Prescrizioni del Garante n. 576 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina l’attività di email marketing di Digilab S.r.l. a seguito di segnalazioni/reclami per messaggi promozionali indesiderati. L’istruttoria accerta sia criticità organizzative nella gestione delle opposizioni e della black list, sia l’utilizzo di liste di contatto acquistate da terzi senza prova sufficiente di un consenso valido, in particolare per campagne generate da dati raccolti prima dell’adozione del double opt-in da parte del fornitore. Il Garante dichiara illecito il trattamento e adotta un ammonimento per le misure tecniche e organizzative inadeguate, senza applicare una sanzione pecuniaria, valorizzando la cooperazione della Società e le misure correttive nel frattempo adottate.
Digilab S.r.l.: trattamento illecito di dati per email marketing senza consenso idoneo e con misure organizzative inadeguate
Digilab S.r.l. - email marketing con liste di terzi e gestione inadeguata delle opposizioni
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento svolto da Digilab S.r.l. nell’ambito di campagne di email marketing, a seguito di segnalazioni e reclami relativi a messaggi promozionali indesiderati inviati nonostante l’opposizione degli interessati. Il provvedimento ricostruisce sia le criticità organizzative nella gestione delle disiscrizioni e della black list, sia l’utilizzo di liste acquisite da terzi senza prova sufficiente di un consenso idoneo per finalità promozionali.
Origine del procedimento e istruttoria
Nel 2024 sono pervenute al Garante istanze con cui gli interessati lamentavano la ricezione di email promozionali da parte di Digilab dopo essersi opposti al trattamento. I segnalanti avevano inoltre contestato l’origine dei dati, indicata dalla Società come proveniente da XX, soggetto con sede nel Regno Unito. L’Autorità aveva già in precedenza svolto due istruttorie sul medesimo operatore, con un prudente avviso volto a richiamare la necessità di procedure adeguate a recepire l’opposizione e di inserire i dati in black list per evitare reimpieghi in occasione di nuove banche dati.
A seguito delle ulteriori doglianze, il Garante ha svolto un accertamento ispettivo nei giorni 10, 11 e 12 settembre 2024. Nell’istruttoria sono state esaminate le modalità di raccolta e uso delle liste, le procedure interne di gestione delle richieste di opposizione, le verifiche preliminari sui fornitori e la documentazione prodotta dalla Società per dimostrare la liceità dei consensi raccolti dal list provider.
Trattamenti esaminati
Digilab ha dichiarato di occuparsi, per conto di committenti, di:
- email marketing;
- voice marketing, mediante chiamate automatizzate;
- affiliazione, con coinvolgimento di partner commerciali che utilizzano proprie liste di contatto.
Per il marketing si avvale di liste acquisite da terzi, in acquisto o noleggio. La Società ha affermato di effettuare controlli preliminari sui fornitori e di richiedere la documentazione dei consensi, anche con meccanismo double opt-in e produzione di file di log. Nel voice marketing, l’eventuale interesse manifestato dall’utente porta alla creazione di una lead semplice o qualificata e alla successiva trasmissione dei dati al committente.
Criticità tecniche e organizzative nella gestione delle opposizioni
L’istruttoria ha evidenziato che, fino alle modifiche dichiarate nel dicembre 2024, le opposizioni venivano registrate prima sulle piattaforme di invio e solo successivamente riportate manualmente nel CRM della Società. Questo sistema ha esposto a errori di caricamento e ha indebolito il controllo sui dati, con conseguente rischio di invii promozionali a soggetti che avevano già esercitato il diritto di opposizione.
Il Garante ha rilevato che alcuni reclamanti avevano effettivamente continuato a ricevere email nonostante la cancellazione richiesta. La Società ha spiegato che ciò era dipeso, in alcuni casi, da errori umani nella disiscrizione solo parziale da una mailing list e non da tutti i database. Dopo l’istruttoria, Digilab ha introdotto una nuova piattaforma automatizzata per la gestione della black list, ha centralizzato l’attività in capo al Privacy manager e ha previsto una formazione periodica del personale.
È emersa anche una criticità sui tempi di conservazione: Digilab non aveva determinato in modo puntuale il periodo di conservazione dei dati acquisiti per finalità promozionali, mantenendoli fino a revoca del consenso e quindi, in astratto, sine die. L’informativa risultava inizialmente generica, ma la Società ha poi prodotto una versione aggiornata in vigore dal 7 ottobre 2024.
Utilizzo di liste di terzi e prova insufficiente del consenso
La parte centrale del provvedimento riguarda l’uso di liste fornite da XX. Il Garante ha ritenuto che Digilab non fosse stata in grado di dimostrare un idoneo presupposto giuridico per le campagne realizzate con dati raccolti prima dell’adeguamento del fornitore al double opt-in, avvenuto secondo la Società dal maggio 2024.
Dagli audit prodotti emergevano alcune criticità del portale di raccolta dati, tra cui l’assenza del double opt-in almeno fino al controllo del 12 febbraio 2024. Inoltre, l’informativa del fornitore indicava tempi di conservazione poco chiari, parlando di un periodo non oltre 36 mesi ma anche della possibilità di proseguire il marketing finché l’utente rimanesse interessato ai prodotti e servizi. Il Garante ha considerato questa formulazione indeterminata e non idonea a garantire un limite effettivo e comprensibile al trattamento.
Sul piano probatorio, i file prodotti da Digilab non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare il consenso specifico degli interessati alla comunicazione dei dati a terzi per finalità promozionali. L’Autorità ha ritenuto non decisivi il solo indirizzo IP, il timestamp o la generica registrazione al portale, poiché tali elementi non attestano in modo certo e immodificabile la volontà dell’utente. È stato richiamato il principio secondo cui il consenso va tracciato con modalità affidabili e, in presenza di raccolte online, deve essere preferita una validazione effettiva del recapito, come il double opt-in.
Dati dei reclamanti e campagna voice
Il provvedimento richiama diversi casi concreti. Per alcuni reclamanti, Digilab aveva dichiarato di aver acquisito i dati da XX in date antecedenti all’adeguamento del fornitore. Anche un indirizzo email utilizzato dai verbalizzanti del Garante era risultato presente in una lista poi impiegata per una campagna del 10 settembre 2024; la lista richiamava dati raccolti in un periodo in cui il fornitore non applicava ancora il double opt-in.
Con riguardo a una campagna voice, Digilab ha prodotto un file che avrebbe dovuto documentare i consensi dei 45 utenti che avevano poi manifestato opposizione. Tuttavia, il file conteneva solo dati identificativi e tecnici, senza prova certa di uno specifico consenso per la trasmissione a terzi per finalità di marketing. I dati risultavano inoltre raccolti in un arco temporale risalente, tra il 21 aprile 2019 e l’8 febbraio 2022, quindi in epoca antecedente alle garanzie dichiarate come poi introdotte.
Valutazioni giuridiche del Garante
Sotto il profilo delle misure tecniche e organizzative, il Garante ha confermato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. d), e), f) e 5, par. 2, nonché degli artt. 17, 21, 24 e 32, par. 1, lett. b) e d), GDPR. Ha tuttavia escluso l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ritenendo sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. b), in considerazione della cooperazione della Società, della tempestiva adozione di misure correttive, del basso livello di pregiudizio per gli interessati e della recente costituzione dell’impresa.
Sotto il profilo della liceità del marketing, il Garante ha invece dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato senza idoneo consenso, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 130, commi 1 e 2, Codice privacy. In particolare, ha rilevato che Digilab aveva utilizzato liste non adeguatamente supportate da prove affidabili del consenso e raccolte, in alcuni casi, in epoca in cui il fornitore non offriva garanzie sufficienti. Il consenso eventualmente prestato in origine non poteva comunque ritenersi valido dopo l’opposizione espressa dagli interessati.
Misure adottate e dispositivo finale
La Società ha rappresentato di aver adottato numerose misure correttive, tra cui:
- nuova piattaforma automatizzata per la gestione della black list;
- centralizzazione delle operazioni in capo al Privacy manager;
- formazione periodica del personale;
- revisione delle procedure di qualifica dei record;
- aggiornamento dell’informativa privacy.
Il Garante ha ritenuto non necessario imporre ulteriori misure correttive, ha disposto la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 154-bis del Codice e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi del regolamento interno n. 1/2019. Resta ferma la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e attività ispettiva
Il procedimento nasce da segnalazioni e un reclamo del 2024 relativi alla ricezione di email promozionali indesiderate inviate da Digilab S.r.l. Gli interessati avevano lamentato sia il prosieguo degli invii dopo l’opposizione, sia l’impossibilità di ottenere spiegazioni convincenti sull’origine dei dati. Il Garante aveva già in precedenza richiamato la Società a predisporre procedure idonee a recepire le opposizioni e a inserire i dati in black list. A seguito delle nuove doglianze, l’Autorità ha svolto un accertamento ispettivo nei giorni 10, 11 e 12 settembre 2024.
Trattamenti esaminati e modalità operative
Digilab svolge per conto dei committenti attività di email marketing, voice marketing e affiliazione, utilizzando liste acquisite da terzi in acquisto o noleggio. Nel voice marketing, il contatto può generare lead semplici o qualificate; nell’affiliazione, parte della commessa viene affidata a partner commerciali che usano proprie liste. La Società ha dichiarato di effettuare controlli preliminari sui fornitori, richiedendo anche documentazione dei consensi tramite double opt-in e file di log.
Criticità nella gestione delle opposizioni e della black list
L’istruttoria ha evidenziato che le opposizioni degli interessati venivano inizialmente registrate sulle piattaforme di invio e solo successivamente trasposte manualmente nel CRM e nella black list. Questo modello, basato su aggiornamenti manuali, ha esposto al rischio di errori e ha effettivamente determinato la mancata efficacia di alcune opposizioni, con conseguenti invii successivi di email promozionali. Dopo gli accertamenti, Digilab ha dichiarato di aver introdotto dal 11 dicembre 2024 una nuova piattaforma automatizzata di gestione della black list e di aver rafforzato la formazione del personale.
Utilizzo di liste di terzi e insufficienza della prova del consenso
Il Garante ha ritenuto non sufficiente la prova del consenso per le campagne promozionali basate su liste fornite da XX, anche perché i dati erano stati raccolti in periodi antecedenti all’adozione del double opt-in da parte del fornitore. Le liste prodotte non documentavano in modo certo un consenso specifico per marketing verso terzi, né la successiva conferma della volontà dell’interessato. L’Autorità ha considerato inidonei i meri timestamp o indirizzi IP, se non accompagnati da strumenti affidabili di tracciabilità e validazione, richiamando la necessità di meccanismi più solidi, come la conferma via email.
Valutazioni del Garante sulle violazioni
Il Garante ha confermato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. d), e), f) e 5, par. 2, nonché degli artt. 17, 21, 24 e 32, par. 1, lett. b) e d) del GDPR, per l’inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative. Ha inoltre ritenuto illecito il trattamento effettuato per finalità promozionali in assenza di idoneo consenso, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 130, commi 1 e 2, Codice privacy. Tuttavia, in relazione alla prima violazione ha ritenuto sufficiente un ammonimento ex art. 52, comma 2, lett. b), senza sanzione pecuniaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 25 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 572 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Provvedimenti del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 570 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Prescrizioni del Garante n. 567 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Prescrizioni del Garante n. 543 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 533 del 25/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →