livello nazionale o provinciale.
In linea generale:
- le retribuzioni convenzionali sono rivalutate dall’Istat dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore;
- dopo l’adeguamento, devono essere confrontate con il relativo minimale giornaliero;
- se inferiori, devono essere elevate al minimale applicabile.
La circolare distingue tra categorie con specifico minimale giornaliero e categorie senza un minimo specifico. Nel 2017:
- per le retribuzioni convenzionali senza minimo specifico si applica il minimo generale di euro 47,68;
- per le retribuzioni convenzionali con minimo specifico si applica il valore di euro 26,49.
Principali fattispecie di retribuzione convenzionale
La circolare disciplina numerose categorie particolari, tra cui:
- lavoratori a domicilio, per i quali il minimo 2017 è euro 26,49 ma, in deroga, viene adeguato al minimo generale di euro 47,68;
- lavoratori imbarcati nella pesca marittima, con tabelle mensili distinte per pesca costiera e mediterranea e pesca oltre gli stretti;
- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, con differenziazione tra lavoratori diversi dai soci di cooperative e lavoratori soci di cooperative;
- soci volontari delle cooperative sociali, per i quali il minimo giornaliero 2017 è euro 47,68;
- lavoratori operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale, per i quali valgono le retribuzioni convenzionali fissate dal decreto interministeriale 22 dicembre 2016;
- lavoratori parasubordinati e prestazioni occasionali, che assumono i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita;
- sportivi professionisti dipendenti, per i quali la base imponibile è la retribuzione effettiva entro il minimo e massimo di rendita.
Lavoratori part-time, lavoro ripartito e area dirigenziale
Per i lavoratori part-time, la base imponibile convenzionale è calcolata con il criterio orario, confrontando retribuzione minimale e retribuzione tabellare. Per il 2017, con orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale è pari a euro 7,15.
Per il lavoro ripartito, i due lavoratori coobbligati sono assimilati ai part-time e si considera la totalità delle ore effettivamente prestate.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale, la base imponibile coincide con il massimale di rendita; per il 2017 i valori dal 1° luglio 2016 risultano:
- euro 12,53 orari;
- euro 100,26 giornalieri;
- euro 2.506,40 mensili.
Retribuzione di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si applica solo in via residuale, quando manchino sia la retribuzione effettiva sia quella convenzionale. Per il 2017, il minimale di rendita riferibile a tale parametro resta pari a euro 53,98 giornalieri e euro 1.349,60 mensili.
Premi speciali unitari
Per le attività in cui l’accertamento delle retribuzioni o delle ore di lavoro è difficoltoso, la circolare conferma il ricorso ai premi speciali unitari. Tali premi sostituiscono il tasso di premio e sono determinati sulla base di parametri diversi dalla retribuzione, come numero di addetti, durata della lavorazione, natura dell’attività o numero di macchine utilizzate.
Tra le categorie trattate figurano:
- titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati a imprenditore artigiano, con premi annuali differenziati per classe di rischio;
- facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative o organismi associativi di fatto, con premi trimestrali per settore di lavorazione;
- addetti alla frangitura e spremitura delle olive, con premi per frantoio e distinzione tra frantoio di tipo A e tipo B, oltre che tra campagna breve e intera campagna;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, con premio mensile per persona;
- insegnanti delle scuole non statali, per i quali dal 1° novembre 2012 si applica il premio ordinario e non più quello speciale;
- alunni e studenti di scuole non statali addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, con premio annuale provvisorio per l’anno scolastico 2016/2017 pari a euro 2,59;
- candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, con premio fisso di euro 3,10 per prova;
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia e allievi dei corsi, con premi annuali per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva;
- soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale, per i quali il premio speciale unitario è pari a euro 258,00 annui e a euro 0,86 giornalieri;
- allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari accreditati, per i quali il premio speciale unitario annuale è pari a euro 58,00.
Profilo risarcitorio
La circolare chiarisce che l’aggiornamento dei minimali incide anche sul profilo risarcitorio. In particolare:
- l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2016 e per quelli ancora in corso a tale data;
- per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti relative a eventi dal 1° luglio 2016, il minimale di rendita è pari a euro 16.195,20 annui e euro 53,98 giornalieri;
- il massimale di rendita è pari a euro 30.076,80 annui e euro 100,26 giornalieri.
Allegati e tabelle richiamate
La circolare rinvia a numerosi allegati con tabelle riepilogative degli importi 2017 e dei confronti con gli anni precedenti, in particolare per:
- limiti minimi di retribuzione giornaliera;
- retribuzioni convenzionali;
- premi speciali unitari;
- premi minimi per categorie artigiane e altre categorie speciali.
Il documento rappresenta quindi il riferimento operativo per l’autoliquidazione e, più in generale, per la corretta determinazione della base imponibile assicurativa Inail nel 2017.
Punti principali
Determinazione dei minimali 2017
Per l’anno 2017 i limiti minimi di retribuzione giornaliera restano invariati rispetto al 2016, poiché la variazione Istat 2016 è stata pari a -0,1% e la legge di stabilità 2016 impedisce adeguamenti negativi. Il minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a euro 47,68, corrispondenti a euro 1.239,68 mensili (26 giornate). Per i lavoratori con specifico minimale giornaliero diverso, la circolare indica ulteriori importi, tra cui euro 26,49 per alcune retribuzioni convenzionali e categorie particolari.
Retribuzione effettiva e criterio del minimo più elevato
La retribuzione effettiva va adeguata, se inferiore, al maggiore tra minimale contrattuale e minimale di retribuzione giornaliera. Il minimale contrattuale deriva da leggi, regolamenti, contratti collettivi o accordi/contratti individuali se più favorevoli; il minimale giornaliero è rivalutato annualmente in base all’indice Istat. La circolare chiarisce inoltre che il minimale di euro 47,68 non va adeguato al minimale contributivo/massimale di rendita, perché i due parametri operano separatamente.
Categorie escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
Sono esclusi dall’adeguamento alcune fattispecie: operai agricoli, per i quali il minimo giornaliero 2017 è euro 42,41; trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali a carico del datore di lavoro, che si assumono nell’importo dovuto anche se inferiore al minimo; assegni o indennità per disoccupati avviati a cantieri scuola-lavoro, rimboschimento e sistemazione montana; indennità di disponibilità del lavoro intermittente, assoggettate alla misura effettivamente corrisposta e pari al 20% della retribuzione del ccnl.
Retribuzioni convenzionali e criteri di adeguamento
Le retribuzioni convenzionali, fissate da legge o decreto ministeriale, costituiscono eccezione alla regola della retribuzione effettiva. In generale sono rivalutate dall’Istat dal secondo anno successivo all’entrata in vigore e poi confrontate con il minimale giornaliero applicabile; se inferiori, vanno portate al limite minimo. La circolare distingue i casi con specifico minimale giornaliero (euro 26,49) e quelli che seguono il minimale generale (euro 47,68).
Categorie particolari e importi specifici
Sono indicati importi specifici per lavoratori a domicilio, pesca marittima, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, soci volontari delle cooperative sociali, lavoratori estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale, lavoratori part-time, lavoro ripartito, area dirigenziale, parasubordinati, prestazioni occasionali e sportivi professionisti. Per alcune categorie sono riportate le basi mensili o annuali, per altre i limiti giornalieri, con richiamo ai criteri di calcolo (giornaliero, orario, mensile o annuale) e ai relativi massimali/minimali di rendita.
Premi speciali unitari
Per le attività in cui il premio ordinario è difficilmente determinabile, la circolare conferma i premi speciali unitari per titolari e soci artigiani, facchini e categorie assimilate, frangitura/spremitura olive, pescatori della piccola pesca, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia, volontari di utilità sociale e allievi dei corsi IeFP. Per ciascuna categoria sono indicati criteri di determinazione, basi imponibili, durata del periodo assicurativo e importi 2017, con particolare evidenza dei premi annuali, trimestrali o mensili.
Profilo risarcitorio
La circolare chiarisce che l’aggiornamento dei valori 2016 incide anche sul risarcimento: l’indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2016 o in corso a tale data. Per le rendite da inabilità permanente e ai superstiti, il minimale di rendita è pari a euro 16.195,20 annui (euro 53,98 giornalieri) e il massimale a euro 30.076,80 annui (euro 100,26 giornalieri).
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