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Legge

L.R. Sardegna 17/2022

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) in materia di disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta

Normativa regionaleL.R. Sardegna 17/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 17/2022 aggiorna la disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta nella legge turismo del 2017: ridefinisce campeggi, villaggi turistici e marina resort, chiarisce che gli allestimenti mobili nei limiti autorizzati non rilevano urbanisticamente, introduce le denominazioni miste e aggiorna la classificazione a stelle. È in vigore dal 17 ottobre 2022.

Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta in Sardegna

Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta in Sardegna

La legge regionale della Sardegna n. 17 del 2022 interviene sulla disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta contenuta nella legge regionale n. 16 del 2017. L’obiettivo è aggiornare le definizioni, chiarire il regime degli allestimenti mobili e adeguare il sistema di classificazione delle strutture.

Definizioni di campeggi, villaggi turistici e marina resort

La norma ridefinisce le principali tipologie di strutture ricettive all’aria aperta:

  • i campeggi o camping sono aziende organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti con tenda o altri mezzi autonomi di pernottamento trasportabili ordinariamente, senza trasporto eccezionale;
  • nei campeggi è comunque ammessa la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri mezzi mobili simili, o altri manufatti non vincolati al suolo, come mezzi sussidiari di pernottamento, entro il limite del 25% della capacità ricettiva complessiva;
  • i villaggi turistici sono aziende ricettive che destinano oltre il 25% della capacità complessiva a turisti che non usano mezzi propri di pernottamento, con possibilità di ospitare anche piazzole per mezzi tipici dei campeggi entro la capacità residua;
  • i marina resort sono strutture per la sosta e il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti ministeriali.

Regime degli allestimenti mobili e profili urbanistici/edilizi

Nelle aziende ricettive regolarmente autorizzate, e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento e le relative pertinenze e accessori sono considerati espressione di esigenze turistiche meramente temporanee. Anche se collocati in modo continuativo, non costituiscono attività rilevante ai fini urbanistici ed edilizi, purché:

  • conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
  • non abbiano collegamenti permanenti al terreno;
  • allacciamenti alle reti tecnologiche, accessori e pertinenze siano rimovibili in ogni momento.

Denominazioni utilizzabili dalle strutture miste

Quando le strutture di cui ai campeggi e ai villaggi turistici destinano la capacità ricettiva a entrambe le tipologie di ospitalità consentite, possono utilizzare le denominazioni:

  • camping village;
  • villaggio turistico;
  • centro vacanze.

Superamento della soglia del 25% e adempimenti verso il SUAPE

Se un campeggio supera la soglia del 25% di presenza di allestimenti mobili prevista per la categoria, la struttura passa automaticamente da campeggio a villaggio turistico. Tale variazione deve essere comunicata al SUAPE competente per territorio. In caso di mancata comunicazione, il SUAPE procede d’ufficio decorsi sei mesi dall’accertamento del superamento.

Classificazione a stelle delle strutture

La legge aggiorna anche la classificazione:

  • da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive all’aria aperta di cui ai campeggi e ai villaggi turistici;
  • da 1 a 4 stelle per i marina resort.

Regime finanziario ed entrata in vigore

La legge dichiara espressamente di non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 17 ottobre 2022.

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