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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 6870 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, nel giudizio di rinvio, avesse violato l'art. 384 c.p.c. discostandosi dal principio di diritto stabilito dalla precedente sentenza della Corte di cassazione n. 19013 del 2005. La sentenza rescindente aveva già ritenuto formalmente valido l'avviso di accertamento ILOR relativo al 1988, motivato mediante il richiamo al mancato riscontro della contribuente alla richiesta di esibizione dei libri contabili e alle percentuali di ricarico riscontrate presso altre aziende del settore. Il giudice di rinvio, invece, aveva nuovamente dichiarato illegittimo l'avviso per motivazione per relationem e per mancata individuazione, nell'avviso stesso, degli esercizi commerciali utilizzati per il confronto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il giudice di rinvio non si fosse attenuto ai principi enunciati nella precedente sentenza e avesse riesaminato una questione, l'illegittimità formale della motivazione dell'avviso, che era già stata esclusa. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, incaricata di valutare nel merito la fondatezza dell'accertamento sulla base delle circostanze dedotte e documentate dall'Ufficio. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

    Il giudice di rinvio non può riesaminare o decidere la causa in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza rescindente; deve attenersi ai principi di diritto e ai limiti da essa fissati.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    La norma disciplina le modalità dell'accertamento delle imposte sui redditi, consentendo la rettifica del reddito d'impresa sulla base degli elementi e delle presunzioni previste dalla legge.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso di accertamento deve contenere la specificazione delle ragioni della procedura seguita dall'Ufficio e dei criteri adottati per la rettifica.

    Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso che richiamava il mancato riscontro alla richiesta di esibizione della contabilità e le percentuali di ricarico rilevate presso altre imprese del settore.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 115, comma 2, lett. e-bis

    La Corte ha ritenuto tale disposizione inapplicabile ratione temporis alla fattispecie relativa all'anno d'imposta 1988.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare rigorosamente il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riproporre una questione già definitivamente esclusa dalla sentenza rescindente.
  • Quando la Corte di cassazione ha già ritenuto formalmente adeguata la motivazione di un avviso di accertamento, il giudice di rinvio deve concentrarsi sulla verifica sostanziale della fondatezza della pretesa tributaria.
  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem quando richiama elementi sufficientemente individuati e consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
  • Nel caso di accertamenti basati su percentuali di ricarico o dati comparativi, il giudice deve valutare gli elementi e la documentazione prodotti dall'Amministrazione finanziaria, senza limitarsi a un rilievo formale già superato.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la conclusione definitiva della controversia: se vengono rilevate violazioni dei limiti del rinvio, la causa viene nuovamente rimessa a un diverso giudice per la decisione nel merito.

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