Circolare numero 89 del 26-06-2012
1.Premessa 2.La cessione del TFR 3.Intervento in favore dei cessionari del TFR in caso di datore soggetto alle procedure concorsuali. 4.Intervento in favore di cessionari del TFR in caso di datore non soggetto alle procedure concorsuali 5.Istruzioni operative 6.Tassazione 7. Documenti per l’istruttoria della domanda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni sul Fondo di garanzia del TFR, chiarendo che la domanda può essere presentata non solo dal lavoratore e dai suoi eredi, ma anche dagli aventi causa, inclusi i cessionari a titolo oneroso del credito TFR, come le società finanziarie. Vengono confermati i requisiti per l’intervento del Fondo sia nelle procedure concorsuali sia fuori concorso, con specifiche integrazioni documentali e operative. Sono inoltre precisate le modalità di istruttoria, di pagamento e il trattamento fiscale delle somme erogate, che restano assoggettate a ritenuta in capo al lavoratore.
Intervento del Fondo di garanzia TFR anche a favore dei cessionari del credito
Intervento del Fondo di garanzia TFR a favore dei cessionari del credito
La circolare aggiorna le istruzioni applicative sul Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in seguito ai chiarimenti della Corte di Cassazione in merito alla nozione di "aventi diritto". L’Istituto estende quindi la possibilità di presentare domanda anche ai cessionari a titolo oneroso del credito TFR, in particolare alle società finanziarie e ai soggetti che siano subentrati nel credito con rivalsa verso il lavoratore.
Ambito soggettivo e presupposti della cessione
La premessa richiama l’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, che consente l’intervento del Fondo su richiesta del lavoratore o dei suoi aventi diritto. Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, la circolare chiarisce che gli "aventi diritto" non coincidono soltanto con gli eredi di cui all’art. 2122 c.c., ma comprendono più in generale gli aventi causa del lavoratore.
La circolare si concentra poi sulla cessione del TFR, frequentemente collegata ai prestiti personali con cessione del quinto. Si ribadisce che la cessione è efficace dalla notifica al datore di lavoro o dal momento in cui il datore ne abbia comunque conoscenza, e che si tratta di cessione pro solvendo. Ne deriva che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore rimane obbligato verso il cessionario. In conseguenza di ciò, possono essere accolte le domande presentate dalle società finanziarie cessionarie del TFR e dagli eventuali ulteriori cessionari subentrati nel credito.
Intervento del Fondo in caso di datore soggetto a procedure concorsuali
Quando il datore di lavoro è assoggettato a procedura concorsuale, restano confermati i requisiti già previsti dalla circolare n. 74/2008:
- cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente;
- apertura di una procedura concorsuale;
- esistenza di un credito per TFR rimasto insoluto.
La cessazione del rapporto di lavoro è indicata come requisito imprescindibile anche per il cessionario del TFR e deve essere verificata tramite UNILAV. Rimangono ferme le istruzioni già impartite sulla procedura concorsuale.
Particolare attenzione è riservata all’accertamento del credito. L’ammissione del credito al passivo del datore di lavoro è necessaria anche se la domanda è presentata dal cessionario. In linea generale, l’ammissione individua la quota di TFR spettante al cessionario, pari al debito residuo del lavoratore. Se l’ammissione non copre l’intero importo del TFR, il lavoratore può presentare una autonoma domanda per la parte residua, purché ottenga anche per tale quota l’ammissione al passivo.
Se invece il credito per TFR è stato integralmente ammesso a favore del lavoratore con indicazione dell’avvenuta cessione, l’Istituto deve acquisire in istruttoria la dichiarazione congiunta SR131 del lavoratore e del cessionario sulla consistenza del debito residuo. La stessa dichiarazione è necessaria anche quando lo stato passivo indichi già l’importo spettante a ciascuno, oppure quando l’Istituto sia venuto comunque a conoscenza della cessione.
Intervento del Fondo in caso di datore non soggetto a procedure concorsuali
Per i datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali, la circolare conferma i requisiti previsti dall’art. 2, comma 5, della legge n. 297/1982:
- cessazione del rapporto di lavoro del dipendente cedente;
- non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito di esecuzione forzata;
- esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Anche in questo caso la cessazione del rapporto resta necessaria. Il cessionario deve dimostrare che il datore non è soggetto a procedure concorsuali secondo le istruzioni già vigenti, richiamate con modifica della circolare n. 32/2010. Inoltre, poiché l’intervento del Fondo fuori procedura concorsuale richiede l’accertamento giudiziale del credito, le società cessionarie devono ottenere una sentenza o un decreto ingiuntivo che riconosca il credito in loro favore.
Se il debito residuo non esaurisce l’intero TFR, il lavoratore deve munirsi di un proprio titolo esecutivo per la parte residua. In fase istruttoria è comunque necessario acquisire la dichiarazione congiunta SR131 del cessionario e del lavoratore sulla consistenza del debito residuo.
La circolare precisa anche che, se il TFR è già stato regolarmente pagato al lavoratore sulla base di un suo titolo esecutivo e della sua azione esecutiva, la successiva domanda del cessionario non può essere accolta. Se, prima del pagamento, l’Istituto è comunque venuto a conoscenza della cessione del credito, per definire la domanda del lavoratore occorre acquisire una dichiarazione congiunta del lavoratore e del cessionario sull’effettiva titolarità del credito.
Istruzioni operative e contabili
Sul piano operativo, la procedura informatica sarà aggiornata per consentire il pagamento in favore dei cessionari del credito TFR. Nelle more dell’adeguamento, la domanda deve essere acquisita sulla posizione del lavoratore, indicando nel campo "recupero" l’importo da liquidare al cessionario.
L’onere continua a essere imputato alla gestione PTO. Il recupero deve essere accantonato al conto GPA 10099 e successivamente erogato al cessionario. Il pagamento deve essere effettuato tramite la procedura "pagamenti vari", senza attivazione del modulo fiscale.
La circolare dettaglia inoltre le istruzioni procedurali:
- creare la collezione di pagamenti denominata "PAGSOCFINANZ";
- inizializzarla con la causale "FONDO GARANZIA TFR ART. 2 L.297/82 CESSIONE.CRED. A SOC.FIN.";
- impostare nei campi "nomi/conti" la sigla GPA10099;
- accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per reperire i dati anagrafici o la denominazione della persona giuridica;
- acquisire l’importo da versare al cessionario nel campo "Importo";
- indicare la modalità di pagamento nel campo "Pagamento";
- inserire nei "nomi/conti" l’importo del recupero accantonato da erogare al cessionario;
- eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere alla gestione attività contabili.
Trattamento fiscale delle somme erogate
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare la ritenuta alla fonte sulle somme corrisposte a titolo di TFR anche quando il credito sia stato ceduto. L’imposta viene quindi detratta dall’importo lordo complessivo del TFR e resta a carico del lavoratore.
Ai fini della certificazione fiscale, il CUD deve essere comunque rilasciato al lavoratore sia quando residui una somma da corrispondergli, sia quando il pagamento sia effettuato esclusivamente a favore del cessionario.
Documentazione istruttoria richiesta al cessionario
Ad integrazione della circolare n. 74/2008, il cessionario che richieda l’intervento del Fondo deve presentare:
- la dichiarazione congiunta SR131 sulla consistenza del debito residuo;
- copia del contratto di cessione;
- l’atto di quietanza del cessionario del credito TFR.
La circolare si chiude con il richiamo alle pronunce della Corte di Cassazione che hanno fondato l’aggiornamento interpretativo e con i chiarimenti sulla cessazione della garanzia in caso di negligenza del cessionario nelle azioni di recupero verso il debitore ceduto.
Punti principali
Soggetti legittimati a richiedere l’intervento
Alla luce dell’orientamento della Corte di Cassazione, la locuzione "aventi diritto" viene estesa oltre gli eredi di cui all’art. 2122 c.c. e comprende anche gli aventi causa del lavoratore. Per questo motivo si modifica la circolare n. 74/2008, includendo tra i soggetti che possono presentare domanda di intervento del Fondo anche le società finanziarie cessionarie del TFR e gli eventuali successivi cessionari del medesimo credito.
Cessione del TFR e natura del credito ceduto
La circolare richiama il funzionamento delle cessioni di TFR collegate ai prestiti personali con cessione del quinto, efficaci dalla notifica al datore di lavoro o dalla sua conoscenza. Si precisa che si tratta di cessioni pro solvendo: in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore resta obbligato verso il cessionario. Di conseguenza, possono essere accolte le domande presentate dalle società finanziarie cessionarie del TFR e dai soggetti subentrati per acquisto del relativo credito con rivalsa verso il lavoratore.
Intervento del Fondo in caso di procedura concorsuale
Quando il datore di lavoro è soggetto a procedura concorsuale, restano fermi i requisiti della cessazione del rapporto di lavoro, dell’apertura della procedura e dell’esistenza del credito TFR insoluto. La cessazione del rapporto è requisito indispensabile anche per il cessionario e va verificata tramite UNILAV. L’ammissione del credito allo stato passivo è necessaria anche per il cessionario; se l’ammissione non copre l’intero TFR, il lavoratore può chiedere l’intervento per la parte residua, previa propria ammissione. Se il credito è stato ammesso integralmente a favore del lavoratore con indicazione della cessione, oppure se l’Istituto ne è comunque venuto a conoscenza, occorre acquisire la dichiarazione congiunta SR131 sulla consistenza del debito residuo.
Intervento del Fondo fuori procedura concorsuale
Nel caso di datore non assoggettato a procedure concorsuali, restano confermati i requisiti di cessazione del rapporto, non assoggettabilità del datore, insufficienza delle garanzie patrimoniali dopo esecuzione forzata ed esistenza del credito insoluto. Il cessionario deve dimostrare che il datore non è soggetto a procedure concorsuali secondo le istruzioni già vigenti e ottenere un titolo giudiziale (sentenza o decreto ingiuntivo) che accerti il credito in suo favore. Se il debito residuo non copre l’intero TFR, il lavoratore deve munirsi di un proprio titolo esecutivo per la parte residua. È sempre richiesta la dichiarazione congiunta SR131 sul debito residuo. Se il TFR è già stato pagato al lavoratore in base a un suo titolo esecutivo e a sua azione esecutiva, la successiva domanda del cessionario non può essere accolta.
Procedure operative e contabili
In attesa dell’adeguamento informatico, le richieste devono essere acquisite sulla posizione del lavoratore, indicando l’importo da liquidare al cessionario nel campo "recupero". L’onere continua a essere imputato alla gestione PTO e il recupero va accantonato al conto GPA 10099, per poi essere erogato al cessionario. Il pagamento avviene tramite la procedura "pagamenti vari" senza attivazione del modulo fiscale. Vengono inoltre indicate le istruzioni per la creazione della collezione "PAGSOCFINANZ", la causale da utilizzare, i dati anagrafici da acquisire, l’indicazione dell’importo e della modalità di pagamento, la quadratura della collezione e la produzione del file telematico e dell’IP6bis da trasmettere all’unità organizzativa competente.
Trattamento fiscale
L’Istituto, quale sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta alla fonte sulle somme corrisposte a titolo di TFR anche quando il credito sia stato ceduto. L’imposta è quindi trattenuta dall’importo lordo complessivo del TFR e resta a carico del lavoratore. Inoltre, il CUD viene rilasciato al lavoratore sia nel caso in cui residui una somma da pagare a suo favore sia nel caso in cui il pagamento sia effettuato esclusivamente al cessionario.
Documentazione per l’istruttoria
Per ottenere l’intervento del Fondo, il cessionario deve produrre la dichiarazione congiunta SR131 sulla consistenza del debito residuo, la copia del contratto di cessione e l’atto di quietanza del cessionario del credito TFR.
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