L.R. Emilia-Romagna 17/2002
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Emilia-Romagna, contributi e programmi per migliorare stazioni invernali, impianti a fune, piste e servizi connessi, includendo sicurezza, formazione, mobilità e ripristino ambientale. Prevede programmazione triennale e piani annuali, misure di finanziamento fino al 70%-80% (in alcuni casi 100%), una disciplina transitoria per vecchi programmi 1997-1999 e abroga le precedenti leggi del 1987 e 2000.
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico regionale
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico dell’Emilia-Romagna
La legge disciplina gli interventi regionali per il miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune nel territorio dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo è integrare sviluppo turistico, sicurezza, tutela ambientale, occupazione e valorizzazione della montagna appenninica.
Finalità e obiettivi dell’intervento regionale
La disciplina si inserisce nelle politiche regionali di promozione turistica e di tutela e ripristino delle risorse paesaggistiche e ambientali, con attenzione al sostegno dell’economia montana. Le finalità sono perseguite mediante la collaborazione tra Regione, Province, Comunità montane e Comuni, attraverso programmazione e piani operativi.
Gli obiettivi principali riguardano:
- qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni invernali e delle aree sciistiche a prevalente utenza locale;
- ammodernamento, razionalizzazione e adeguamento degli impianti a fune, delle attrezzature di trasporto e della produzione della neve;
- sicurezza di piste, impianti e pratica degli sport invernali;
- incremento dell’attrattività turistica dell’Appennino regionale lungo tutto l’anno;
- promozione degli sport invernali agonistici e amatoriali nel rispetto di ambiente e paesaggio;
- incentivazione del trasporto collettivo e di sistemi di mobilità integrata, con parcheggi scambiatori;
- creazione di occupazione, anche tramite qualificazione professionale degli operatori;
- smantellamento di impianti obsoleti e non utilizzati con ripristino ambientale.
Ambito di applicazione e nozione di impianti sportivi invernali
Ai fini della legge rientrano:
- gli impianti di risalita e, in generale, gli impianti di trasporto a fune, i tappeti mobili e gli altri impianti destinati al trasporto di persone nelle stazioni sciistiche;
- le aree sciistiche gestite aperte al pubblico per sci, snowboard, slitta, slittino e altre attività sulla neve, inclusi baby park e asili sulla neve;
- gli altri impianti sportivi invernali, come quelli per gli sport del ghiaccio.
La disciplina opera solo nel territorio dell’Emilia-Romagna.
Sicurezza sulle piste e sugli impianti
La sicurezza degli impianti e delle piste è affidata ai gestori, che devono vigilare sull’osservanza della normativa statale vigente e informare gli organi competenti. Il riferimento espresso è al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 e alla L.R. 10 gennaio 1995, n. 1.
La Giunta regionale, d’intesa con enti locali, ANEF Emilia-Romagna e altre associazioni imprenditoriali e professionali o volontarie dell’alto Appennino, deve adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge un regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.
Formazione professionale degli operatori
La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche è considerata strumento essenziale per migliorare qualità ed efficacia dei servizi e per creare nuovi spazi occupazionali. La Regione promuove tale formazione, in accordo con i gestori degli impianti, ANEF e le associazioni sindacali e di categoria interessate.
Per programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applica la L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni.
Programmazione regionale e strumenti operativi
La Giunta regionale adotta il programma triennale degli interventi, sentite Province, Comunità montane e Comuni interessati; il programma è approvato, sentita la Commissione consiliare competente, entro gennaio di ogni triennio.
Il programma triennale definisce:
- gli interventi prioritari;
- le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;
- criteri, modalità di assegnazione dei contributi e tempi di realizzazione.
Sono possibili:
- modifiche dell’ordine di priorità, per oggettive difficoltà di fattibilità, purché non alterino i criteri programmatici;
- piani stralcio per investimenti urgenti e necessari, soprattutto in materia di sicurezza, d’intesa con le Province interessate;
- un piano operativo annuale approvato dalla Giunta entro maggio di ogni anno.
Funzioni delle Province e pianificazione territoriale
Le Province predispongono entro marzo di ogni anno il piano operativo annuale, sulla base delle domande presentate dai soggetti interessati, e formulano le proposte alla Regione.
Esse predispongono anche piani pluriennali per conseguire gli obiettivi della legge e per la riorganizzazione delle stazioni sciistiche. Eventuali ampliamenti delle aree sciistiche sono soggetti alla disciplina urbanistica regionale e devono essere ricompresi nel PTCP o in sue varianti.
Le Province operano sentite le Comunità montane competenti.
Interventi finanziabili
La Regione concede contributi per una gamma ampia di interventi, tra cui:
- sistemazioni ambientali, anche con ingegneria naturalistica, sentieristica e interventi su piste, compreso adeguamento e inerbimento;
- demolizione di impianti di risalita dismessi e ripristino ambientale;
- revisione periodica degli impianti di trasporto a fune e similari;
- manutenzione straordinaria e razionalizzazione di parcheggi e vie di accesso, con attenzione ai parcheggi scambiatori e alla mobilità collettiva;
- realizzazione, qualificazione e acquisizione di impianti nelle località sciistiche, inclusi impianti di arroccamento, impianti a fune e strutture complementari (abduzione, invasi, reti, impianti di innevamento e altre strutture di supporto), purché inseriti in un progetto unitario di razionalizzazione o sviluppo di stazioni esistenti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali;
- iniziative di collegamento tra stazioni, come skipass comune e gestione associata di servizi;
- acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale, come mezzi di soccorso, mezzi per manutenzione piste e tecnologie informatiche;
- aree per mezzi di soccorso e atterraggio elicotteri;
- spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti, comprese quelle per energia elettrica, entro il limite del 75% dell’ammontare complessivo del progetto.
Gli interventi sono subordinati alla disciplina sugli aiuti di Stato richiamata dalla procedura Aiuto di Stato n. 376.2001 Italia.
Soggetti beneficiari
Possono ottenere i contributi:
- soggetti pubblici e privati proprietari degli impianti o delle aree, oppure gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio;
- società sportive iscritte agli albi regionale o provinciale dell’associazionismo ai sensi della L.R. 7 marzo 1995, n. 10.
Misura dei contributi e criteri di finanziamento
Le percentuali massime di contributo sono differenziate in base al tipo di intervento:
- fino al 70% per sistemazioni ambientali e demolizione di impianti dismessi;
- fino all’80% per nuovi progetti relativi agli impianti di arroccamento;
- fino al 70% per impianti nelle aree sciistiche a valenza locale e per gli altri interventi di razionalizzazione;
- fino al 70% per revisioni, manutenzioni, iniziative di collegamento, attrezzature complementari e aree di soccorso;
- fino al 60% per le spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza, incluse le spese energetiche nei limiti indicati.
La misura può essere elevata al 100%:
- per realizzazione e revisione di impianti a fune e similari di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici;
- per programmi straordinari di intervento cofinanziati dallo Stato riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica.
La Giunta stabilisce con direttive le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i requisiti di fattibilità, i criteri di valutazione e le modalità di assegnazione e riassegnazione delle risorse non impegnate.
Sostegno all’attrattività turistica
Per accrescere la capacità turistica dell’Appennino regionale durante tutto l’anno, la Regione finanzia, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta, iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione turistica realizzate da APT servizi s.r.l.
Aspetti finanziari
Agli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, collocati nelle Unità previsionali di base e alimentati in sede di legge annuale di bilancio.
Regime transitorio e abrogazioni
Per consentire il completamento dei programmi regionali di incentivazione turistica relativi agli anni 1997, 1998 e 1999, riferiti alla previgente disciplina sugli impianti di risalita e sulle stazioni sciistiche, la Giunta regionale può fissare con propri atti i nuovi termini per la conclusione dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere.
La legge abroga la L.R. 24 agosto 1987, n. 26 e la L.R. 1 febbraio 2000, n. 2.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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