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Circolare

Circolare numero 87 del 25-06-2012

1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali; 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971: a) Operai agricoli a tempo determinato; b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari; 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o: a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di determinazione dei contributi volontari agricoli per il 2012, distinguendo tra lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni/imprenditori agricoli professionali, contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato e disciplina specifica per piccoli coloni, compartecipanti familiari e coloni/mezzadri reinseriti nell’AGO. Sono indicati aliquote, coefficienti di riparto, classi di reddito, importi minimi e tabelle provinciali e di classe, con rinvio agli allegati per i valori dettagliati. La circolare chiarisce inoltre le diverse modalità di calcolo in base alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria e alle norme di riferimento applicabili.

Calcolo dei contributi volontari per i lavoratori agricoli per l’anno 2012

Contributi volontari agricoli per l’anno 2012

La circolare disciplina il calcolo dei contributi volontari dovuti per il 2012 dalle diverse categorie di lavoratori agricoli, distinguendo le regole in base alla qualifica del soggetto, alla gestione di appartenenza e alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Vengono indicati aliquote, classi di reddito, importi minimi e tabelle di riferimento, con rinvio agli allegati per i dati puntuali.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i lavoratori agricoli dipendenti già autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995, nonché per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 per i quali nel 2006 era stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, dal 1° gennaio 2012 l’aliquota applicabile al FPLD è fissata al 27,70%.

La circolare specifica il riparto del contributo come segue:

  • quota base: 0,11%, con coefficiente di riparto 0,003971;
  • quota pensione: 27,59%, con coefficiente di riparto 0,996029;
  • totale IVS: 27,70%, con coefficiente complessivo 1,000000.

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

In applicazione dell’art. 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, tali soggetti versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, determinate annualmente con apposito decreto ministeriale. Per il 2012 le classi sono state adeguate sulla base della variazione ISTAT del 2,7% degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le quattro classi, con decorrenza 1 gennaio 2012, sono riportate in tabella con i relativi contributi settimanali. In sintesi:

  • prima classe: fino a 215,07 euro di reddito settimanale;
  • seconda classe: oltre 215,07 euro e fino a 286,76 euro;
  • terza classe: oltre 286,76 euro e fino a 358,45 euro;
  • quarta classe: oltre 358,45 euro e fino a 394,30 euro.

La circolare evidenzia inoltre che il contributo settimanale non può scendere sotto soglia minima:

  • 53,62 euro settimanali, se l’autorizzazione è stata concessa entro il 31 dicembre 1995;
  • 61,32 euro settimanali, se l’autorizzazione è stata concessa dopo il 31 dicembre 1995.

Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato

Per i contributi integrativi volontari previsti dall’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971, richiedibili fino al limite di 270 giornate, l’importo è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Per il 2012 tali contributi devono essere commisurati all’imponibile contributivo calcolato sulle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS vigente nel settore, pari a:

  • 27,59% Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • 0,11% quota base.

La circolare richiama inoltre il fatto che, per effetto dell’art. 1, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nei casi in cui i contributi erano prima rapportati alle retribuzioni medie convenzionali.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari la circolare conferma l’applicazione dell’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, in virtù dell’interpretazione autentica contenuta nel comma 785 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per il 2012 si utilizzano le retribuzioni medie giornaliere determinate dal Decreto Direttoriale del 7 giugno 2012, che valgono esclusivamente per questa categoria e sono stabilite provincia per provincia. Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato.

La tabella dei contributi volontari ad integrazione per tale categoria è riportata nell’allegato 1, con l’indicazione, per ciascuna provincia, della retribuzione giornaliera imponibile, del contributo giornaliero e del contributo base.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO, la disciplina dei contributi volontari varia a seconda della data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, in applicazione dell’art. 7, commi 1 e 7, del D.lgs. n. 184/1997.

Contribuenti già autorizzati al 12 luglio 1997

Per i soggetti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la circolare rinvia all’allegato 2, che riporta gli importi dei contributi volontari per il 2012. L’importo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, rivalutata secondo l’indice del costo della vita.

Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

Per le domande accolte con decorrenza nel 2012, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma di contributo integrativo e contributo base, entrambi calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda.

Il contributo integrativo comprende:

  • l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 18,31 euro;
  • l’importo della contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente, con aliquota del 9,34%.

Tale 9,34% deriva dall’8,84% previsto per gli operai agricoli, aumentato dello 0,50% previsto dall’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il contributo base corrisponde invece alla contribuzione obbligatoria IVS calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente, applicando l’aliquota dello 0,11%.

La ripartizione è riferita alla 18ª classe e prevede:

  • Base IVS: coefficiente 0,005755;
  • Quota pensione: coefficiente 0,994245;
  • Totale: 1,000000.

Allegati e tabelle di riferimento

La circolare rinvia a due allegati essenziali per la determinazione degli importi:

  • allegato 1, con la tabella dei contributi volontari ad integrazione per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2012, distinta per provincia;
  • allegato 2, con gli importi dei contributi volontari per il 2012 dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 12 luglio 1997.

Le tabelle contengono i valori numerici necessari per il calcolo operativo dei contributi nelle singole fattispecie disciplinate dalla circolare.

Punti principali

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nel 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, dal 1° gennaio 2012 l’aliquota FPLD è pari al 27,70%. Il riparto del contributo prevede quota base allo 0,11% con coefficiente 0,003971 e quota pensione al 27,59% con coefficiente 0,996029, per un totale IVS del 27,70% e coefficiente complessivo 1,000000.

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 233/1990, i contributi volontari sono determinati su quattro classi di reddito medio giornaliero, aggiornate con la variazione ISTAT del 2,7%. Dal 1° gennaio 2012 le classi sono riepilogate in una tabella con reddito settimanale medio imponibile, quota pensione al 19,60% RM, addizionale ex legge n. 233/1990 al 2,00% RM e addizionale ex legge n. 160/1975 pari a 0,63 x 3. Il contributo settimanale non può essere inferiore a 53,62 euro per autorizzazioni anteriori o pari al 31 dicembre 1995, e a 61,32 euro per autorizzazioni successive a tale data.

Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato

Per i contributi integrativi ex art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971, richiedibili fino a 270 giornate, l’importo è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno di riferimento e va calcolato sull’imponibile contributivo derivante dalle retribuzioni percepite, applicando per il 2012 l’aliquota IVS del settore composta da 27,59% Fondo pensioni lavoratori dipendenti e quota base dello 0,11%. La circolare precisa che non si applica più l’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 nei casi disciplinati dal D.L. n. 2/2006 convertito in legge n. 81/2006.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua ad applicarsi l’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, in virtù dell’interpretazione autentica contenuta nel comma 785 della legge n. 296/2006. Per il 2012 si utilizzano le retribuzioni medie giornaliere fissate dal Decreto Direttoriale del 7 giugno 2012, valevoli solo per questa categoria e determinate provincia per provincia. Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato; la tabella completa dei contributi integrativi è riportata nell’allegato 1.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 184/1997, il calcolo dei contributi volontari varia in base alla data di autorizzazione. Per i soggetti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 si applicano gli importi dell’allegato 2, commisurati alla retribuzione media settimanale della classe assegnata prima di tale data e rivalutata secondo l’indice del costo della vita. Per chi è autorizzato dal 12 luglio 1997, il contributo settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno precedente la domanda, con specifiche aliquote e importi per le domande accolte con decorrenza 2012.

Modalità di calcolo per le autorizzazioni dal 12 luglio 1997

Il contributo integrativo è composto dall’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 18,31 euro, più la contribuzione obbligatoria IVS calcolata sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente, applicando l’aliquota del 9,34% (8,84% per operai agricoli più lo 0,50% ex art. 3 della legge n. 297/1982). Il contributo base corrisponde alla contribuzione IVS calcolata sulla stessa media imponibile con aliquota dello 0,11%. Il riparto è riferito alla 18ª classe e prevede coefficiente base IVS 0,005755 e quota pensione 0,994245, per un totale 1,000000.

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