Cassazione Penale, Ordinanza n. 34339/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo disponibile non indica ulteriori dettagli sulla pena inflitta nei gradi di merito né riporta integralmente il dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza di condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, previsti rispettivamente dagli artt. 337 e 635 c.p. I motivi di ricorso riguardavano il giudizio di responsabilità per la resistenza, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il dolo e la configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che le censure riproducevano questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e ricostruzione dei fatti; le ha inoltre ritenute genericamente formulate e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, anche alla luce della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Esaminati i motivi del ricorso proposto da Rostas Zoltan, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, al dolo, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
La norma è indicata come fondamento della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, ma la Corte non sviluppa nel testo un’interpretazione dei suoi elementi costitutivi.
art. 635 c.p.
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337- 635 c.p.);
La norma è menzionata quale fondamento della condanna per danneggiamento; la decisione non ne esamina gli elementi costitutivi.
Massime di principio
- Sono inammissibili le censure che ripropongono questioni già adeguatamente valutate dai giudici di merito e mirano, in sostanza, a ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, per genericità, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
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