Sentenza n. 3977/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. 5005/2024 del 03.07.2024 resa dal Tribunale Ordinario di Napoli, all'esito del giudizio R.G. n. 11042/2024, con particolare riferimento al capo dispositivo della sentenza che ha accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire della "Carta docenti" di cui all'articolo 1, co. 121 della legge n. 107/15 per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 2.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docenti per cinque anni scolastici, per complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Napoli, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per complessivi € 2.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 luglio 2025; il Ministero non l'aveva impugnata e il giudicato risultava attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia dell'amministrazione, chiedendo la condanna all'adempimento, oltre agli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'azione di ottemperanza e dei termini processuali camerali, la rituale notificazione del titolo all'amministrazione e l'inutile decorso dei 120 giorni previsti per l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione della Carta, l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria e l'imputabilità dell'inerzia all'amministrazione impediscono a quest'ultima di trarre vantaggio dal proprio inadempimento. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricandolo, in caso di persistente inerzia, di adottare tutti gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e conferma la possibilità di attivare la tutela esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto per cinque annualità dal giudice ordinario e oggetto dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi alla decisione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Una volta notificato il titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione del giudicato.
- Se il termine stabilito dal giudice per fruire di un beneficio non può più essere rispettato per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo di esecuzione può essere adempiuto mediante il pagamento del controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo, quando l'obbligazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i compiti esecutivi e prevedendone l'intervento in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
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