Circolare numero 8 del 21-01-2021
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2020 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 292 del 24 novembre 2020) per l’anno 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'adeguamento degli importi delle indennità antitubercolari in relazione alla perequazione del trattamento minimo delle pensioni (norme: L. 419/1975 art.4 e L. 88/1987 art.2, c.2). Per effetto dei decreti interministeriali il valore definitivo per il 2019 è stato confermato (+0,5% applicato dal 1° gennaio 2020) e la perequazione per il 2020 risulta 0,0% (dal 1° gennaio 2021): ne conseguono gli importi indicati per il 2020 e il 2021. La procedura automatizzata di liquidazione è stata aggiornata e si ricorda la regola relativa all'indennità di malattia minima pari a € 13,50.
Aggiornamento importi delle indennità antitubercolari per gli anni 2020-2021
Punti principali
Riferimenti normativi
Art. 4 L. 6 agosto 1975, n. 419 e art. 2, comma 2, L. 4 marzo 1987, n. 88; adeguamenti disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (15/11/2019 e 16/11/2020).
Percentuali di variazione
Valore definitivo per l'anno 2019 determinato in via provvisoria pari a +0,5% (applicato dal 1° gennaio 2020); perequazione per l'anno 2020 pari a 0,0% (applicata dal 1° gennaio 2021).
Importi delle indennità (1° gennaio 2020 e 1° gennaio 2021)
Indennità giornaliera agli assicurati: € 13,50 / € 13,50; Indennità giornaliera a familiari di assicurato, pensionati/titolari di rendita e loro familiari: € 6,74 / € 6,74; Indennità post-sanatoriale agli assicurati (giornaliera): € 22,49 / € 22,49; Indennità post-sanatoriale a familiari e pensionati (giornaliera): € 11,25 / € 11,25; Assegno di cura o di sostentamento (mensile): € 90,77 / € 90,77.
Adeguamento della procedura
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata con i nuovi importi per il 2020 e il 2021.
Regola sull'indennità di malattia
L'aggiornamento si applica anche alle indennità giornaliere corrisposte agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni (art. 1, c.1, L. 14/12/1970, n. 1088). Se l'indennità di malattia da corrispondere risultasse inferiore alla misura fissa di € 13,50, va erogata quest'ultima.
Firma
Direttore Generale Gabriella Di Michele
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