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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26626/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: (1) la sua posizione giuridica sarebbe già stata definita dal precedente provvedimento di cumulo dell'11/11/2019 e dalle successive decisioni (compresa la Cass. n.10974/2022), quindi il pubblico ministero non avrebbe potuto riesaminare la posizione in assenza di fatti nuovi; (2) errore nella determinazione della pena da espiare: il provvedimento del 24/06/2024 è composto da sette cumuli parziali, dei quali la difesa contestava la decorrenza per cinque, mentre l'ordinanza del giudice dell'esecuzione aveva risposto solo rispetto ai primi due

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per perdita di interesse. Nel corso del giudizio è stata depositata la sentenza della Cassazione Sez.1 n.1051 del 26/03/2025 (depositata il 07/07/2025) che ha disposto che l'incidente di esecuzione aperto con l'istanza di Grimaldi (ordinanza 18/12/2024) dovesse estendersi anche al cumulo della Procura di Napoli del 24/06/2024; ciò ha comportato che il giudice dell'esecuzione dovrà provvedere sul cumulo contestato nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza n.1051/2025, rendendo privo di interesse il presente ricorso. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. a) c.p.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616, comma 1 c.p.p.; non è stata disposta la condanna alla cassa per le ammende perché la questione era oggetto di contrasto al momento della proposizione dell'impugnazione

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    norma richiamata a proposito dell'istanza ex articolo 666 (incidente di esecuzione) con riferimento al cumulo; utilizzata per inquadrare la procedura che aveva già prodotto ordinanze

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    stabilisce che l'interesse all'impugnazione è condizione di ammissibilità: se l'eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe una situazione pratica più vantaggiosa, il ricorso è inammissibile

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse (lett. a)

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità

  • Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001 (Cavalera)

    giurisprudenza di legittimità secondo cui, se la questione era oggetto di contrasto al momento della proposizione dell'impugnazione, non deve seguire la condanna alla cassa per le ammende (esclude profilo di colpa)

  • Cass. Sez. 1, n. 1051 del 26/03/2025

    la Suprema Corte ha stabilito che l'incidente di esecuzione aperto con l'istanza di Grimaldi dovesse estendersi anche al cumulo della Procura di Napoli del 24/06/2024; tale decisione ha reso irrilevante il presente ricorso perché la materia sarà riesaminata nel giudizio di rinvio

  • Cass. n. 10974 del 2022

    richiamata dal ricorrente come precedente decisorio che avrebbe già determinato la sua posizione giuridica rispetto al cumulo dell'11/11/2019

Massime di principio

  • Per essere ammissibile un ricorso è necessario che il ricorrente mantenga un interesse pratico e attuale alla decisione: se un provvedimento di grado superiore o una pronuncia successiva rendono la questione devoluta a un altro giudizio (rinvio), l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per perdita di interesse
  • L'incidente di esecuzione può estendersi, su decisione della Corte, a atti di cumulo successivi se ritenuto necessario: in presenza di pronunce sovraordinate va valutato se il nuovo giudizio debba assorbirne la trattazione
  • Quando più atti (cumuli) sono impugnati, il giudice dell'esecuzione deve affrontare tutte le questioni rilevanti: una decisione parziale che non risponde a tutti i motivi può comunque essere resa irrilevante da sviluppi processuali sopravvenuti
  • La condanna alla cassa per le ammende non segue automaticamente alla dichiarazione di inammissibilità: se la questione era oggetto di contrasto giurisprudenziale o interpretativo al momento della proposizione dell'impugnazione, non sussiste colpa e la sanzione non è applicabile
  • Prima di proporre impugnazioni successive è utile verificare l'esistenza di procedimenti o pronunce pendenti o imminenti che possano travolgere la questione (es. pronunce di legittimità o rinvii), per evitare il rischio di perdita di interesse e spese inutili

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