Cassazione Civile, Ordinanza n. 19894/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da un licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore all'esito di un procedimento disciplinare fondato su due addebiti: da un lato, l'asserito sollecito a un terzo affinché rendesse dichiarazioni non veritiere su una cena di lavoro; dall'altro, la gestione di un progetto radioelettrico con installazione di antenne ritenute difformi rispetto al progetto autorizzato e senza preventiva comunicazione ai superiori. Dopo il rigetto dell'opposizione nel rito Fornero, il lavoratore ha promosso revocazione deducendo dolo revocatorio della controparte e mancata produzione di un verbale ministeriale successivamente acquisito, ritenuto decisivo. Respinta la revocazione dal Tribunale e poi il reclamo dalla Corte d'appello, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 395, n. 1, c.p.c. per erronea esclusione del dolo revocatorio, sostenendo che la controparte avesse rappresentato in modo non veritiero l'esistenza di un "progetto correttivo" e occultato il verbale ministeriale del 28 maggio 2019; 2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. per svalutazione dei verbali ministeriali, asseritamente dotati di piena prova fino a querela di falso; 3) violazione dell'art. 25 del D.lgs. 208/2021 per avere la Corte qualificato la difformità tecnica come se fosse una difformità edilizia; 4) violazione dell'art. 2119 c.c. per avere ritenuto proporzionato il licenziamento nonostante l'asserita correttezza tecnica della condotta e l'assenza di danno o slealtà; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito ribaltamento dell'onere probatorio sul lavoratore in ordine all'inesistenza della modifica tecnica. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi: ha accolto l'eccezione di inammissibilità della controricorrente, rilevando che, ai sensi dell'art. 403 c.p.c., il ricorso per cassazione contro la sentenza che decide sulla revocazione segue il regime impugnatorio originario della sentenza revocanda. Poiché la sentenza revocanda proveniva dal rito Fornero, il termine breve di impugnazione era di 60 giorni dalla comunicazione telematica della sentenza; essendo stata la sentenza di revocazione comunicata via PEC il 21 luglio 2025 e il ricorso notificato solo il 23 settembre 2025, il ricorso è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione via PEC della sentenza che aveva deciso sulla revocazione. Ha ritenuto applicabile l'art. 403 c.p.c. nel senso che la sentenza resa nel giudizio di revocazione conserva, anche quanto ai termini, il regime impugnatorio della sentenza originaria impugnata, e poiché la decisione revocanda era stata emessa nel rito Fornero, il termine breve per il ricorso per cassazione decorreva dalla comunicazione della sentenza. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 1, c.p.c.
Il dolo revocatorio richiede una condotta fraudolenta qualificata idonea a incidere in modo decisivo sulla formazione del convincimento del giudice; nel caso concreto la Corte non vi ha ravvisato i presupposti.
art. 395, n. 3, c.p.c.
La revocazione per documenti decisivi presuppone che la mancata produzione del documento nel giudizio originario non sia imputabile alla parte per forza maggiore o fatto altrui; nel caso concreto tale requisito è stato escluso.
art. 403 c.p.c.
Contro di essa [la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione] sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
La sentenza che decide sulla revocazione eredita il regime impugnatorio della sentenza revocanda; il riferimento a "originariamente" concerne anche i termini di impugnazione.
art. 1, comma 57, L. n. 92 del 2012
Nel rito Fornero la sentenza dell'opposizione è soggetta a un regime speciale di impugnazione.
art. 1, comma 62, L. n. 92 del 2012
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel rito Fornero va proposto entro 60 giorni dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione se anteriore.
art. 2699 c.c.
Viene richiamato per sostenere la natura di atto pubblico dei verbali ministeriali, ma la Corte di legittimità non affronta il merito della censura per inammissibilità del ricorso.
art. 2700 c.c.
Viene invocato per la piena prova fino a querela di falso degli atti pubblici; la Corte non esamina il motivo nel merito.
art. 25 del D.lgs. 208/2021
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione della difformità tecnica; il motivo resta assorbito dall'inammissibilità.
art. 2119 c.c.
Norma richiamata per contestare la sussistenza della giusta causa di licenziamento; la Corte non entra nel merito.
art. 2697 c.c.
Norma invocata per dedurre un illegittimo ribaltamento dell'onere della prova; il motivo non viene esaminato nel merito.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nella proposta della consigliera delegata per la definizione accelerata del ricorso.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata e in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 403 c.p.c., la sentenza che decide sulla revocazione mantiene il regime impugnatorio della sentenza originariamente impugnata, non solo quanto al mezzo di impugnazione esperibile ma anche quanto ai termini per proporlo.
- Quando la sentenza revocanda appartiene a un rito speciale, anche il giudizio di revocazione e l'impugnazione contro la relativa decisione restano assoggettati alla disciplina speciale del rito di provenienza.
- Nel rito Fornero, il termine di 60 giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione telematica di cancelleria del provvedimento, equiparata alla notificazione ai fini della decorrenza del termine breve.
- La revocazione per dolo processuale richiede una condotta fraudolenta qualificata e specificamente idonea a incidere sul contenuto della decisione; non è sufficiente una mera divergenza valutativa o una diversa lettura delle prove.
- La revocazione per documenti decisivi non è esperibile quando la mancata produzione del documento nel giudizio originario sia imputabile alla parte, difettando un fatto altrui o una forza maggiore che ne abbia impedito l'utilizzo tempestivo.
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