Sentenza del 17/06/2015 n. 5465 - Comm. Trib. Prov. Milano
SUCCESSIONI E DONAZIONI - Trust - Vincoli di destinazione - Segregazione del patrimonio - Proprietà - Eredità - Riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che il conferimento di beni in trust sia assimilabile alla costituzione di un vincolo di destinazione. Di conseguenza, il patrimonio conferito deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006. La segregazione patrimoniale comporta inoltre che i beni conferiti non concorrano alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del trustee.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale del patrimonio conferito in un trust. Il trust, pur non essendo disciplinato dal codice civile italiano, determina la separazione e l'estraneazione dei beni dal patrimonio del disponente (settlor), con il loro trasferimento, anche temporaneo e indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà, a un soggetto diverso, il trustee. La questione consiste nello stabilire se tale operazione sia assimilabile alla costituzione di un vincolo di destinazione e, quindi, se debba essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, d.l. 262/2006
I vincoli di destinazione sono assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni.
Il conferimento di beni in trust è assimilato alla costituzione di un vincolo di destinazione e, pertanto, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni.
Codice civile italiano
Il trust è qualificato come istituto tipico del mondo anglosassone e non specificamente disciplinato dal codice civile italiano; ciò non impedisce di riconoscerne gli effetti di segregazione patrimoniale e di estraneazione dei beni dal patrimonio del disponente.
Massime di principio
- Il conferimento di beni in un trust produce, di regola, una separazione patrimoniale: i beni non restano nella disponibilità del disponente e sono destinati alle finalità del trust.
- Ai fini fiscali italiani, il trust può essere assimilato a un vincolo di destinazione e il relativo conferimento può essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni.
- La segregazione patrimoniale implica che i beni trasferiti al trust non facciano parte del patrimonio personale del trustee e, in linea generale, non entrino nella sua massa ereditaria in caso di morte.
- La qualificazione fiscale concreta può dipendere dalla struttura del trust, dai beneficiari, dai poteri del trustee e dall'effettivo trasferimento o attribuzione dei beni; è quindi necessario esaminare l'atto istitutivo e gli atti di conferimento.
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