Sentenza n. 12170/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 6891/2025 del 13/06/2025 resa dal dott. Luca Redavid, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Roma, all'esito del giudizio R.G. n. 34809/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Roma in data 02/02/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosceva l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per complessivi euro 7.064,58 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, giudice del lavoro, n. 6891/2025, divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il suo diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e condannato il Ministero al pagamento di euro 7.064,58, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, rimasta inerte, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha documentato l'avvenuto adempimento né indicato circostanze sopravvenute ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto provato l'inadempimento dell'Amministrazione poiché questa non ha dimostrato di avere eseguito il comando giudiziale, né ha allegato sopravvenienze ostative. Richiamando l'art. 64 c.p.a. e i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per l'eventuale esecuzione sostitutiva nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 900 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del comando giudiziale o indicare eventuali circostanze sopravvenute ostative; in mancanza, l'inerzia integra inadempimento.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'Amministrazione l'esatta esecuzione di un giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta dimostrata l'esistenza e l'efficacia del giudicato e dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, spetta a quest'ultima provare l'avvenuto adempimento o l'esistenza di sopravvenienze ostative; la mancata dimostrazione comporta l'accoglimento della domanda esecutiva.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire esattamente il comando contenuto nel giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva allo scadere del termine.
- L'inerzia dell'Amministrazione nell'eseguire una condanna pecuniaria divenuta definitiva legittima l'azione di ottemperanza, anche quando il giudicato provenga dal giudice ordinario nell'ambito della giurisdizione del giudice del lavoro.
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