Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 15/2022

Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006

Normativa regionaleL.R. Sardegna 15/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la politica energetica della Regione Sardegna, il PEARS, la promozione delle comunità energetiche da FER e l’istituzione del reddito energetico regionale. Prevede anche modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 sulle autorizzazioni degli impianti energetici e oneri istruttori. Le misure di spesa sono riferite soprattutto agli anni 2023-2024; il reddito energetico dipende dalle risorse annuali di bilancio.

Politica energetica regionale, comunità energetiche e reddito energetico in Sardegna

Politica energetica regionale e strumenti di programmazione

La legge definisce il quadro della politica energetica della Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto del diritto UE, della normativa statale e dello Statuto speciale. La Regione esercita funzioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di pianificazione, produzione, trasporto, distribuzione e uso dell’energia, con l’obiettivo di garantire uno sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

Obiettivi generali della politica energetica

La Regione promuove azioni volte a:

  • ridurre le emissioni climalteranti e favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici;
  • assicurare continuità e sicurezza dell’approvvigionamento a condizioni accessibili;
  • riequilibrare il mix delle fonti primarie verso vettori a minore impatto ambientale;
  • promuovere le fonti rinnovabili in modo sostenibile e integrato con il territorio;
  • aumentare efficienza e risparmio energetico;
  • garantire un equo accesso alle risorse energetiche, anche a favore di soggetti e comunità svantaggiate.

PEARS: funzione, contenuti e aggiornamento

Il Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS) è lo strumento fondamentale di programmazione e pianificazione della politica energetica e ambientale regionale. Sulla base del bilancio energetico regionale, il PEARS definisce priorità, obiettivi, strategie, scenari e azioni con orizzonte almeno decennale.

La Giunta regionale aggiorna il PEARS ogni volta che ciò sia necessario per mutamenti del quadro normativo europeo o nazionale o per esigenze tecniche; se necessario, l’aggiornamento avviene anche a ogni legislatura, tenendo conto degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo.

Procedimento di approvazione del PEARS

Le linee di indirizzo strategico per la redazione del PEARS sono approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di energia e anche sulla base del Programma regionale di sviluppo. Su tali linee e sul Piano adottato è richiesto il parere della Commissione consiliare competente, che si intende acquisito se non reso entro 30 giorni.

Il PEARS è:

  • adottato con deliberazione della Giunta regionale;
  • definitivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;
  • trasmesso al Consiglio regionale e pubblicato sul BURAS.

In caso di modifiche sostanziali, il Piano è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS; se risulta assoggettato, si procede alla VAS e alla successiva approvazione.

Piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC)

Gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, singoli o associati, devono adeguare la propria programmazione energetica al PEARS e alla Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, adottando o aggiornando i PAESC.

Gli enti locali trasmettono i PAESC approvati o aggiornati e i documenti di monitoraggio periodico agli organi indicati dal PEARS. La Regione supporta la redazione e il monitoraggio dei piani, promuovendo anche piani congiunti su scala sovracomunale e in coerenza con il percorso verso le comunità energetiche locali.

Comunità energetiche da fonti rinnovabili: finalità e caratteristiche

La Regione promuove l’istituzione di comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE. Le comunità sono aggregazioni senza fine di lucro, orientate alla massimizzazione della produzione e del consumo decentrati di energia rinnovabile.

L’attività delle comunità energetiche è centrata sul valore dell’energia prodotta, non sul profitto. I membri partecipano alla generazione distribuita, alla gestione del sistema di distribuzione, alla fornitura e all’aggregazione locale dell’energia. Le comunità realizzano progetti innovativi finalizzati a produzione rinnovabile a basso impatto, efficienza energetica e sistemi sostenibili di produzione e uso dell’energia.

L’obiettivo primario è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri e l’immagazzinamento dell’energia, per favorire la condivisione dell’energia autoprodotta e contrastare la povertà energetica riducendo i prelievi dalla rete.

Partecipazione e soggetti ammessi alle comunità energetiche

Le comunità energetiche possono essere costituite da soggetti pubblici o privati, anche in forma aggregata. Possono parteciparvi soggetti pubblici e privati, compresi i titolari di utenze domestiche, mantenendo i diritti e doveri di clienti finali e senza subire condizioni o procedure discriminatorie che ostacolino la partecipazione.

Le imprese possono partecipare solo se questa non costituisce la loro attività commerciale o professionale principale.

Competenze e attività delle comunità energetiche

Le comunità energetiche da FER possono:

  • produrre, autoconsumare e immagazzinare energia rinnovabile;
  • stipulare accordi e convenzioni con i gestori delle reti di distribuzione per ottimizzare la gestione delle reti e l’accesso non discriminatorio ai mercati energetici;
  • redigere e adottare un bilancio energetico;
  • redigere e adottare un PAESC congiunto su scala sovracomunale, per efficientamento energetico, aumento della produzione da FER e riduzione dei consumi da fonti non rinnovabili.

Sostegno regionale alle comunità energetiche e monitoraggio

Nei limiti delle risorse annualmente stabilite con legge di bilancio, la Regione istituisce un quadro di sostegno che comprende supporto alle amministrazioni pubbliche, rimozione di ostacoli normativi e amministrativi, cooperazione con ARERA, gestori di rete e produttori, indirizzo dei fondi strutturali e nazionali verso progetti innovativi, promozione dell’accesso aperto ai consumatori e contributi per la realizzazione degli impianti.

Nel definire i regimi di sostegno e l’intensità del contributo, la Regione riconosce priorità ai comuni non raggiunti dalla rete del metano, al fine di favorire reti smart grid e l’autoconsumo condiviso.

Il PEARS individua gli organi competenti per acquisire dati su consumi, autoconsumo e utilizzo di rinnovabili, definire modalità di gestione più efficiente delle reti anche tramite consultazione di ARERA, energy manager ed ESCO, e riferire gli esiti nei rapporti di monitoraggio del Piano.

Reddito energetico regionale: finalità e funzionamento

La legge istituisce il Reddito energetico regionale, nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, per favorire la diffusione di impianti fotovoltaici o comunque alimentati da fonti rinnovabili al servizio di utenze residenziali domestiche o condominiali.

La misura finanzia acquisto e installazione di impianti a favore di utenti che si impegnano ad attivare, tramite convenzione con il GSE, il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica. È prevista priorità per gli utenti in condizioni di disagio socioeconomico.

Gli obiettivi di pubblico interesse sono:

  • tutela dell’ambiente tramite la riduzione delle emissioni;
  • coesione economico-sociale attraverso l’aumento delle utenze che consumano gratuitamente l’energia prodotta da FER;
  • sviluppo economico locale, grazie al miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili e alla possibile filiera locale di installazione, manutenzione e gestione degli impianti.

Regime dei benefici e obblighi dei beneficiari

I beneficiari hanno diritto all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica prodotta dagli impianti. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni europee, statali o regionali in materia di energia.

A pena di decadenza, il beneficiario deve:

  • sottoscrivere una convenzione con il GSE per attivare lo scambio sul posto;
  • cedere alla Regione i crediti maturati verso il GSE, nonché ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma riconosciuta in relazione allo scambio sul posto e gli eventuali incentivi connessi alla produzione di energia elettrica e termica da FER.

La Regione utilizza tali crediti per incrementare il fondo dedicato al reddito energetico. Regione e GSE devono stipulare un protocollo d’intesa per l’attuazione della misura.

Beneficiari e priorità

Possono accedere al reddito energetico regionale, se residenti in un comune della Sardegna:

  • i clienti finali titolari di punti di consegna a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali su unità abitative indipendenti non in condominio;
  • i clienti finali titolari di punti di consegna a uso domestico su unità immobiliari in condominio, con installazione consentita su lastrico solare, altre superfici comuni idonee e parti di proprietà individuale;
  • i condomìni per le utenze relative ai consumi di energia elettrica degli impianti a uso condominiale.

Tra i beneficiari di cui alle prime due categorie hanno priorità:

  • i nuclei familiari in disagio socioeconomico, secondo l’ISEE definito dalla Giunta nelle direttive attuative;
  • i nuclei con cinque o più componenti, le giovani coppie, gli anziani over 65 e i nuclei con più di due figli minori;
  • i nuclei con almeno un componente con invalidità o handicap riconosciuti.

Fondo di rotazione e gestione amministrativa

Per finanziare il reddito energetico è autorizzata la costituzione di un fondo di rotazione, nei limiti delle risorse iscritte annualmente nel bilancio regionale. Per la gestione del fondo, l’Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti selezionati con procedura di evidenza pubblica oppure affidare il servizio direttamente a un’agenzia o società in house regionale, se ne ricorrono i presupposti di legge.

Direttive attuative del reddito energetico

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di industria, approva le direttive attuative previo parere della Commissione consiliare competente, che si intende acquisito decorso il termine di 30 giorni.

Le direttive disciplinano in particolare:

  • importo massimo dei contributi;
  • requisiti e caratteristiche dei beneficiari;
  • requisiti minimi e caratteristiche degli impianti;
  • modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare;
  • istruttoria e criteri di valutazione;
  • modalità di attivazione dello scambio sul posto;
  • termini per la realizzazione delle opere e la rendicontazione;
  • cause di decadenza e revoca e i correlati obblighi risarcitori.

Controllo, monitoraggio e clausola valutativa

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione delle disposizioni sul reddito energetico e ne valuta i risultati. La Giunta deve trasmettere una relazione alla Commissione competente trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e poi con periodicità biennale.

La relazione deve contenere dati su:

  • interventi attuati e modalità applicative;
  • tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate e criticità;
  • numero dei beneficiari;
  • energia prodotta dagli impianti installati presso i beneficiari e immessa in rete;
  • crediti maturati dalla Regione verso il GSE per lo scambio sul posto.

Modifiche alla disciplina autorizzatoria sugli impianti energetici

La legge modifica la legge regionale n. 9 del 2006 attribuendo a province e città metropolitane, nell’ambito delle linee del Piano energetico regionale, la competenza al rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’installazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili con potenza di targa fino a 300 MW termici, nonché per modifiche, potenziamenti, rifacimenti e riattivazioni, comprese opere connesse e infrastrutture indispensabili. La richiesta va presentata al SUAPE competente.

È inoltre introdotta la procedura abilitativa semplificata per:

  • impianti di produzione di biometano e relative opere, per capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
  • opere di modifica;
  • conversione parziale o totale alla produzione di biometano di impianti alimentati a biogas, gas di discarica o gas da depurazione, purché non vi sia aumento o variazione delle matrici biologiche in ingresso.

Anche tali pratiche sono presentate al SUAPE.

Oneri istruttori

Per le autorizzazioni uniche relative agli impianti energetici interessati, i proponenti versano oneri istruttori determinati dalla Giunta regionale. Le entrate finanziano supporto all’aggiornamento del Piano energetico regionale, assistenza tecnica, tirocini, formazione, acquisto di beni e attività di supporto in materia di FER, gestione intelligente dell’energia, efficienza energetica, mobilità sostenibile, adattamento climatico e progetti finanziati a livello europeo, nazionale e regionale.

Per le attività istruttorie relative a reti energetiche e impianti di stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, esclusi i metanodotti in giacimento, è dovuto un contributo pari all’1 per mille del valore delle opere. L’obbligo non si applica se, alla data di entrata in vigore della legge, l’istruttoria è già conclusa. Le entrate sono destinate all’assistenza tecnica per tali istruttorie.

Gli oneri istruttori non sono dovuti quando il proponente è un ente pubblico.

Aiuti di Stato e disciplina finanziaria

Gli atti attuativi che configurano aiuti di Stato sono soggetti a notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi coperti da regolamenti di esenzione o in regime de minimis.

La legge autorizza per il 2023 e il 2024:

  • 2.000.000 euro annui per le misure sulle comunità energetiche;
  • 5.000.000 euro annui per il reddito energetico regionale.

Dal 2025 gli oneri derivanti da tali misure sono coperti nei limiti delle risorse annualmente stanziate con legge di bilancio. Possono concorrere anche risorse europee, statali e regionali destinate alle medesime finalità.

Abrogazioni ed entrata in vigore

Sono abrogate alcune disposizioni regionali previgenti indicate espressamente dalla legge. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.