Cassazione Civile, Ordinanza n. 02886/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato il maggior reddito d'impresa per gli anni 2005 e 2006, recuperando a tassazione somme pari a euro 40.664 ed euro 340.600, in conseguenza della riduzione delle perdite deducibili. Tale rettifica derivava da un precedente atto impositivo per l'anno 2003, relativo alla plusvalenza realizzata con la cessione di una partecipazione sociale, plusvalenza che aveva inciso sull'ammontare delle perdite utilizzabili negli anni successivi. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva sostanzialmente recepito la decisione resa in altro giudizio sulla plusvalenza. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, lamentando che la decisione si era limitata a richiamare acriticamente una precedente sentenza fondata su CTU errata. In particolare, ha denunciato errori di calcolo nella stima del reddito netto atteso e nella determinazione degli oneri finanziari da detrarre, che avrebbero inciso sul valore della partecipazione ceduta e quindi sull'esistenza stessa della plusvalenza. Ha inoltre richiamato il giudicato penale assolutorio e una consulenza di parte che, a suo dire, confermavano l'erroneità della CTU. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR attribuito efficacia a una sentenza non ancora passata in giudicato e, in subordine, la violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per non avere sospeso il giudizio in attesa dell'esito del processo sull'atto pregiudiziale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società contribuente, ritenendo fondato il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, perché la CTR aveva recepito in modo acritico il contenuto della precedente decisione e della CTU su cui essa si fondava senza verificare se il fatto storico denunciato dalla parte fosse stato effettivamente esaminato. Quanto al ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel frattempo la sentenza presupposta relativa all'accertamento prodromico era stata cassata con rinvio in altro giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame è ammissibile anche quando il giudice di merito abbia recepito una consulenza tecnica, purché sia indicato un preciso fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, che il giudice abbia omesso di considerare.
art. 2909 c.c.
La questione dell'efficacia di giudicato di una pronuncia non definitiva può rilevare nel giudizio successivo solo se la sentenza presupposta sia effettivamente irretrattabile; nel caso concreto il motivo è divenuto privo di interesse per la sopravvenuta cassazione della sentenza presupposta.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria del processo è evocata in presenza di una questione pregiudiziale dipendente dall'esito di altro giudizio; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 7 d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma sul potere istruttorio nel processo tributario, ma la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. può essere ravvisato quando la sentenza di merito si limiti a recepire acriticamente una consulenza tecnica o una precedente decisione, senza confrontarsi con uno specifico fatto storico decisivo e ritualmente discusso tra le parti.
- Il giudice di merito non può limitarsi a richiamare il contenuto di un precedente accertamento tecnico o di una sentenza esterna alla causa, ma deve verificare se le critiche specifiche della parte riguardino un fatto storico decisivo effettivamente omesso nell'esame.
- Le doglianze relative all'efficacia di una sentenza non definitiva o alla mancata sospensione del giudizio perdono interesse quando la decisione pregiudiziale venga successivamente cassata con rinvio, venendo meno il presupposto logico-giuridico delle censure.
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