Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 90 del 27-06-2012

1. Termini e modalità di versamento 2. Reddito imponibile 3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi 4. Rateizzazione 5. Quadro RR del modello UNICO 2012 6. Compensazione

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra termini e modalità di versamento dei contributi previdenziali per l’anno 2012, con particolare riferimento ad artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. Richiama la proroga dei termini fiscali disposta dal D.P.C.M. 6 giugno 2012, chiarisce come determinare la base imponibile contributiva, disciplina la rateizzazione dei versamenti e fornisce indicazioni sulla compilazione del Quadro RR del modello UNICO PF 2012 e sulla compensazione di eventuali crediti in F24.

Versamento dei contributi previdenziali 2012 per artigiani, commercianti e liberi professionisti; compilazione Quadro RR e compensazione

Versamento dei contributi previdenziali 2012 per artigiani, commercianti e liberi professionisti

La circolare fornisce le indicazioni operative per il versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2012 da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, con particolare attenzione alle scadenze, alla determinazione del reddito imponibile, alla rateizzazione e alla compensazione di eventuali crediti. Vengono inoltre richiamate le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello UNICO PF 2012.

Termini di versamento e proroga delle scadenze

L’Istituto, a seguito dello scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, ha trasmesso un prospetto di liquidazione con importi e causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi al 2012, accompagnato da una lettera esplicativa sulle modalità di determinazione degli importi dovuti da commercianti e artigiani.

La circolare richiama le precisazioni già fornite con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 e ricorda che, ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Per il 2012, le scadenze fiscali inizialmente fissate al 18 giugno 2012 per saldo 2011 e primo acconto 2012, e al 30 novembre 2012 per il secondo acconto 2012, sono state prorogate dal D.P.C.M. 6 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 135 del 12 giugno 2012. Il provvedimento dispone:

  • lo slittamento dal 18 giugno al 9 luglio 2012, senza maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale;
  • l’applicazione di tale slittamento anche ai contributi dovuti alle scadenze fiscali;
  • la possibilità di versare dal 10 luglio al 20 agosto 2012 con una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse.

La proroga riguarda le persone fisiche; per gli altri soggetti opera solo con riferimento alle attività interessate dagli studi di settore.

Modalità di versamento della maggiorazione

La maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi. Devono essere utilizzate le causali:

  • "API" per gli artigiani;
  • "CPI" per i commercianti;
  • "DPPI" per i liberi professionisti.

Per artigiani e commercianti occorre utilizzare la codeline INPS già riferita al contributo dovuto.

Determinazione del reddito imponibile

Per la base imponibile contributiva degli artigiani e commercianti deve essere considerato il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite pregresse scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile comprende anche:

  • la quota di reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili;
  • la quota di reddito attribuita al socio nelle società partecipate in regime di trasparenza.

La circolare richiama gli elementi dichiarativi utili al calcolo nei quadri RF, RG, RH e RS del modello Unico, precisando la formula:

  • RF47 – (RF48 + RF50, col. 1) + [RG29 – (RG31 + RG33, col. 1)] + [somma algebrica delle colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e delle colonne 4 da RH5 a RH6 – RH12] + RS37 colonna 11.

I redditi in questione devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti da partecipazione a S.r.l. denunciati con il mod. Unico SC.

Per i liberi professionisti, la base imponibile è costituita dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF:

  • nel quadro RE, se l’attività è esercitata in forma individuale;
  • nel quadro RH, se l’attività è esercitata in forma associata.

Dal modello Unico Persone Fisiche 2011 devono essere indicati tutti i redditi che hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo di cui all’art. 2, comma 18, L. 335/1995, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta contribuzione.

Nella sezione II del Quadro RR, righi RR5-RR7, colonna 1, va riportato il reddito imponibile su cui è stato calcolato il contributo a carico del professionista, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e della quota già confluita nel massimale tramite altri redditi assoggettati a contribuzione nella Gestione separata. Se il massimale è stato raggiunto anche da altri redditi, ad esempio collaborazione o lavoro autonomo occasionale oltre € 5.000, va barrata la casella di colonna 8 del rigo RR5.

Regime dei contribuenti minimi

Per i soggetti che fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi ex art. 1, commi 96-117, della legge n. 244/2007, la base imponibile ai fini contributivi si determina come:

  • CM6 (reddito lordo o perdita) meno CM9 (perdite pregresse).

Il reddito soggetto a contribuzione deve quindi essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, da indicare nel rigo CM7.

Rateizzazione dei versamenti

Per gli artigiani e commercianti, la rateizzazione può riguardare esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; restano esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se ancora esposti a debito nel Quadro RR per mancato versamento al momento della compilazione di UNICO 2012.

Per i liberi professionisti, la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per il 2011 sia sul primo acconto relativo ai contributi per il 2012.

Le regole temporali sono le seguenti:

  • la prima rata deve essere versata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto differito;
  • le rate successive seguono le scadenze indicate nel modello Unico Persone Fisiche 2012;
  • in ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro novembre 2012.

L’importo di ciascuna rata deve essere determinato secondo le istruzioni del modello Unico 2012, nella parte dedicata a "Modalità e termini di versamento – Rateazione".

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API, CPI o DPPI) e, per artigiani e commercianti, la medesima codeline del contributo cui si riferiscono. Gli interessi decorrono dal termine ordinario di versamento dell’acconto e/o del saldo, anche se differito, che coincide con il termine della prima rata.

Nella compilazione dell’F24 in caso di rateazione, si precisa che:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • per il pagamento dei soli contributi si usano le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR;
  • per gli interessi comprensivi della maggiorazione si usano API, CPI o DPPI;
  • la rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40 per cento se la prima rata è pagata tra il 10 luglio e il 20 agosto 2012.

Quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2012

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997, il Quadro RR sezione I del modello UNICO Persone Fisiche 2012 deve essere compilato, per determinare i contributi dovuti per il 2011, sulla base dei redditi dichiarati nello stesso anno dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti.

Se dal Quadro RR emergono debiti per contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intende regolarizzare la posizione con F24, deve essere utilizzata la codeline relativa ai contributi sul minimale del titolare. Se l’importo da versare è diverso da quello originario, la codeline va rideterminata secondo i criteri indicati nel punto 6 della circolare; se il pagamento riguarda più di una rata, nel campo numero rata va indicato "0".

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la determinazione della contribuzione dovuta segue la circolare n. 16 del 3 febbraio 2012, mentre per la compilazione del Quadro RR sezione II devono essere osservate le istruzioni del modello Unico 2012.

Compensazione dei crediti

L’eventuale credito risultante dal Quadro RR del modello UNICO 2012 può essere portato in compensazione tramite F24.

Per artigiani e commercianti, il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando:

  • la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti;
  • il codice sede;
  • il codice INPS di 17 caratteri relativo alla riscossione dell’anno 2010, se il credito è esposto nella colonna 16 o 28 del Quadro RR;
  • il codice INPS relativo all’anno 2011 se il credito emerge dalla dichiarazione 2012;
  • il periodo di riferimento, cioè il 2010 o il 2011 secondo il caso;
  • l’importo da compensare.

Se viene compensata solo una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, la codeline di 17 caratteri deve essere rideterminata in funzione del nuovo importo secondo i criteri della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine può essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline disponibile sul sito INPS.

Per i liberi professionisti, l’eventuale credito risultante dal Quadro RR del modello UNICO 2012 può essere compensato con F24 secondo le modalità previste dalle istruzioni del modello stesso.

Punti principali

Termini di versamento e proroga delle scadenze

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per il 2012, le scadenze inizialmente fissate al 18 giugno 2012 per saldo 2011 e primo acconto 2012 e al 30 novembre 2012 per il secondo acconto 2012 sono state modificate dal D.P.C.M. 6 giugno 2012. La proroga ha spostato i versamenti dal 18 giugno al 9 luglio 2012 senza maggiorazione; è inoltre possibile versare dal 10 luglio al 20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse. La proroga riguarda le persone fisiche; per gli altri soggetti vale solo per le attività interessate dagli studi di settore.

Modalità di versamento della maggiorazione dello 0,40 per cento

La maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" per gli artigiani, "CPI" per i commercianti o "DPPI" per i liberi professionisti, insieme alla relativa codeline INPS già utilizzata per il contributo. La circolare precisa che la maggiorazione segue le medesime regole temporali dei versamenti fiscali differiti e si applica anche ai contributi dovuti alle scadenze fiscali.

Determinazione del reddito imponibile per artigiani e commercianti

Per l’individuazione della base imponibile contributiva va considerato il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite di periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile comprende anche la quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili, o la quota di reddito attribuita in caso di società in regime di trasparenza. La circolare richiama inoltre le modalità di calcolo attraverso i quadri RF, RG, RH e RS del modello dichiarativo e precisa che i redditi devono essere integrati anche con quelli derivanti da partecipazione a S.r.l. denunciati con mod. Unico SC.

Base imponibile per i liberi professionisti e Gestione separata

Per i liberi professionisti la base imponibile è il reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF nel quadro RE, se l’attività è svolta in forma individuale, oppure nel quadro RH se svolta in forma associata. Dal modello Unico Persone Fisiche 2011 in poi, ai fini contributivi devono essere indicati tutti i redditi che hanno concorso al massimale retributivo ex art. 2, comma 18, L. 335/1995, oltre il quale non è più dovuta contribuzione nella Gestione separata. Nei righi RR5-RR7 della sezione II del Quadro RR deve essere indicato il reddito imponibile con eventuale riduzione entro il massimale; se il massimale è stato raggiunto anche con altri redditi soggetti a contribuzione nella Gestione separata, va barrata la casella di colonna 8 del rigo RR5.

Regime dei contribuenti minimi

Per i contribuenti che applicano il regime semplificato dei minimi ex art. 1, commi 96-117, L. 244/2007, la base imponibile contributiva si determina come differenza tra CM6 (reddito lordo o perdita) e CM9 (perdite pregresse). Il reddito da assoggettare a contribuzione deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, da indicare nel rigo CM7.

Rateizzazione dei versamenti

Per artigiani e commercianti la rateizzazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione dei contributi sul minimale. Per i liberi professionisti la rateazione può riguardare sia il contributo a saldo per il 2011 sia il primo acconto per il 2012. La prima rata scade con il saldo e/o l’acconto differito; le successive seguono le scadenze indicate nel modello Unico PF 2012. Il pagamento rateale deve comunque essere completato entro novembre 2012. Gli interessi vanno versati separatamente con le causali previste e decorrono dal termine ordinario, coincidente con la prima rata.

Compilazione F24 in caso di rateazione

Nella compilazione del modello F24 gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi. Per i soli contributi si utilizzano le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR; per gli interessi, comprensivi anche della maggiorazione, si utilizzano API, CPI o DPPI. La rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40 per cento quando il primo versamento è effettuato tra il 10 luglio e il 20 agosto 2012.

Quadro RR del modello UNICO PF 2012

La sezione I del Quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2012 deve essere compilata, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per il 2011, sulla base dei redditi dichiarati dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti. Se emergono debiti per contributi sul minimale e il contribuente regolarizza con F24, va utilizzata la codeline relativa ai contributi sul minimale del titolare. In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata; se il pagamento si riferisce a più rate, nel campo numero rata va indicato "0". Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata si rinvia alla circolare n. 16 del 3 febbraio 2012 e alle istruzioni del modello Unico 2012.

Compensazione dei crediti risultanti dal Quadro RR

L’eventuale credito risultante dal Quadro RR del modello UNICO 2012 può essere compensato nel modello F24. Per artigiani e commercianti si indicano causale contributo AP o AF, oppure CP o CF, insieme al codice sede, al codice INPS di 17 caratteri relativo alla riscossione dell’anno 2010 se il credito è nella colonna 16 o 28 del Quadro RR, oppure dell’anno 2011 se il credito emerge dalla dichiarazione 2012. Se si compensa solo una parte del contributo originariamente versato in una delle quattro rate sul minimale, la codeline di 17 caratteri deve essere rideterminata secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98 del 7 maggio 2001, utilizzando anche la funzione di calcolo disponibile sul sito INPS. Analoghe modalità di compensazione si applicano ai liberi professionisti secondo le istruzioni dell’F24.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.